La “start up innovativa” è una società di capitali che svolge attività necessarie per sviluppare e introdurre prodotti, servizi o processi produttivi innovativi ad alto valore tecnologico, le cui azioni o quote rappresentative del Capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione. In più, perché la start up venga qualificata come innovativa è necessario che possieda almeno uno dei seguenti requisiti “alternativi”:
- almeno il 15% del maggior valore tra costo e valore totale della produzione sia destinato a spese di ricerca e sviluppo;
- vengano impiegati come dipendenti o collaboratori di almeno un terzo rispetto al totale della forza lavoro complessiva di dottorati o dottori di ricerca e di almeno due terzi rispetto al totale della forza lavoro complessiva di persone in possesso di laurea magistrale;
- la start up sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività di impresa.
La recente Circolare n.16/E dell’11 giugno 2014 dell’Agenzia delle Entrate ha commentato le modalità di fruizione della detrazione o della deduzione di imposta per soggetti passivi Irpef ed Ires che effettuano conferimenti in denaro in una “start up innovativa” e le agevolazioni previste per le imprese aventi i requisiti per essere “start up innovative”. Nella tabella seguente si riepilogano i principali chiarimenti.
Costituzione start up innovativa | La start up innovativa ha l’obbligo di iscrizione presso la sezione Speciale del Registro delle Imprese. La costituzione della start up non deve avvenire per effetto di un’operazione di fusione o scissione, né a seguito di una cessione di azienda o di ramo di azienda (la trasformazione in società di capitali di una impresa già esistente non ostacola l’accesso al regime). |
Società già costituite al 20 ottobre 2012 | Le società già costituite alla data del 20 ottobre 2012 in possesso dei requisiti per essere considerate “start up innovative” devono presentare presso l’Ufficio del Registro delle Imprese una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale che attesti il possesso dei requisiti per accedere al regime speciale. |
Modalità di effettuazione del conferimento in denaro | L’agevolazione è concessa per i conferimenti in denaro effettuati sia in sede di costituzione della start up innovativa sia in sede di aumento del capitale sociale in presenza di start up già costituite. L’investimento può essere fatto direttamente dall’investitore o indirettamente mediante intermediari qualificati quali organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società di capitali che investono prevalentemente in start up innovative. |
Conferimenti in denaro agevolabili | Destinatari dell’agevolazione sono le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni, gli enti non commerciali, gli imprenditori individuali, le società di persone e le società di capitali che investono nel capitale delle start up innovative. I conferimenti in denaro a fondo perduto iscritti in voci del patrimonio netto diverse dalla riserva sovraprezzo azioni o dal capitale sociale non possono essere agevolati. Rientrano tra i conferimenti agevolabili anche quelli derivanti dalla conversione di obbligazioni in azioni o quote di nuova emissione della start up innovativa. |
Meccanismo della detrazione/deduzione di imposta | I soggetti passivi Irpef possono detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 19% del conferimento in denaro effettuato fino alla soglia massima di € 500.000. Nel caso di incapienza dell’ammontare complessivo della detrazione dall’imposta lorda del singolo periodo di imposta del contribuente, l’eccedenza potrà essere riportata in avanti fino al terzo periodo di imposta successivo.
I soggetti passivi Ires possono dedurre dal reddito di impresa un importo pari al 20% del conferimento in denaro effettuato fino alla soglia massima di € 1.800.000. La deduzione in commento può determinare al più l’azzeramento del reddito imponibile ma non può mai generare una perdita fiscale riportabile nei periodi di imposta successivi (nel caso in cui la deduzione spettante superi il reddito di impresa). L’eccedenza della deduzione non fruita potrà essere riportata nei periodi di imposta successivi ma non oltre il terzo. |
Investimenti in start up operanti in ambito sociale o energetico | Nel caso in cui gli investimenti siano effettuati in start up innovative operanti in ambito sociale o in start up innovative che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico (i codici ATECO interessati sono il 27.1, 27.2, 27.32, 27.33, 28.11, 28.12, 28.13, 28.14, 28.15, 28.21, 28.25, 28.29.2, 29.31, 72.1) l’agevolazione fiscale prevede delle aliquote incrementate:
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Documentazione da conservare per fruire dell’agevolazione | La documentazione rilevante al fine di portare in deduzione/detrazione i conferimenti in denaro effettuati nella start up è costituita da una certificazione della start up innovativa che attesti il rispetto del limite di € 2.500.000 di conferimenti agevolati incassati nel singolo periodo di imposta. La start up dovrà, inoltre, certificare l’entità dell’investimento agevolabile effettuato dal soggetto Irpef o Ires, a cui è correlata la detrazione o la deduzione di imposta da inserire nella dichiarazione dei redditi. |
Agevolazioni per la start up innovativa | Con l’obiettivo di favorire la nascita di start up innovative è prevista per le stesse la non applicazione della disciplina delle società non operative e della disciplina delle società in perdita sistematica. È concesso un credito di imposta in favore delle start up che effettuano nuove assunzioni a tempo indeterminato di personale altamente qualificato, in possesso di dottorato di ricerca universitario o in possesso di laurea magistrale a carattere tecnico o scientifico, impiegato in attività di ricerca e sviluppo. La misura del credito di imposta è pari al 35% del costo aziendale sostenuto per l’assunzione del suddetto personale. Sono state, inoltre, previste agevolazioni di carattere fiscale e contributivo all’assegnazione di strumenti finanziari diretti a remunerare prestazioni lavorative e consulenze qualificate. |
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.