Il nuovo modello per la comunicazione della cessione del credito di imposta locazioni

Il provvedimento n. 250739 del 1° luglio 2020 dell’Agenzia delle entrate ha approvato il modello per la Comunicazione della cessione dei crediti di imposta riconosciuti per fronteggiare l’emergenza da Covid-19”, ai sensi dell’articolo 122, comma 2, lettera a) e b), D.L. 34/2020.

In particolare, i soggetti beneficiari del credito di imposta per botteghe e negozi e del credito di imposta per i canoni di locazione a uso non abitativo e affitto d’azienda possono optare nell’arco temporale tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 per la cessione del credito di imposta spettante ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Recentemente, l’articolo 1, comma 602, L. 178/2020 ha ulteriormente esteso il credito di imposta per i canoni di locazione a uso non abitativo e affitto d’azienda alle imprese turistico-ricettive, alle agenzie di viaggio e ai tour operator fino al 30 aprile 2021.

Per tali soggetti, pertanto, il credito spetta dal canone relativo al mese di marzo 2020 a quello relativo al mese di aprile 2021 (per ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile del 2021 il requisito della riduzione del fatturato/corrispettivi va verificato rispetto allo stesso mese dell’anno 2019).

Con il recente provvedimento n. 43058 del 12 febbraio 2021 l’Agenzia delle entrate ha approvato il nuovo modello di comunicazione telematica e le relative istruzioni, per consentire le cessioni dei crediti di imposta di cui all’articolo 28, D.L. 34/2020.

La proroga al 31 marzo 2021 del termine entro cui inviare la comunicazione per gli interventi edilizi

Il provvedimento n. 2326047 del 12 ottobre 2020 dell’Agenzia delle entrate ha aggiornato il modello per la Comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito relativamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica”, ai sensi dell’articolo 121, D.L. 34/2020. Per le spese sostenute nel 2020 il termine ultimo di presentazione telematica dell’opzione era fissato al 16 marzo 2021.

Con il recente provvedimento n. 51374 del 22 febbraio 2021 l’Agenzia delle entrate ha prorogato il termine per l’invio delle comunicazioni delle opzioni di cui al punto 4.1 del provvedimento n. 283847/2020 al 31 marzo 2021.

Il nuovo modello per la comunicazione telematica degli interventi agevolabili condominiali

Il provvedimento n. 19969/2017 dell’Agenzia delle entrate ha introdotto l’obbligo per gli amministratori di condominio in carica al 31 dicembre dell’anno di riferimento di comunicare telematicamente entro il 16 marzo dell’anno successivo le quote di detrazione Irpef/Ires fruibili dai singoli condomini per gli interventi di recupero edilizio, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, bonus facciate, bonus mobili e bonus verde relativi alle parti comuni condominiali.

Con il recente provvedimento n. 49885 del 19 febbraio 2021 l’Agenzia delle entrate ha modificato le specifiche tecniche precedentemente approvate e aggiornato la tipologia degli interventi oggetto di comunicazione.

Gli amministratori di condominio devono, pertanto, recuperare i codici fiscali dei beneficiari delle spese sostenute (che possono non coincidere con i proprietari degli immobili del condominio, ad esempio se sono locatari, comodatari, titolari di diritti reali di godimento) per potere predisporre la comunicazione telematica. Tale adempimento non sostituisce l’attestazione cartacea che l’amministratore deve rilasciare ai condomini relativa alla spesa complessiva sostenuta nell’anno precedente suddivisa per i millesimi riferibili a ciascuno di essi.

Pubblicato il decreto per la comunicazione telematica delle erogazioni liberali

Con il recente provvedimento n. 49889 del 19 febbraio 2021 l’Agenzia delle entrate ha previsto che i soggetti di cui all’articolo 1 del D.M. Mef datato 3 febbraio 2021 devono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate le comunicazioni previste ai fini della dichiarazione precompilata con le modalità stabilite dal provvedimento n. 34431 del 9 febbraio 2018 dell’Agenzia delle entrate. Si tratta della “prosecuzione” di quanto già iniziato con il precedente D.M. 30 gennaio 2018 con il quale fu disciplinata la trasmissione in via assolutamente sperimentale e facoltativa all’Anagrafe tributaria, ai fini della dichiarazione precompilata, dei medesimi dati riferiti alle erogazioni effettuate nei confronti dei medesimi soggetti per gli anni d’imposta 2017, 2018 e 2019.

Al riguardo, l’articolo 1, comma 1 recente del decreto 3 febbraio 2021 ha previsto che anche l’invio dei dati relativi al 2020 sia facoltativo, facendo decorrere l’obbligo di spedire telematicamente le comunicazioni:

  • dal periodo di imposta 2021, per i soggetti per i quali dal bilancio d’esercizio approvato nel 2021 risultano ricavi, rendite, proventi o entrate superiori a 1.000.000 euro;

  • dal periodo di imposta 2022, per i soggetti per i quali dal bilancio d’esercizio approvato nel 2022 risultano ricavi, rendite, proventi o entrate superiori a 220.000 euro.

L’obbligo di trasmissione riguarda solo i dati delle erogazioni liberali effettuate da donatori continuativi che hanno fornito i propri dati anagrafici e dagli altri donatori qualora dal pagamento risulti il codice fiscale del soggetto erogante e non vanno comunicati i dati delle erogazioni effettuate da chi si è limitato a raccogliere le donazioni effettivamente operate da altri soggetti.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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