Gli articoli da 3 a 5 del D.L. 119/2018 hanno riaperto i termini per la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 2017, estendendo la facoltà di definire i debiti anche alle risorse proprie UE e all’Iva riscossa all’importazione.  Ai fini della definizione agevolata “rottamazione ter” è necessario presentare l’istanza entro il 30 aprile 2019 ed effettuare il pagamento delle somme dovute entro il 31 luglio 2019 (ovvero in modalità rateale).

La Legge di Bilancio per il 2019 (L. 145/2018) ha previsto, inoltre, a favore delle persone fisiche che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica la facoltà di presentare istanza di saldo e stralcio delle imposte (e relative sanzioni e interessi) e dei contributi previdenziali dovuti versando una somma forfettaria derivante dal valore dell’Isee del nucleo familiare, qualora lo stesso non sia superiore a 20.000 euro.

La scadenza del 30 aprile 2019 per la rottamazione ter

I soggetti (privati, imprese, enti, etc.) interessati alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 devono presentare l’istanza con l’apposito modulo DA-2018/DA-2018-D entro il 30 aprile 2019.

I contribuenti possono estinguere i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, pagando le somme dovute estinguendo il debito al netto di sanzioni e interessi. Con riferimento agli importi dovuti, nulla è variato rispetto alle passate edizioni della sanatoria: anche con la rottamazione ter, infatti, il vantaggio della definizione agevolata consiste essenzialmente nell’azzeramento delle sanzioni e degli interessi di mora. Restano dovuti la sorte capitale, gli interessi affidati all’agente della riscossione, il costo di notifica della cartella e l’aggio di riscossione.

L’Agenzia delle entrate-Riscossione invierà una comunicazione di accoglimento o di diniego entro il 30 giugno 2019. In caso di risposta positiva, l’agente della riscossione comunicherà l’ammontare del debito ammesso alla definizione agevolata 2018 inviando i relativi bollettini di pagamento.

Il versamento di quanto dovuto potrà essere effettuato:

  • in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2019;

  • nel numero massimo di 18 rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio 2019 e il 30 novembre 2019; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020.

La modulistica utile alla verifica dei requisiti, alle modalità di adesione e alla spiegazione delle conseguenze successive alla presentazione delle istanze è disponibile al link

https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/.

La scadenza del 30 aprile 2019 per l’istanza di saldo e stralcio delle persone fisiche

Sempre entro il 30 aprile 2019 le persone fisiche:

  1. con valore ISEE del nucleo familiare inferiore a 20.000 euro o

  2. per le quali è stata aperta la procedura di liquidazione del patrimonio (ai sensi dell’articolo 14-ter, L. 3/2012)

possono presentare il modello SA-ST contenente l’istanza di saldo e stralcio dei debiti risultanti dai singoli carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 derivanti:

a) dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali (Irpef, addizionali, imposte sostitutive, Iva) a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni e

b) dall’omesso versamento dei contributi previdenziali dovuti (Inps o casse previdenziali professionali), con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.

La dichiarazione di volere procedere alla definizione per estinzione mediante il saldo e stralcio dei debiti derivanti dall’omesso versamento delle imposte e dei contributi previdenziali dovuti comporterà la ricezione entro il 31 ottobre 2019 dell’ammontare delle somme dovute ai fini della definizione forfettaria dei carichi e l’importo delle singole rate.

Il versamento di quanto dovuto potrà essere effettuato:

  • in un’unica soluzione, entro il 30 novembre 2019;

  • in modalità rateizzata con le seguenti scadenze: il 35% del totale dovuto entro il 30 novembre 2019, il 20% entro il 31 marzo 2020, il 15% entro il 31 luglio 2020, il 15% entro il 31 marzo 2021 ed il restante 15% entro il 31 luglio 2021.

La modulistica utile alla verifica dei requisiti, alle modalità di adesione e alla spiegazione delle conseguenze successive alla presentazione dell’istanza alla presentazione delle istanze è disponibile al link

https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/saldo-e-stralcio/come-aderire/.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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