Dallo scorso 31 agosto 2022, per effetto di quanto prevista dal D.Lgs. 39/2021 nell’ambito della Riforma dello sport, è operativo – in sostituzione del Registro telematico tenuto presso il Coni – il nuovo Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche tenuto dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e gestito da Sport e Salute Spa (https://registro.sportesalute.eu).

Il nuovo Registro assolverà, quindi, in sostituzione del precedente Registro Coni, la funzione di certificazione della natura dilettantistica delle attività svolte dalle Asd/Ssd che risulteranno iscritte allo stesso.

Nei giorni precedenti alla sua entra in vigore il Dipartimento dello sport ha pubblicato sul proprio sito web all’indirizzo:

https://www.sport.governo.it/it/attivita-nazionale/registro-nazionale-delle-attivita-sportive-dilettantistiche/attivo-dal-31-agosto-2022-il-registro-nazionale-delle-attivita-sportive-dilettantistiche/

il Regolamento che disciplina la tenuta, conservazione e gestione del nuovo Registro nazionale.

Si tratta di un documento, tuttavia, che presenta ancora numerose lacune atteso che la piena funzionalità del nuovo Registro dovrebbe verosimilmente realizzarsi quando entreranno in vigore anche le previsioni contenute nel D.Lgs. 36/2021, recentemente oggetto di importanti modifiche (data oggi prevista per il prossimo 1° gennaio 2023).

Tra i diversi temi ancora in sospeso, la possibilità di assolvere gli adempimenti lavoristici per gli addetti dello sport proprio attraverso il portale del nuovo registro, la possibilità di acquisire la personalità giuridica da parte delle Asd con l’iscrizione nel nuovo Registro e, infine, la possibilità di iscrivere nel nuovo Registro le cooperative sportive dilettantistiche e gli enti del Terzo settore (Ets) che svolgono organizzazione di attività sportive dilettantistiche ma non le società di persone.

È previsto che il Dipartimento per lo sport possa stabilire il versamento di una quota per l’iscrizione al Registro.

 

I requisiti per l’iscrizione nel nuovo Registro

 

·      Statuto conforme al D.Lgs. 36/2021 (e fino al 31 dicembre 2022 all’articolo 90, L. 289/2002).

·      Sede legale in Italia o in un Paese UE e sede operativa in Italia.

·      Affiliazione ad un organismo sportivo riconosciuto dal Coni (Fsn, Eps, Dsa).

·      Non essere articolazione territoriale di un organismo sportivo (no Comitati degli enti e federazioni) con eccezione per le articolazioni del Cusi (centro universitario sportivo italiano).

·      Svolgimento di comprovate attività sportive, formative e didattiche.

 

Quanto alle procedure di iscrizione al nuovo Registro occorre distinguere tra:

  • Asd/Ssd già iscritte nel Registro telematico Coni alla data del 23 agosto 2022;
  • Asd/Ssd non ancora iscritte ad alcun Registro al 23 agosto 2022.

 

  • Asd/Ssd già iscritte nel Registro telematico Coni alla data del 23 agosto 2022

Ancorché per le Asd/Ssd già iscritte nel precedente Registro Coni la loro documentazione è stata fatta confluire in automatico dal vecchio Registro al nuovo Registro delle attività sportive dilettantistiche, per poter visualizzare e controllare i loro dati tali soggetti devono procedere autonomamente alla creazione di una nuova utenza all’interno del nuovo Registro.

Si tratta di una procedura agevole ma che richiede in primis la compilazione del modulo di richiesta account, contenente i dati del legale rappresentante della Asd/Ssd interessata all’iscrizione.

Si parte dall’indirizzo web https://registro.sportesalute.eu/login/?next=/home/ nel quale compare la seguente schermata

I legali rappresentanti delle Asd/Ssd già iscritte al Registro Coni prima del 23 agosto 2022, cliccano quindi sul tasto in homepage “Crea un’utenza come legale rappresentante di Asd/Ssd” e inseriscono il proprio Codice fiscale e quello dell’Asd/Ssd e del legale rappresentante.

A ogni iscritto deve essere obbligatoriamente associato un indirizzo di posta elettronica univoco al quale sono inviate tutte le comunicazioni del Dipartimento per lo sport, anche per il tramite di sport e Salute Spa, che si intenderanno così conosciute.

All’esito seguono la procedura guidata per la creazione della nuova utenza, che richiede di:

  • compilare i dati anagrafici e di contatto del legale rappresentante;
  • scaricare il modulo per la dichiarazione sostitutiva, firmarlo, compilarlo e ricaricarlo online;
  • caricare il documento di identità del legale rappresentante;
  • salvare e confermare il completamento della richiesta account.

A questo punto, l’utente riceve istruzioni per la creazione della password alla e-mail precedentemente comunicata, potendo così accedere all’area documentale nella quale verificare i dati inseriti.

  • Asd/Ssd non ancora iscritte ad alcun Registro al 23 agosto 2022

Per le Asd/Ssd non ancora iscritte ad alcun Registro alla data del 23 agosto 2022, la procedura provvisoria di nuova iscrizione prevede che gli Organismi sportivi affilianti (e cioè Fsn, Eps e Dsa) debbano inserire nella piattaforma il codice fiscale dell’Asd/Ssd regolarmente affiliata e il codice fiscale del relativo legale rappresentante.

Una volta avvenuto l’inserimento di questi dati nella piattaforma, il legale rappresentante della Asd/Ssd potrà così procedere alla creazione della propria utenza, secondo quanto in precedenza descritto per le realtà già iscritte al vecchio Registro Coni.

Eseguito l’accreditamento è possibile inserire le informazioni e caricare i documenti ma tale onere viene demandato dal Regolamento agli stessi Organismi sportivi affilianti.

 

Il necessario intervento dell’organismo sportivo affiliante

 

La domanda di iscrizione al Registro è inviata al Dipartimento per lo sport su richiesta dell’associazione o della società sportiva dilettantistica per il tramite del proprio organismo sportivo o del CIP che deve provvedervi tempestivamente dal momento del ricevimento della documentazione, con modalità telematica sull’applicativo web messo a disposizione dal Dipartimento per lo sport attraverso la Società Sport e salute Spa, secondo le specifiche tecniche indicate nell’Allegato 1”.

 

Resta, quindi, compito dell’organismo sportivo affiliante:

  • l’onere di attestare la corrispondenza dei dati e dei documenti riferiti all’associazione/società affiliata rispetto ai requisiti richiesti dalla normativa di legge e regolamentare in materia;
  • garantire il mantenimento dei requisiti richiesti da parte dei propri affiliati per tutto il periodo di iscrizione al Registro, inserendo eventuali variazioni ovvero richiedendo direttamente all’associazione/società interessata di integrare i dati e/o la documentazione.

 

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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