È accessibile dallo scorso 28 febbraio la piattaforma di Invitalia con la quale presentare le domande per gli “Incentivi finanziari per le imprese turistiche” ad alberghi, agriturismi, strutture ricettive all’aria aperta, imprese del comparto ricreativo, fieristico e congressuale, stabilimenti balneari, complessi termali, porti turistici e parchi tematici, inclusi quelli acquatici e faunistici.

Gli incentivi possono essere richiesti per i seguenti interventi:

  • miglioramento efficienza energetica;

  • riqualificazione antisismica;

  • eliminazione barriere architettoniche;

  • manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, installazione di manufatti e prefabbricati;

  • realizzazione piscine termali (solo per stabilimenti termali);

  • digitalizzazione;

  • acquisto mobili.

Le imprese richiedenti devono essere iscritte al registro imprese e gestire un’attività ricettiva o essere proprietari degli immobili presso cui è esercitata l’attività.

È prevista l’erogazione di un credito d’imposta fino all’80% (cedibile a terzi) sulle spese sostenute in relazione agli interventi realizzati, nonché un contributo a fondo perduto fino al 50% delle spese, per un importo massimo di 40.000.

Le richieste presentate saranno valutate in base all’ordine cronologico di presentazione e gli incentivi erogati fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 

Negli ultimi giorni il Ministero ha pubblicato le faq che di seguito si riportano:

Può presentare la domanda anche un’impresa con sede legale all’estero che intende realizzare gli investimenti in una unità locale in Italia e sia iscritta al Registro Imprese italiano?

Un’impresa regolarmente iscritta, ma temporaneamente sospesa a seguito dell’emergenza pandemica, può presentare la domanda?

La risposta è affermativa per entrambi i quesiti. L’impresa deve dimostrare che la sospensione è avvenuta durante lo stato emergenziale come dichiarato dal Governo

È previsto che “ciascuna impresa turistica può presentare una sola domanda di incentivo per una sola struttura di impresa oggetto di intervento”. Quale significato deve essere attribuito al termine “struttura” e, in particolare – ai fini dell’avviso – possono considerarsi appartenenti ad un’unica struttura le diversi componenti di un complesso imprenditoriale, anche se ubicati in immobili diversi (ad esempio: un albergo composto da più edifici, le dependance dell’albergo, un’impresa strutturata in forma di catena che gestisce più alberghi, l’albergo e lo stabilimento balneare annesso allo stesso, etc.)?

L’impresa beneficiaria di un incentivo nell’ambito del presente avviso, in caso di emanazione di successivi avvisi, potrà presentare una nuova domanda, relativa a una diversa struttura?

Per struttura deve intendersi il complesso dei locali nei quali viene esercitata l’attività di impresa. L’intervento oggetto della richiesta di incentivo può riguardare le diverse strutture che compongono il complesso ricettivo inclusi ad esempio dependance, ovvero campi sportivi o similari ovvero siti annessi direttamente integrati nell’attività ricettiva offerta dallo stesso proprietario e/o gestore. Ovviamente gli interventi ammessi su tali strutture devono rientrare in quelli stabiliti dalla norma. Nel caso un’impresa gestisca una catena ovvero più strutture ricettizie distinte, anche se ubicate nella stessa località, la richiesta di contributo può riguardare un solo complesso come sopra definito. Un secondo avviso ovvero la proroga del periodo di presentazione delle domande di ammissione agli incentivi potranno essere presi in considerazione soltanto nell’eventualità in cui al termine dell’apertura della piattaforma non sia stato raggiunto il target minimo delle imprese previsto dalla misura del PNRR ovvero nel caso in cui le imprese ammissibili agli incentivi siano di numero inferiore a detto target.

Tutti i requisiti “devono essere posseduti dalla data di presentazione della domanda e mantenuti fino a 5 (cinque) anni successivi all’erogazione del pagamento finale dell’agevolazione al beneficiario”. Qualora alla data di presentazione della domanda il presentatore possieda l’immobile in forza di un contratto di locazione o di affitto con durata inferiore a cinque anni, egli può essere ammesso ai benefici, ferma restando la possibilità della decadenza dal diritto all’agevolazione e il recupero degli incentivi erogati, nel caso in cui a seguito del mancato rinnovo del contratto si determini il venir meno del requisito?

In presenza di un contratto di locazione o di affitto di durata inferiore ai 5 anni, ovvero la cui durata residua sia inferiore a 5 anni, al locatario non è consentito partecipare alla procedura.

I presentatori della domanda: – devono gestire in virtù di un contratto regolarmente registrato, da allegare obbligatoriamente alla domanda, una attività ricettiva o di servizio turistico in immobili o aree di proprietà di terzi; – ovvero, devono essere proprietari degli immobili oggetto di intervento presso cui sono esercitati l’attività ricettiva o il servizio turistico. Un’impresa che gestisce un’attività alberghiera in un immobile non di proprietà, può presentare domanda per ottenere le agevolazioni relative ad investimenti effettuati nella struttura che gestisce?

La risposta è affermativa

L’impresa proprietaria dell’immobile in cui un’altra impresa esercita l’attività alberghiera può usufruire delle agevolazioni anche se è iscritta nel registro imprese con un codice ATECO non alberghiero?

Si, se si tratta comunque di un soggetto che opera imprenditorialmente nel settore turistico ed è regolarmente iscritto al Registro Imprese commerciali con tale qualifica.

Il contributo a fondo perduto e il credito d’imposta “sono riconoscibili alle imprese alberghiere, alle strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, alle strutture ricettive all’aria aperta, nonché alle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici”. Una impresa in possesso di codice Ateco riconducibile alle attività del comparto turistico attribuito come “non prevalente” può presentare domanda per il riconoscimento dell’incentivo? Un’attività ricettiva con annesso ristorante aperto al pubblico, può essere ammessa agli incentivi?

Per essere ammesso al riconoscimento degli incentivi è necessaria l’iscrizione nel registro delle imprese commerciali come operatore turistico L’attività di ristorazione anche se aperta non soltanto agli ospiti della struttura ricettiva deve essere complementare e integrata alla attività ricettiva che pertanto deve assumere carattere professionale, principale e prevalente. Pertanto, laddove l’attività di ristorazione sia prevalente rispetto all’attività ricettiva, ovvero laddove l’attività di ristorazione sia svolta in modo non integrato alla struttura ricettiva, la stessa non può essere oggetto delle agevolazioni della misura in questione.

L’incentivo è riconoscibile “per gli interventi di cui all’articolo 4 del presente Avviso, realizzati a decorrere dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024, nonché per quelli avviati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi, a condizione che le relative spese siano sostenute a decorrere dal 7 novembre 2021”. Cosa si intende per “spese sostenute” a decorrere dal 7 novembre 2021. In particolare, se sia la fattura che il pagamento devono essere successivi a tale data o è sufficiente che il pagamento di una fattura sia stato fatto dopo tale data mentre la fattura può essere emessa prima del 7 novembre 2021?

Per spese sostenute a decorrere dal 7 novembre 2021 deve intendersi spese riferite a interventi e/o acquisti eseguiti dopo tale data.

L’avvio dei lavori deve essere provato con la comunicazione di avvio degli stessi alle autorità competenti”. Tale prova è necessaria unicamente in relazione agli interventi per i quali è prescritta una comunicazione all’avvio dei lavori?

Per gli altri interventi occorre rilascio di autodichiarazione con effetti legali, per gli acquisti fa fede la fattura ovvero la bolla di accompagnamento o documenti analoghi. Il credito d’imposta è riconosciuto anche per gli interventi “avviati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi, a condizione che le relative spese siano sostenute a decorrere dal 7 novembre 2021”. L’articolo 12 dell’avviso disciplina le modalità di rendicontazione. Si precisa che le relative formalità si applicano ai lavori avviati prima della pubblicazione dell’avviso solo in quanto oggettivamente compatibili o se riferite ad attività da svolgere (fatture da emettere, pagamenti da effettuare, etc.) in data successiva.

Lo Studio Benedetti Dottori Commercialisti rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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