Il decreto firmato il 15 giugno 2016 dai ministri dell’ambiente e delle finanze dispone le modalità attuative del credito d’imposta riconosciuto per gli interventi di bonifica dei beni e delle aree contenenti amianto ed è stato pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 243 del 17 ottobre 2016.

Soggetti beneficiari e interventi agevolati

Il credito d’imposta è rivolto a tutti i titolari di reddito di impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalle dimensioni e dal regime contabile adottato.

Gli interventi agevolati riguardano la rimozione e lo smaltimento, anche previo trattamento in impianti autorizzati, dell’amianto presente in coperture e manufatti di beni e strutture produttive ubicate nel territorio nazionale. Pertanto, sono considerate eleggibili le spese per la rimozione e lo smaltimento di:

  • lastre di amianto piane o ondulate, coperture in eternit;
  • tubi, canalizzazioni e contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di fluidi, ad uso civile e industriale in amianto;
  • sistemi di coibentazione industriale in amianto.

Sulla base delle indicazioni riportate nella relazione illustrativa, sono esclusi dall’agevolazione gli interventi che non comportano lo smaltimento dell’amianto bonificato, come l’incapsulamento e il confinamento, e le eventuali spese successive alla bonifica, come ad esempio il rifacimento della copertura rimossa.

Inoltre, l’agevolazione ricomprende anche le spese di consulenze professionali e perizie tecniche nel limite del 10 per cento delle spese complessive sostenute, con una soglia massima di 10.000 euro per ciascun progetto di bonifica unitariamente considerato.

La spesa complessiva sostenuta, riferita a ciascun progetto di bonifica, deve essere almeno di 20.000 euro ed è agevolabile entro il limite massimo di 400.000 euro di spesa per ogni impresa. L’effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell’albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro.

Gli interventi di bonifica dall’amianto devono essere effettuati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016; si ricorda che le spese si considerano sostenute a norma dell’articolo 109 del Tuir (art. 3 del Decreto 15 giugno 2016). Nella Guida presente sul sito del ministero dell’ambiente viene chiarito che occorre far riferimento al momento dell’ultimazione dei lavori e dell’emissione del documento fiscale corrispondente alle spese sostenute.

 

 Presentazione delle domande

Le domande potranno essere presentate a partire dal 16 novembre 2016 fino al 31 marzo 2017, previa registrazione al portale dedicato; sarà possibile registrarsi sul sito del ministero dell’Ambiente a partire dal 27 ottobre 2016.

La domanda firmata dal legale rappresentante deve contenere la documentazione richiesta dall’art. 4 del Decreto, specificando:

  • il costo complessivo degli interventi;
  • l’ammontare delle singole spese eleggibili;
  • l’ammontare del credito d’imposta richiesto;
  • di non usufruire di altre agevolazioni per le medesime voci di spesa.

Entro il termine di 90 giorni dalla data di presentazione delle singole domande, il Ministero dell’ambiente comunicherà all’impresa il riconoscimento ovvero il diniego dell’agevolazione e, nel primo caso, l’importo  del credito effettivamente spettante.

Il credito d’imposta è riconosciuto, previa verifica dei requisiti, secondo l’ordine di presentazione delle domande e sino all’esaurimento del limite di spesa complessivo pari a 17 milioni di euro.

 

Misura e utilizzo del credito

Il credito d’imposta è concesso nella misura del 50 per cento delle spese sostenute nell’anno 2016; l’agevolazione è soggetta al limite e alle condizioni degli aiuti «de minimis», di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli art. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Tale credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’IRAP e ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109 del Tuir.

Il credito d’imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo e deve essere esposto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni successive. La prima quota annuale sarà utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio 2017, esclusivamente in compensazione nel modello F24, tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando un determinato codice tributo che sarà individuato da apposita risoluzione.

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