Tra le disposizioni più attese della legge di bilancio consta l’avvio della cosiddetta “flat tax”.

In realtà, non si tratta propriamente di una tassazione proporzionale dei redditi, ma piuttosto si sostanzia in un allargamento della teorica platea dei soggetti che possono accedere al regime forfettario, ampliamento che avviane attraverso l’innalzamento del limite di ricavi/compensi consentito per l’accesso e attraverso una modifica delle cause di esclusione.

Consta peraltro anche l’introduzione di un regime di tassazione sostitutiva, tramite un’aliquota del 20%, per imprenditori e professionisti che conseguono redditi compresi tra 65.000 e 100.000 euro, regime che però dovrebbe trovare applicazione solo dal periodo d’imposta 2020.

 

Il regime forfettario

Il regime forfettario è caratterizzato dalla determinazione del reddito con criteri, appunto, forfettari, applicando, a seconda dell’attività esercitata, delle percentuali di redditività ai ricavi e compensi incassati dal contribuente nel corso del periodo d’imposta.

 

Gruppo Codice attività ATECO 2007 Coefficiente redditività
Industrie alimentari e delle bevande (10 – 11) 40%
Commercio all’ingrosso e al dettaglio 45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9 40%
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande (47.81) 40%
Commercio ambulante di altri prodotti (47.82 – 47.8) 54%
Costruzioni e attività immobiliari (41 – 42 – 43) – (68) 86%
Intermediari del commercio (46.1) 62%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione (55 – 56) 40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi (64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 -73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88) 78%
Altre attività economiche (da 01 a 03 a 05 a 09), (da 12 a 33, da 35 a 39), (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) -(84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99) 67%

 

Il reddito così determinato non partecipa al reddito complessivo del contribuente, ma viene assoggettato a tassazione sostitutiva con una aliquota del 15%.

Nella circolare mensile di dicembre è stato proposto un contributo per riepilogare le regole di applicazione del regime forfettario e, in particolare, valutare la convenienza o meno ad accedere al regime.

Nel presente contributo ci concentreremo sulle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio per il 2019.

Tra i requisiti di accesso, da verificarsi sul periodo d’imposta precedente quello di utilizzo del regime, previsti dal comma 54, articolo 1, L. 190/2014, è rimasto unicamente il limite di fatturato; tale vincolo in precedenza era differenziato a seconda dell’attività esercitata, mentre la nuova previsione pone un limite unico pari a 65.000 euro. Per applicare il regime forfettario nel 2019 occorre verificare il rispetto di tale limite nel periodo d’imposta 2018.

Sono invece stati eliminati i vincoli riguardanti l’impiego dei beni strumentali e del personale dipendente.

Oltre ai requisiti di accesso, occorre tenere in debita considerazione le cause di esclusione che potrebbero colpire il contribuente (queste da valutare in relazione all’anno in corso, quindi per applicare il regime nel 2019 non deve verificarsi una tra le seguenti situazioni nel 2019). Viene escluso dal regime:

  1. chi si avvale di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
  2. le persone fisiche non residenti, ad eccezione di quelle che sono residenti in uno degli Stati Ue o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
  3. i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi.

Relativamente a questi 3 requisiti non vi sono evoluzioni.

La preclusione (prevista alla lettera d-bis) riguardante coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro è sostituita dall’impossibilità di accedere al forfettario per i soggetti che erano assunti come dipendenti o collaboratori e intendono svolgere l’attività d’impresa o professionale prevalentemente nei confronti di quello che nel biennio precedente era uno dei loro datori di lavoro.

Ma l’intervento più delicato è quello previsto alla precedente lettera d): mentre sino al 2018 tale causa di esclusione si limitava a considerare il possesso di partecipazioni in soggetti trasparenti, la nuova disciplina allarga l’incompatibilità anche alle partecipazioni in Srl non trasparenti, creando non pochi problemi a molti contribuenti.

Su questo punto vi è stata una evoluzione e la versione finale affievolisce in parte tale vincolo e riguarda unicamente i soggetti che “controllano direttamente o indirettamente srl o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni”.

In altre parole, il possesso di una partecipazione in una Srl è ostativo solo se contemporaneamente tale partecipazione è di controllo ed interessa una società che svolge attività affine a quella del socio.

Pertanto, non vi sarà incompatibilità se:

  • la partecipazione, anche di controllo, riguarda una società che svolge attività diversa (professionista che detiene una partecipazione di maggioranza in una società di commercio di abbigliamento);
  • la partecipazione è minoritaria, anche se l’attività è affine (idraulico che detiene il 10% di una società che svolge attività di installazione di impianti idraulici).

La disposizione nella logica è chiara, ma serviranno i necessari chiarimenti per definire esattamente cosa si debba intendere per controllo (sempre e comunque il 51%, ovvero anche percentuali inferiori se il socio può esprimere una influenza significativa, ad esempio per vincoli familiari), così sarà necessario ben comprendere cosa si deve intendere per “attività direttamente o indirettamente riconducibili” a quella del contribuente socio.

 

Nuove attività

Il regime forfettario prevede un trattamento differenziato per coloro che iniziano una nuova attività: in tal caso l’aliquota è del 5% e può essere utilizzata per cinque anni.

Tale agevolazione si applica qualora:

  1. il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, una attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
  2. l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
  3. qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore al limite di 65.000 euro.

Il comma 87, L. 190/2014 stabilisce che i soggetti che nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014 si erano avvalsi di regimi fiscali agevolati (ex articolo 13, L. 388/2000, ovvero il regime dei minimi ex articolo 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011) avevano in diritto di continuare ad applicarli sino al compimento del regime agevolato stesso. La Legge di Bilancio specifica che tale periodo agevolato può arrivare a 5 anni (in particolar modo nel caso dei minimi).

 

Tassazione al 20% per imprese e professionisti

Nella Legge di Bilancio 2019 è previsto il secondo step della “flat tax”, che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2020: si tratta del regime definito “Imposta sostitutiva per imprenditori individuali ed esercenti arti e professioni”.

Vediamo le caratteristiche principali, senza comunque entrare troppo nei dettagli visto che si tratta di un regime che dovrebbe risultare operativo solo dall’anno prossimo.

Tale istituto, che permette di tassare il reddito in via sostitutiva a Irpef, relative addizionali e Irap nella misura fissa del 20%, si pone in posizione contigua al regime forfettario, visto che l’ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo d’imposta precedente deve essere compreso tra 65.001 e 100.000 euro. Pertanto:

  • tale regime non può essere scelto da chi consegue un fatturato inferiore a tale soglia (che quindi potrà accedere al solo regime forfettario, in alternativa ai regimi ordinari di determinazione del reddito);
  • i soggetti che realizzano un fatturato compreso nel range001 – 100.000 “possono” applicare la tassazione fissa al 20%, il che significa che sono pienamente liberi di continuare con l’ordinario prelievo Irpef.

Come il regime forfettario, le operazioni poste in essere sono fuori dal campo di applicazione dell’Iva (con correlato divieto di detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti); alla stessa maniera, i soggetti che scelgono tale regime non subiscono ritenuta, né rivestono la qualifica di sostituti d’imposta (seppure con la necessità di indicare in dichiarazione le generalità dei percipienti).

Vi sono però importanti differenze:

  • la prima differenza di ordine operativo risiede nell’assoggettamento agli obblighi di fatturazione elettronica: a differenza dei forfettari che sono autorizzati a continuare ad emettere le fatture in modalità “analogica”, questo regime obbliga alle modalità di fatturazione previste per i contribuenti in regime ordinario.
  • la determinazione del reddito non è forfettaria, ma analitica: l’imposta sostitutiva del 20% deve infatti applicarsi “al reddito d’impresa o di lavoro autonomo, determinato nei modi ordinari”.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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