Con decreto datato 5 marzo 2020 (e pubblicato nella G.U. n. 102 del 18 aprile 2020) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha finalmente approvato la modulistica di bilancio che gli enti del Terzo settore (ETS) dovranno obbligatoriamente adottare sulla base di quanto previsto dall’articolo 13, D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore).

In via ordinaria il bilancio degli ETS si comporrà, quindi, di tre distinti documenti:

  • Stato patrimoniale (modello A);
  • rendiconto gestionale (modello B);
  • relazione di missione (modello C).

Per i soli ETS considerati di “minori dimensioni” (sono tali quelli che hanno conseguito nell’esercizio sociale precedente un volume complessivo di entrate non superiore ad euro 220.000,00) è prevista la facoltà di adottare, in luogo dei tre documenti in precedenza evidenziati, il solo:

  • rendiconto per cassa (modello D).

 

Æ Tutti i modelli con il glossario delle poste di bilancio sono pubblicati in allegato al D.M. 5 marzo 2020

 

L’indicazione certamente più rilevante in questa prima fase attiene al tema della decorrenza. Secondo quanto previsto dall’articolo 3 del citato D.M. 5 marzo 2020 le disposizioni in esso contenute trovano applicazione “a partire dalla redazione del bilancio relativo al primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data della pubblicazione”.

Per meglio comprendere la portata di tale previsione occorre operare una preliminare distinzione tra gli enti che hanno un esercizio sociale coincidente con l’anno solare (1.1. – 31.12.) da quelli che invece presentano il cosiddetto esercizio sociale “a cavallo” (ad esempio 1.9.X – 31.8.X+1 noto come anno “scolastico” oppure 1.7.X – 30.6.X+1 noto come anno “sportivo”).

Nel primo caso, quello meno critico dell’esercizio sociale coincidente con l’anno solare, l’adozione dei nuovi schemi di bilancio obbligatori entrerà in vigore a partire dall’esercizio sociale 2021, con la necessità quindi di organizzare un impianto contabile, anch’esso obbligatorio, che sia funzionale alla produzione dei citati documenti di bilancio già dal prossimo 1° gennaio 2021.

Nel secondo caso, invece, la regola evidenziata nell’articolo 3 del citato D.M. produce l’effetto di determinare una anticipazione dei tempi di applicazione delle nuove disposizioni. Nell’esempio citato, chi conclude il prossimo esercizio sociale al 30 giugno 2020 piuttosto che al 31 agosto 2020 dovranno riorganizzare il proprio assetto contabile già a partire, rispettivamente, dal 1° luglio 2020 e dal 1° settembre 2020.

Con riferimento all’entrata in vigore del nuovo obbligo occorre ulteriormente evidenziare la distinzione tra:

  1. enti che assumeranno la qualifica di ETS solo in seguito alla iscrizione in una delle sezioni prevista dal Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts);
  2. enti che già oggi hanno assunto la qualifica di ETS (si tratta delle cosiddette organizzazioni di volontariato – le Odv – piuttosto che delle associazioni di promozione sociale – le Aps).

Considerato che al momento in cui si scrive non è ancora intervenuta l’approvazione definitiva del provvedimento che regola in funzionamento del non ancora istituito Runts, né l’Italia ha ancora ottenuto la necessaria autorizzazione comunitaria prevista dall’articolo 104, Codice del Terzo settore per poter applicare le disposizioni fiscali recate dal Codice, per i soggetti richiamati alla precedente lettera a) non è ad oggi scontato che il nuovo obbligo decorra dal prossimo 1 gennaio 2021.

Ben diversa, e più urgente, appare invece la situazione degli enti evidenziati alla precedente lettera b) e cioè Odv e Aps, i quali dovranno già entro il prossimo 31 ottobre 2020 confrontarsi con la scadenza del termine previsto per l’adeguamento degli statuti alle prescrizioni de Codice del Terzo settore (anche per quest’ultima scadenza, tuttavia, non si tratta di un termine perentorio, atteso che lo stesso va rispettato nel solo caso in cui l’ente intenda approvare le modifiche statutarie avvalendosi delle maggioranze previste per le assemblee ordinarie).

 

Schemi fissi: le modifiche consentite

Le note inserite nell’allegato al D.M. 5 marzo 2020 precisano che gli schemi “quantitativi” di bilancio elencati in precedenza (stato patrimoniale, rendiconto gestionale e rendiconto di cassa) devono essere considerati come schemi “fissi” e quindi non modificabili.

Tuttavia, le medesime note chiariscono che gli enti destinatari degli schemi possono:

  • ulteriormente suddividere le voci precedute da numeri arabi o da lettere minuscole dell’alfabeto, senza eliminare la voce complessiva e l’importo corrispondente, quando questo favorisce la chiarezza del bilancio;
  • raggruppare le citate voci quando il raggruppamento è irrilevante o quando esso favorisce la chiarezza del bilancio (in questo contesto, gli enti che presentano voci precedute da numeri arabi o voci precedute da lettere minuscole con importi nulli per due esercizi consecutivi possono eliminare dette voci);
  • aggiungere, laddove questo favorisce la chiarezza del bilancio, voci precedute da numeri arabi o da lettere minuscole dell’alfabeto.

Tutti gli eventuali raggruppamenti o eliminazioni delle voci di bilancio devono risultare esplicitati nella relazione di missione, al punto 3.

 

Relazione di missione

Con riferimento al documento che tra quelli che compongono il bilancio riveste natura “qualitativa”, gli enti del Terzo settore (diversi da quelli di minori dimensioni che facoltativamente decidono di adottare il rendiconto di cassa) dovranno procedere alla compilazione di quella che il decreto definisce “relazione di missione”.

Si tratta di un documento che, stando a quanto evidenziato nell’allegato al D.M. 5 marzo 2020, dovrà illustrare, da un lato, le poste di bilancio e, dall’altro lato, l’andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, cumulando informazioni che il codice civile colloca per le società di capitali, distintamente, nella Nota integrativa e nella Relazione sulla gestione.

Appare quindi di tutta evidenza la natura “complessa” di questo documento che coniuga tanto le esigenze informative di natura contabile previste dal codice civile (articolo 2427 per la Nota integrativa e articolo 2428 per la Relazione sulla gestione) quanto quelle di natura “sociale”, proprie delle realtà operanti nell’ambito del Terzo settore.

In relazione alle numerose problematiche di carattere compilativo e applicativo che emergono dai nuovi schemi di bilancio vi forniremo ulteriori informazioni non appena verranno pubblicate le prime indicazioni ufficiali.

 

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

 


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