Con provvedimento n. 140005/2023 del 27 aprile scorso l’Agenzia delle entrate ha individuato i livelli di affidabilità fiscale cui sono collegati i benefici premiali (previsti dall’articolo 9-bis, D.L. 50/2017), confermando l’impianto già applicabile per i periodi d’imposta precedenti.

Si ricorda che i benefici premiali previsti dalla citata norma di legge sono ottenibili solamente in presenza di un voto “minimo“, individuato dal provvedimento direttoriale n. 140005/2023, almeno pari a 8, e riguardano gli aspetti indicati nella tabella seguente.

Beneficio

Voto minimo periodo d’imposta 2022

Compensazione del credito Iva per un importo fino a 50.000 euro senza visto di conformità

8

Rimborso Iva senza garanzia o visto di conformità fino a 50.000 euro

8

Esclusione dall’applicazione della disciplina delle società non operative

9

Esclusione dall’accertamento analitico presuntivo

8,5

Riduzione di un anno dei termini di accertamento

8

Franchigia di 2/3 del reddito dichiarato ai fini dell’accertamento sintetico

9

Il provvedimento direttoriale del 27 aprile scorso conferma, anche per il periodo d’imposta 2022 l’impostazione già applicata per i precedenti periodi d’imposta, compresa la possibilità di accedere ai benefici premiali anche per i contribuenti che abbiano raggiunto un determinato livello di affidabilità fiscale calcolato in base alla media semplice dei “voti” attribuiti per il periodo d’imposta 2021 e per il 2022.

In particolare:

  • l’esonero dall’obbligo di apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale Iva 2024 (per l’anno 2023) e sui modelli TR dei primi tre trimestri 2024 spetta anche ai contribuenti che con livello di affidabilità fiscale almeno pari a 8,5 calcolato sulla media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti nei periodi d’imposta 2021 e 2022 (lo stesso vale per l’esonero ai fini della richiesta di rimborso Iva annuale del 2023 e dei primi 3 trimestri 2024);

  • l’esclusione dall’applicazione della disciplina delle società non operative (dal periodo d’imposta 2022 è stata abrogata la disciplina delle società in perdita sistematica) si applica anche per le società che hanno ottenuto un livello di affidabilità fiscale almeno pari a 9 calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti per i periodi d’imposta 2021 e 2022 (in tal caso non è quindi richiesto alcun incremento nel risultato della media);

  • l’esclusione all’applicazione dell’accertamento sintetico (redditometro) si applica anche ai contribuenti che abbiano ottenuto un livello medio di affidabilità fiscale, per il 2021 e 2022, almeno pari a 9 (anche in tal caso nel risultato della media non è richiesto alcun incremento).

N.B.

Per quanto riguarda il beneficio della riduzione di un anno dei termini di accertamento, il beneficio è calcolato solamente in via “puntuale” per l’anno 2022 senza possibilità di “mediare” i punteggi ottenuti per i periodi d’imposta 2021 e 2022.

In merito alla fruibilità dei descritti benefici premiali, l’Agenzia nella circolare n. 20/E/2019 ha precisato che i benefici stessi spettano a condizione che i dati comunicati siano corretti (e come tali fedeli) e completi. Ciò sta a significare che se in un secondo momento (in sede di controllo), è accertato che i dati comunicati non sono corretti con conseguente riduzione del livello di affidabilità fiscale del contribuente (ad esempio al di sotto dell’8), l’eventuale compensazione del credito Iva diviene indebita. Tale circostanza comporta il recupero del credito indebitamente compensato oltre alla sanzione del 30%. Si ricorda, infine, che con la risposta n. 31 del 6 febbraio 2020 l’Agenzia delle entrate ha precisato che il livello di affidabilità fiscale rilevante è quello che deriva non solo dalla dichiarazione presentata nei termini ordinari, bensì anche da quella tardiva (presentata entro i 90 giorni dalla scadenza).

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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