La Legge di bilancio 2021 (articolo 1, comma 608, L. 178/2020) ha previsto che, per gli anni 2021 e 2022, il credito d’imposta per le campagne pubblicitarie sia riconosciuto nella misura unica del 50 per cento del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici.

Tale credito, come noto, è in vigore dal 2018 ed è destinato alle imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali in relazione agli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali (articolo 57-bis D.L. 50/2017, convertito dalla L. 96/2017, e successive modificazioni).

La norma istitutiva prevede che l’ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari realizzati nell’anno di accesso al beneficio superi almeno dell’1% l’importo degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi d’informazione nell’anno precedente. Verificata tale condizione, il credito d’imposta spetta nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati ed è concesso nei limiti massimi degli stanziamenti annualmente previsti e dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti “de minimis”.

A seguito delle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2021, per gli investimenti sulla stampa effettuati nel 2021 e 2022 decade l’onere di verificare il presupposto dell’incremento minimo dell’1 per cento dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento dell’anno precedente, quale requisito per l’accesso all’agevolazione.

Pertanto, per l’anno in corso e per il 2022, il credito spetta nella misura del 50 per cento del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodicianche in formato digitale, entro il limite di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni.

La misura si pone in continuità con quanto previsto per gli investimenti pubblicitari effettuati nell’anno 2020, per i quali era già stato introdotto un regime “straordinario” di accesso al credito d’imposta, con la finalità di contrastare la crisi degli investimenti in tale settore, innescata dall’emergenza sanitaria ancora in essere.

In particolare, l’articolo 98, comma 1, D.L. 18/2020 (Decreto Cura Italia), aveva in primis abrogato il requisito dell’investimento incrementale fissando un’aliquota unica al 30%, mentre l’articolo 186, D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio), aveva successivamente incrementato l’intensità del credito d’imposta, passando dall’aliquota del 30% al 50%, con contestuale innalzamento del tetto di spesa annuo (60 milioni di euro).

Per quanto riguarda, invece, gli investimenti sulle emittenti televisive e radiofoniche locali effettuati negli anni 2021 e 2022, continua a trovare applicazione la normale disciplina, prevista dal comma 1-bis del citato articolo 57-bis: il credito d’imposta è riconosciuto nella misura unica del 75 per cento del valore incrementale, purché pari o superiore almeno dell’1 per cento, degli analoghi investimenti effettuati sullo stesso mezzo di informazione nell’anno precedente.

Al pari delle precedenti annualità, per accedere al credito occorre presentare un’istanza all’Agenzia delle entrate dal 1° al 31 marzo 2021.

La comunicazione per l’accesso al credito d’imposta costituisce una sorta di prenotazione, nella quale vanno indicati i dati degli investimenti che si prevede di effettuare nell’anno agevolato (investimenti già effettuati e/o da effettuare). Tali dati dovranno essere confermati a consuntivo dal beneficiario, tramite invio di una dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati nel 2021, da presentare dal 1° al 31 gennaio 2022.

Per distinguere la tipologia di istanza (comunicazione “a preventivo” o dichiarazione sostitutiva “a consuntivo”) occorre barrare la casella corrispondente al tipo di comunicazione che viene presentata.

I soggetti interessati devono compilare e trasmettere la comunicazione descritta al Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, con le seguenti modalità:

  • direttamente, da parte dei soggetti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate;
  • tramite una società del gruppo, se il richiedente fa parte di un gruppo societario. Si considerano appartenenti al gruppo l’ente o la società controllante e le società controllate. Si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall’ente o società controllante, o tramite altra società controllata, per una percentuale superiore al 50% del capitale (articolo 3, comma 2-bis, D.P.R. 322/1998);
  • tramite gli intermediari abilitati indicati nell’articolo 3, comma 3, D.P.R. 322/1998 (professionisti, associazioni di categoria, Caf, altri soggetti).

Si ricorda, infine, che in caso di presentazione di più comunicazioni per l’accesso al credito d’imposta relative al medesimo anno, è ritenuta valida l’ultima trasmessa entro il termine di presentazione (31 marzo).

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