Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del D.P.C.M. 90/2018 sono state definite le disposizioni attuative per la richiesta del credito di imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, anche on line, locali e nazionali) e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale, introdotto dall’articolo 57-bis, D.L. 50/2017.

Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria con il provvedimento del 31 luglio 2018 ha approvato il modello da presentare esclusivamente in via telematica dal 22 settembre al 22 ottobre 2018 per fruire dell’agevolazione, relativamente ai costi già sostenuti nel 2017 e per prenotare il beneficio, relativamente ai costi in corso di sostenimento nel 2018.

 

Si ricorda che sono ammissibili al credito di imposta gli investimenti riferiti all’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, ovvero nell’ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

Le pubblicità devono essere effettuate su giornali ed emittenti editi da imprese titolari di testata giornalistica iscritta presso il competente Tribunale o presso il Registro degli operatori di comunicazione dotate del direttore responsabile. Sono escluse le spese diverse dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se accessorie o connesse; sono altresì escluse le spese per l’acquisto di spazi destinati a servizi quali televendite, pronostici, giochi, scommesse, messaggeria vocale o chat-line.

L’effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti.

Il contributo sotto forma di credito di imposta è pari al 90% degli investimenti pubblicitari incrementali rispetto all’anno precedente per le microimprese, le pmi e le start up innovative ovvero al 75% per le altre imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali.

Il credito di imposta liquidato potrà essere inferiore a quello richiesto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle agevolazioni richieste superi l’ammontare delle risorse stanziate. L’utilizzo sarà consentito esclusivamente in compensazione (non a rimborso) per il tramite del modello F24 che andrà presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate (Entratel/Fisconline).

 

Recentemente, il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria ha reso noti i propri chiarimenti in relazione all’accesso al bonus pubblicità che di seguito si riportano.

 

Accesso

al bonus

Il modello di “comunicazione telematica” e le relative istruzioni per la compilazione sono reperibili sul sito internet del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri www.informazioneeditoria.gov.it e sul sito Internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.it.

Eventuali aggiornamenti della modulistica e delle relative istruzioni, e ogni altra informazione e notizia utile ai fini della più corretta e agevole fruizione della misura saranno pubblicati sugli stessi siti internet delle 2 Amministrazioni.

Rinuncia al beneficio La rinuncia, totale o parziale, agli effetti di una “comunicazione per l’accesso” al credito di imposta precedentemente inviata, può essere presentata, per qualunque motivo, negli stessi termini per la presentazione della comunicazione stessa, cioè dal 22 settembre al 22 ottobre 2018. La rinuncia presentata fuori termine, pertanto, non sarà presa in considerazione.

Non è possibile, invece, presentare una rinuncia agli effetti di una dichiarazione sostitutiva precedentemente inviata.

Elenco soggetti sottoposti a verifica L’elenco dei soggetti da sottoporre alla verifica antimafia, presente in allegato alla “comunicazione telematica”, deve essere compilato soltanto nell’ipotesi in cui il credito di imposta richiesto sia superiore a 150.000 euro dai soli operatori che non siano iscritti nelle “white list”.

Se l’ammontare complessivo del credito d’imposta indicato nella comunicazione/dichiarazione sostitutiva è superiore a 150.000 euro, infatti, il soggetto beneficiario è tenuto a rilasciare una delle seguenti dichiarazioni:

– di essere iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 1, comma 52, L. 190/2012 (per le categorie di operatori economici ivi previste), oppure

– di aver indicato nel riquadro “Elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia” i codici fiscali di tutti i soggetti da sottoporre alla verifica antimafia di cui all’articolo 85, D.Lgs. 159/2011.

Tale dichiarazione sostitutiva va resa ai sensi dell’articolo 47, D.P.R. 445/2000, sia nella “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta” sia nella “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”.

Tipologie di investimenti ammessi Il credito d’imposta è riconosciuto soltanto per gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulle emittenti radiofoniche e televisive locali, analogiche o digitali, iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione, ovvero su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, in edizione cartacea o digitale, iscritti presso il competente Tribunale, ovvero presso il menzionato Registro degli operatori di comunicazione, e dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile.

Non sono pertanto ammesse al credito d’imposta le spese sostenute per altre forme di pubblicità come ad esempio (titolo esemplificativo e non esaustivo):

– grafica pubblicitaria su cartelloni fisici;

– volantini cartacei periodici;

– pubblicità su cartellonistica;

– pubblicità su vetture o apparecchiature;

– pubblicità mediante affissioni e display;

– pubblicità su schermi di sale cinematografiche;

– pubblicità tramite social o piattaforme online (banner pubblicitari su portali online, etc…).

 

 

Esclusione dall’agevolazione Non è possibile accedere al credito l’imposta se gli investimenti pubblicitari dell’anno precedente a quello per cui si richiede l’agevolazione sono stati pari a zero, come prescritto dal Consiglio di Stato nel parere reso sul Regolamento di cui al D.P.C.M. 90/2018, che ha disciplinato la misura.

Sono esclusi dalla concessione del credito di imposta, pertanto, oltre che i soggetti che nell’anno precedente a quello per il quale si richiede il beneficio non abbiano effettuato investimenti pubblicitari ammissibili, anche quelli che abbiano iniziato l’attività nel corso dell’anno per il quale si richiede il beneficio.

Calcolo dell’incremento Ai fini dell’incremento percentuale si può fare riferimento al “complesso degli investimenti”, cioè agli investimenti incrementali effettuati su tutti i canali di informazione ammessi rispetto all’anno precedente, a condizione che su di essi la spesa per gli investimenti pubblicitari effettuata nell’anno precedente non sia pari a zero.

È possibile poi accedere al bonus anche per investimenti effettuati su un solo mezzo di informazione (stampa da una parte ed emittenti radiofoniche e/o televisive dall’altra).

Analoghi investimenti effettuati sugli “stessi mezzi di informazione” nell’anno precedente L’agevolazione è riconosciuta per gli investimenti pubblicitari il cui valore superi almeno dell’1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente.

Per “analoghi investimenti” sugli “stessi mezzi di informazione”, si intende investimenti sullo stesso “canale informativo”, cioè sulle radio e televisioni locali analogiche o digitali, da una parte, oppure sulla stampa cartacea ed online, dall’altra, e non sulla singola emittente o sul singolo giornale.

Costi di pubblicità rilevanti Le spese sostenute per l’acquisto di pubblicità, rilevanti ai fini della concessione del credito d’imposta, che concorrono a formare la base di calcolo dell’incremento e quindi del bonus fiscale, sono al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso.

Sono agevolabili i compensi corrisposti alle imprese editoriali, pertanto, ma non quelli corrisposti alle concessionarie di pubblicità.

Nel caso in cui le fatture non siano emesse dalle “imprese editoriali”, ma da soggetti intermediari, nelle stesse dovrà essere espressamente specificato l’importo delle spese nette sostenute per la pubblicità, separato dall’importo relativo al compenso dell’intermediario, e dovrà essere indicata la testata giornalistica o l’emittente radio-televisiva sulla quale è stata effettuata la campagna pubblicitaria.

Insufficienza delle risorse L’ordine cronologico di presentazione delle domande non è rilevante ai fini della concessione dell’agevolazione.

Nell’ipotesi di insufficienza delle risorse disponibili, infatti, si procederà alla ripartizione percentuale tra tutti i soggetti che, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità, hanno presentato nei termini la comunicazione telematica.

Documentazione Nessun documento deve essere allegato alla comunicazione telematica né alle dichiarazioni sostitutive contenute nel modello e rese telematicamente.

Il richiedente (soggetto beneficiario) è tenuto a conservare, per i controlli successivi, e ad esibire su richiesta dell’Amministrazione tutta la documentazione a sostegno della domanda:

–     fatture,

–     eventuale copia dei contratti pubblicitari,

–     attestazione sull’effettuazione delle spese sostenute, rilasciata dai soggetti legittimati, individuati dall’articolo 4, comma 2 del Regolamento.

Nel caso in cui la comunicazione telematica sia trasmessa da un intermediario, questo è tenuto a conservare copia della comunicazione per l’accesso e copia delle dichiarazioni sostitutive previste nel modello, compilate e sottoscritte dal richiedente (soggetto beneficiario) e copia di un documento di identità dello stesso richiedente.

Invio e sottoscrizione della comunicazione/dichiarazione sostitutiva direttamente o tramite intermediario Se la comunicazione telematica (sia la comunicazione per l’accesso che la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati) è presentata direttamente dal richiedente l’agevolazione (soggetto beneficiario), la firma si considera apposta con l’inserimento delle proprie credenziali di accesso all’area riservata dell’Agenzia, e non è prevista l’allegazione di alcun documento di identità.

Se la comunicazione telematica (sia la comunicazione per l’accesso che la dichiarazione relativa alle spese effettuate) è presentata tramite intermediario, invece, il richiedente l’agevolazione (soggetto beneficiario) compila il modello, lo sottoscrive con firma autografa o con una delle firme elettroniche previste dal codice dell’amministrazione digitale, e lo consegna, con una copia del documento di identità, all’intermediario, che dovrà conservarli.

Anche in questo caso non è prevista l’allegazione del documento di identità alla comunicazione telematica.

La stessa duplice modalità deve essere seguita, a seconda che la comunicazione telematica sia inviata direttamente o tramite intermediario, anche per la sottoscrizione della “dichiarazione sostitutiva da rendere se il credito di imposta è superiore a 150.000 euro”.

La sezione “impegno alla presentazione telematica” è predisposta a garanzia del cliente che affida l’incarico per la trasmissione del modello.

La procedura da seguire è la seguente:

– il soggetto richiedente l’agevolazione (soggetto beneficiario) consegna il modello di comunicazione telematica compilato e da lui sottoscritto, con copia di un documento di identità, all’intermediario, che dovrà conservarli;

– l’intermediario restituisce al cliente una copia del modello con la sezione “impegno alla presentazione telematica” compilata e da lui sottoscritta. La sottoscrizione da parte dell’intermediario, ovviamente, può essere effettuata con le modalità previste dalla normativa vigente (autografa o una delle firme elettroniche previste dal c.a.d.). La presentazione della comunicazione telematica è effettuata dall’intermediario esclusivamente attraverso le funzionalità di accesso mediante i servizi resi disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate.

La prova della presentazione è data dall’attestazione rilasciata dai servizi telematici.

L’intermediario è tenuto a consegnare al richiedente una copia della comunicazione/dichiarazione sostitutiva presentata e dell’attestazione che costituisce prova dell’avvenuta presentazione.

Non è prevista in nessun caso l’allegazione del documento di identità alla comunicazione telematica.

Per l’invio delle comunicazioni telematiche da parte di un intermediario è richiesta una specifica abilitazione a Entratel, in presenza dei necessari requisiti, in quanto l’abilitazione a Fisconline non consente di operare in qualità di intermediario.

 

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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