Il Decreto Rilancio prevede 2 specifiche agevolazioni connesse con le spese sostenute per fronteggiare l’emergenza Codiv-19; in particolare:

  • l’articolo 120 istituisce un credito di imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, di natura selettiva, in quanto riservato solo ad alcuni soggetti;
  • l’articolo 125, invece, crea un credito di imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione.

Con provvedimento del 10 luglio 2020 l’Agenzia delle entrate ha definito i criteri e le modalità di applicazione e fruizione di tali crediti, mentre la circolare n. 20/E/2020, di pari data, ha fornito alcuni chiarimenti di natura applicativa.

 

Credito imposta per adeguamento luoghi di lavoro

Il credito di imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro è riconosciuto a favore degli operatori con attività aperte al pubblico, a fronte delle spese sostenute per gli interventi necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure di contenimento contro la diffusione del virus.

Ne sono beneficiari “i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, le associazioni, le fondazioni e gli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore“.

Si tratta, dunque, di una misura che tende a fornire un aiuto a fronte del sostenimento delle spese necessarie alla riapertura in sicurezza delle attività, tipicamente bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema. Dunque, deve trattarsi di attività di impresa, arte o professione (oltre al caso di associazioni, fondazioni e altri enti) esercitate in luogo aperto al pubblico, ovvero in luogo al quale il pubblico possa liberamente accedere, senza limite o nei limiti della capienza, ma solo in certi momenti o alle condizioni poste da chi sovrintende il luogo.

I destinatari possono essere:

  • imprenditori individuali, Snc e Sas, indipendentemente dal regime contabile adottato (compresi, minimi, forfettari, imprenditori agricoli);
  • enti e società indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), Tuir;
  • stabili organizzazioni di soggetti non residenti di cui alla lettera d), del comma 1, dell’articolo 73, Tuir;
  • persone fisiche e delle associazioni di cui all’articolo 5, comma 3, lettera c), Tuir che esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 53, Tuir.

Ne sono esclusi, invece, i soggetti che svolgono in modo occasionale attività di impresa o di lavoro autonomo.

Tali soggetti devono svolgere effettivamente una delle attività ammissibili, le quali sono individuate nell’allegato 1 in parola sulla base della relativa classificazione ATECO 2007, come da tabella di seguito riportata.

CODICE

ATECO 2007

DENOMINAZIONE
551000 alberghi
552010 villaggi turistici
552020 ostelli della gioventù
552030 rifugi di montagna
552040 colonie marine e montane
552051 affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
552052 attività di alloggio connesse alle aziende agricole
553000 aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
559010 gestione di vagoni letto
559020 alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
561011 ristorazione con somministrazione
561012 attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
561020 ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
561030 gelaterie e pasticcerie
561041 gelaterie e pasticcerie ambulanti
561042 ristorazione ambulante
561050 ristorazione su treni e navi
562100 catering per eventi, banqueting
562910 mense
562920 catering continuativo su base contrattuale
563000 bar e altri esercizi simili senza cucina
591400 attività di proiezione cinematografica
791100 attività delle agenzie di viaggio
791200 attività dei tour operator
799011 servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento
799019 altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio NCA
799020 attività di guide e degli accompagnatori turistici
823000 organizzazione di convegni e fiere
900101 attività nel campo della recitazione
900109 altre rappresentazioni artistiche
900201 noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
900202 attività nel campo della regia
900209 altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
900400 gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
910100 attività di biblioteche ed archivi
910200 attività di musei
910300 gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
910400 attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
932100 parchi di divertimento e parchi tematici
932920 gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
960420 stabilimenti termali

Le spese in relazione alle quali spetta il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro sono suddivise in 2 gruppi: quello degli interventi agevolabili e quello degli investimenti agevolabili.

Interventi agevolabili gli interventi agevolabili sono quelli necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del virus SARS-Co V-2, tra cui rientrano espressamente:
A) quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, di ingressi e spazi comuni, nonché per l’acquisto di arredi di sicurezza. Sono ricomprese in tale insieme gli interventi edilizi funzionali alla riapertura o alla ripresa dell’attività, fermo restando il rispetto della disciplina urbanistica;
B) gli interventi per l’acquisto di arredi finalizzati a garantire la riapertura delle attività commerciali in sicurezza (cosiddetti “arredi di sicurezza”)
Investimenti agevolabili gli investimenti agevolabili sono quelli connessi ad attività innovative, tra cui sono ricompresi quelli relativi allo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura (c.d. termoscanner) dei dipendenti e degli utenti.

In merito alle nozioni di “innovazione” o “sviluppo”, occorre fare riferimento agli investimenti che permettono di acquisire strumenti o tecnologie che possono garantire lo svolgimento in sicurezza dell’attività lavorativa da chiunque prestata (ad esempio: titolari, soci, dipendenti, collaboratori), siano essi sviluppati internamente o acquisiti esternamente. Ad esempio, rientrano nell’agevolazione i programmi software, i sistemi di videoconferenza, quelli per la sicurezza della connessione, nonché gli investimenti necessari per consentire lo svolgimento dell’attività lavorativa in smart working

L’ammontare del credito d’imposta in parola corrisponde:

  • al 60% delle spese ammissibili sostenute (da intendersi come criterio di cassa o di competenza, a seconda dei casi) nel 2020 (per l’intero anno);
  • per un massimo di 80.000 euro (al netto dell’Iva, salvo se indetraibile).

Il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro è utilizzabile (dopo il sostenimento della spesa):

  • esclusivamente in compensazione (utilizzando un apposito codice tributo e senza applicazione dei noti limiti di importo); o, in alternativa
  • entro il 31 dicembre 2021, può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

La norma prevede che il credito potrà essere utilizzato in compensazione da parte del beneficiario, ovvero da parte dei cessionari dello stesso, solo a decorrere dal 1° gennaio 2021 e non oltre il 31 dicembre 2021, previo regolare invio della comunicazione di cui si dirà.

Il credito spettante e i corrispondenti utilizzi andranno indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, specificando sia la quota compensata tramite modello F24 sia la quota ceduta.

Per la fruizione del bonus è necessario inviare all’Agenzia delle entrate una comunicazione telematica oggetto del citato provvedimento del 10 luglio 2020, nel periodo dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2021 all’interno della quale vanno indicate:

  • le spese sostenute;
  • quelle che si prevede di sostenere entro il 31 dicembre 2020.

 

Solo nel caso di invio dopo il 31 dicembre 2020, sono indicate esclusivamente le spese ammissibili già sostenute nel 2020.

Nello stesso arco temporale, è possibile inviare:

  • una nuova comunicazione, integralmente sostitutiva della precedente;
  • la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato.

Nel caso in cui il credito originariamente presentato risultasse ceduto, non è ammessa né la comunicazione sostitutiva, né la rinuncia.

I beneficiari indicano sul modello il tipo di attività economica svolta, sotto forma di uno dei codici contenuto nell’elenco allegato al provvedimento; in caso di discordanza, la comunicazione viene rifiutata.

Compensazione 1)    il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;

2)    nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare massimo, il relativo modello F24 è scartato;

3)    non si devono osservare i limiti massimi di cui alla L. 388/2000, né quelli specifici relativi ai crediti di imposta emergenti dal quadro RU del modello dichiarativo

Cessione 1)    sino alla data del 31 dicembre 2021, i beneficiari del credito di imposta possono optare per la cessione, anche parziale, del credito stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

2)    la cessione può riguardare esclusivamente la quota del credito relativa alle spese effettivamente sostenute entro i limiti dell’importo massimo fruibile.

3)    la comunicazione della cessione all’Agenzia avviene esclusivamente a cura del soggetto cedente, a decorrere dal 1° ottobre 2020, ovvero, se la comunicazione è inviata successivamente al 30 settembre 2020, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla corretta ricezione della comunicazione stessa.

4)    il cessionario, ai fini di una conferma, è tenuto a comunicare l’accettazione del credito ceduto utilizzando direttamente le funzionalità dell’Agenzia. Il cessionario utilizza il credito d’imposta esclusivamente in compensazione nel periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021.

5)    in alternativa all’utilizzo diretto in compensazione, i cessionari possono ulteriormente cedere i crediti d’imposta ad altri soggetti. La comunicazione dell’ulteriore cessione del credito avviene esclusivamente da parte del soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

6)    il successivo cessionario utilizza il credito d’imposta secondo gli stessi termini, modalità e condizioni applicabili al cedente, dopo l’accettazione della cessione (sempre telematica).

 

Credito di imposta per la sanificazione e acquisto dispositivi di protezione

L’articolo 125, Decreto Rilancio assegna un credito d’imposta in favore di taluni soggetti, nella misura del 60% delle spese per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

I beneficiari sono i “soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti“.

Può trattarsi di imprenditori individuali e Snc e Sas che producono reddito d’impresa indipendentemente dal regime contabile adottato, enti e società indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), Tuir, stabili organizzazioni di soggetti non residenti di cui alla lettera d), del comma 1, dell’articolo 73, Tuir, persone fisiche e associazioni di cui all’articolo 5, comma 3, lettera c), Tuir che esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 53, Tuir, enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore, enti religiosi civilmente riconosciuti (per gli enti non conta il tipo di attività svolte).

Sono compresi i forfetari, i minimi, gli imprenditori e le imprese agricole, sia quelle che determinano per regime naturale il reddito su base catastale, sia quelle che producono reddito d’impresa.

Sono invece esclusi coloro che svolgono le predette attività in via occasionale.

Il credito d’imposta spetta in relazione alle “spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti”.

La norma contiene un elenco esemplificativo delle spese:

a Spese sostenute per la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale o per la sanificazione degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività.

In particolare:

·      sono certamente ammissibili le spese per interventi in relazione ai quali i fornitori rilascino apposita certificazione redatta da operatori professionisti sulla base dei protocolli di regolamentazione vigenti;

·      può trattarsi anche di interventi effettuati dal personale dipendente, in presenza di competenze già ordinariamente riconosciute, nel rispetto delle indicazioni contenute nei protocolli di regolamentazione vigenti, come attestato da documentazione interna;

·      le spese possono riguardare anche strumenti già in dotazione del soggetto beneficiario;

·      sono ammissibili anche quelle spese che sono sostenute per il rispetto di protocolli già in vigore prima dell’emergenza Covid-19 (per esempio, nel caso di studi odontoiatrici, centri estetici, etc.)

b Spese sostenute per l’acquisto di:
1 dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea.

La norma richiede la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, si ritiene che solo in presenza di tale documentazione le relative spese sono considerate ammissibili ai fini del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione. Ai fini delle attività di controllo, pertanto, sarà necessario che i fruitori conservino la documentazione attestante la conformità alla normativa europea.

La norma, nel suo dato letterale, si riferisce agli “strumenti utilizzati nell’ambito” dell’attività lavorativa e istituzionale, non distinguendo tra uso sanitario o altro uso, sempre che l’attrezzatura sia inerente all’attività oggetto di agevolazione

2 prodotti detergenti e disinfettanti
3 dispositivi di sicurezza diversi da quelli precedenti, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione
4 dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione

L’ammontare cui parametrare il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione è rappresentato dalle spese oggetto dell’agevolazione qualora sostenute nell’anno solare 2020 (dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020) dai soggetti beneficiari.

La norma dispone che tale credito d’imposta:

  • non può superare la misura di 60.000 euro (riferito al credito e non alle spese che, di fatto, rilevano sino a 100.000 euro) per ciascun beneficiario;
  • nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020.

Proprio tale ultimo limite, è indice del fatto che la comunicazione da inviare all’Agenzia delle entrate assolve il compito di segnare il potenziale bacino di utenza (e la sua dimensione quantitativa) al fine di verificare il rispetto del tetto di spesa.

La comunicazione può essere inviata dal 20 luglio al 7 settembre 2020.

Anche in tal caso, nello stesso periodo temporale è possibile inviare:

  1. una nuova comunicazione rettificativa, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa (vale anche in tal caso l’effetto conservativo del dato già trasmesso in relazione ad un credito di imposta, quando nell’ultimo invio siano trasmesse informazioni esclusivamente relative all’atro);
  2. la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato.

Ricevute tutte le comunicazioni di “prenotazione” si tratta di verificare il rispetto del tetto massimo a livello di Bilancio dello Stato.

L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale che sarà resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro l’11 settembre 2020.

Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti. Nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale sarà pari al 100%.

Il credito d’imposta può essere utilizzato dai beneficiari fino all’importo massimo fruibile:

  1. nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;
  2. in compensazione, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento con cui è fissata la percentuale spettante, nel rispetto del tetto di spesa annuo.

Valgono, anche ai fini del credito in parola, le medesime considerazioni svolte sulla compensazione in merito al credito per l’adeguamento degli ambienti di lavoro.

Fino al 31 dicembre 2021, i soggetti aventi diritto al credito possono optare per la cessione, anche parziale, del credito stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. La cessione può riguardare esclusivamente la quota del credito relativa alle spese effettivamente sostenute, nei limiti dell’importo fruibile.

La comunicazione della cessione va effettuata all’Agenzia delle entrate, esclusivamente a cura del soggetto cedente; tale comunicazione può avvenire a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che stabilirà la percentuale spettante per il rispetto del tetto massimo di stanziamento.

Il cessionario è tenuto a comunicare l’accettazione del credito ceduto, utilizzando direttamente le funzionalità telematiche dell’Agenzia delle entrate.

Dopo la comunicazione dell’accettazione, alle stesse condizioni applicabili al cedente e nei limiti dell’importo ceduto, il cessionario utilizza il credito:

  1. nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è stata comunicata la cessione;
  2. in compensazione, entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata la cessione.

In alternativa all’utilizzo diretto, entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata la prima cessione, i cessionari possono ulteriormente cedere i crediti d’imposta ad altri soggetti; la comunicazione della ulteriore cessione è effettuata esclusivamente da parte del soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Il successivo cessionario utilizza i crediti d’imposta secondo gli stessi termini, modalità e condizioni applicabili al cedente, dopo l’accettazione della cessione da comunicare esclusivamente a cura dello stesso cessionario.

 

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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