Coloro che non possiedono apparecchi televisivi, al fine di evitare l’addebito “automatico” del canone dovuto per l’anno 2017, possono effettuare apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate entro il prossimo 31 gennaio 2017.

Si ricorda, infatti, che il meccanismo di versamento del canone Rai è già dal 2016 quello dell’accorpamento del canone dovuto sulle bollette recapitate ad ogni contribuente dal proprio gestore della rete elettrica; la bolletta presenterà infatti ogni mese una voce per canone Rai pari a 1/12 della cifra annualmente dovuta.

Il canone annuo per il 2017 è fissato in 90 euro (misura ridotta rispetto al 2016 quando il canone dovuto era pari a 100 euro).

Il modello di dichiarazione sostitutiva è disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, www.agenziaentrate.it ovvero sul sito della Rai www.canone.rai.it.

L’invio della dichiarazione sostitutiva può avvenire con le seguenti modalità:

  • via web;
  • con lettera raccomandata;
  • mediante posta elettronica certificata (pec).

In merito al primo metodo l’istanza va presentata direttamente dal contribuente o dall’erede tramite applicazione web, disponibile sul sito internet dell’Agenzia, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel, oppure tramite gli intermediari abilitati quali Caf e professionisti.

Nei casi in cui non sia possibile l’invio telematico, il modello può essere spedito, insieme a un valido documento di riconoscimento, tramite servizio postale in plico raccomandato senza busta all’indirizzo: Agenzia delle entrate ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti tv – Casella Postale 22 – 10121 Torino.

Infine, la dichiarazione sostitutiva può essere firmata digitalmente e presentata anche tramite posta elettronica certificata all’indirizzo cp22.sat@postacertificata.rai.it .

 

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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