In data 24 marzo 2016 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Comunicato stampa “Canone Rai. Pronto il modello con cui si autocertifica di non possedere un apparecchio tv”.

Si ricorda che…

 

 

La legge di Stabilità 2016 (commi 152-160) ha introdotto alcune novità in merito al canone RAI. Nello specifico, dall’anno 2016 si presume la detenzione di un apparecchio Tv se nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica esiste un’utenza di fornitura di energia elettrica. Questo significa che a chiunque possieda un’utenza di energia elettrica sarà addebitato direttamente in bolletta l’importo canone RAI. Per superare tale presunzione è necessario presentare un’autocertificazione all’Agenzia delle entrate. Tale dichiarazione vale solo per l’anno in cui è stata presentata: questo significa che bisogna ripresentarla ogni anno.

 

Il nuovo modello

Sui siti dell’Agenzia delle Entrate, del Ministero Economia e Finanze e della Rai, è ora disponibile il modello che dà, ai titolari di un contratto di fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale, la possibilità di certificare che non possiedono un apparecchio televisivo. Tale dichiarazione sostitutiva, se non veritiera comporta anche sanzioni penali (artt.75 e 76, DPR n.445/2000). Il modello può essere presentato anche per segnalare che il canone è dovuto in quanto esiste un’utenza elettrica intestata ad un altro componente della stessa famiglia anagrafica, del quale dovrà essere indicato il codice fiscale (ad esempio, due soggetti che fanno parte della stessa famiglia anagrafica, ma sono titolari di utenze elettriche separate). La dichiarazione sostitutiva, inoltre, può essere presentata dall’erede relativamente all’utenza elettrica transitoriamente intestata a un soggetto deceduto.

Come e quando presentare l’autocertificazione

Il modello di dichiarazione sostitutiva deve essere presentato:

  •   direttamente dal contribuente o dall’erede tramite un’applicazione web, che sarà disponibile dal prossimo 4 aprile sul sito internet delle Entrate, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel rilasciate dall’Agenzia, oppure
  •   tramite gli intermediari abilitati.

Nei casi in cui non sia possibile l’invio telematico, il modello può essere inviato insieme a un valido documento di riconoscimento, in plico raccomandato senza busta, all’indirizzo: Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti tv – Casella Postale 22 – 10121 Torino.

Per il 2016 la dichiarazione sostitutiva ha validità per l’intero canone dovuto se questa viene presentata tramite raccomandata entro il 30 aprile 2016, oppure in via telematica entro il 10 maggio 2016. La dichiarazione presentata tramite raccomandata – dal 1° maggio 2016 ed entro il 30 giugno 2016, oppure in via telematica dall’11 maggio 2016 al 30 giugno 2016 – avrà effetto per il canone relativo al semestre luglio-dicembre dello stesso anno. La dichiarazione presentata dal 1° luglio al 31 gennaio 2017 avrà effetto per l’intero canone dovuto per l’anno 2017.

I cittadini che attivano una nuova utenza di fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale, non già titolari di altra utenza residenziale, devono presentare la dichiarazione sostitutiva entro la fine del mese successivo alla data di avvio della fornitura affinché questa abbia effetto a partire dalla stessa data e fino al 31 dicembre dell’anno in corso.

Share Button