È finalmente approdato in Gazzetta Ufficiale (la n. 231 del 17 settembre 2020) il D.P.C.M datato 23 luglio 2020 che disciplina le modalità e i termini per l’accesso al riparto del 5 per mille dell’Irpef delle persone fisiche da parte dei soggetti destinatari del contributo, in applicazione della previsione contenuta nell’articolo 4, D.Lgs. 111/2017, uno dei quattro decreti delegati che attuala la Riforma del Terzo settore.

Il nuovo decreto abroga e sostituisce i 2 precedenti decreti che fino ad oggi hanno regolato la materia, in particolare:

  • il D.P.C.M. datato 23 aprile 2010 che reca le finalità e i soggetti ai quali può essere destinato il 5 per mille;
  • il D.P.C.M. datato 7 luglio 2016, recante disposizioni in materia di trasparenza e di efficacia nell’utilizzazione della quota del 5 per mille, in attuazione della previsione contenuta nel comma 154, articolo 1, L. 190/2014 (la Legge di Bilancio per l’anno 2015).

Per espressa previsione contenuta nell’articolo 18 del recente D.P.C.M. 23 luglio 2020 “il rinvio contenuto nelle vigenti disposizioni al D.P.C.M. 23.4.2010 deve intendersi operato al presente decreto”.

Trova quindi esplicita regolamentazione la disciplina dei nuovi enti del Terzo settore (gli Ets) che, nello scenario normativo delineato dalla Riforma del Terzo settore, andranno a inglobare e sostituire le Organizzazioni di volontariato (Odv), le Associazioni di promozione sociale (Aps) e le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus), precedenti destinatarie del contributo, nonché ampliare il beneficio a tutti gli altri Ets in precedenza non ricompresi nell’ambito soggettivo dell’agevolazione.

A tal proposito, in considerazione dei ritardi presenti nel processo che porterà alla piena operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (è imminente la pubblicazione in G.U. del decreto di funzionamento di tale Registro), il secondo comma dell’articolo 1 del D.P.C.M. in commento espressamente prevede che “le disposizioni di cui al comma 1 lettera a) [quelle che richiamano i nuovi Ets come destinatari della disciplina] hanno effetto a decorrere dall’anno successivo a quello di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore”.

In pratica, attesa l’operatività del Runts nel corso dell’anno 2021, la disciplina dettata dal presente D.P.C.M. in relazione agli Ets troverà verosimilmente applicazione a partire dall’esercizio finanziario 2022.

Vediamo, in sintesi, i contenuti del presente decreto, organizzato in 18 articoli.

 

Finalità e soggetti (articolo 1)

Per ciascun esercizio finanziario, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d’imposta precedente, una quota pari al cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche è destinata, in base alla scelta del contribuente, alle seguenti finalità:

  • attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo settore (Ets);
  • attività svolte da soggetti operanti nel settore della ricerca scientifica;
  • attività svolte da soggetti operanti nel settore della ricerca sanitaria;
  • attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente;
  • talune attività svolte da associazioni sportive dilettantistiche;
  • attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici;
  • attività a sostegno degli enti gestori delle aree protette.

 

Soggetti a cui rivolgere la richiesta di accreditamento (articolo 2)

Ai fini dell’accreditamento per l’accesso al riparto del contributo del 5 per mille gli enti individuati all’articolo 1, commi 1 e 2, si rivolgono alle Amministrazioni competenti. In particolare al:

  • Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il tramite dell’ufficio del Runts (Ets);
  • Ministero dell’università (ricerca scientifica);
  • Ministero della salute (ricerca sanitaria);
  • Coni (associazioni sportive dilettantistiche
  • Agenzia delle entrate fino all’operatività del Runts (Odv, Aps, onlus).

L’accesso al contributo per le attività svolte dal Comune di residenza del contribuente non è subordinato a una preventiva domanda di accreditamento. 3.

È consentito l’accreditamento per più finalità.

 

Modalità e termini di accreditamento (articoli da 3 a 7)

Negli articoli che vanno da 3 a 7 del D.P.C.M. in commento sono riportate le specifiche modalità di accreditamento da parte dei soggetti descritti in precedenza nonché i termini entro i quali procedere alle suddette richieste.

Scadenza Attività
10 aprile Presentazione istanza di accreditamento
20 aprile Pubblicazione dell’elenco dei soggetti iscritti
30 aprile Rilevazione e correzione errori commessi in sede di iscrizione
10 maggio Pubblicazione elenchi definitivi

L’accreditamento al riparto della quota del 5 per mille regolarmente eseguito ai sensi degli articoli da 3 a 7 esplica effetti, fermi restando i requisiti per l’accesso al beneficio, anche per gli esercizi finanziari successivi a quello di iscrizione.

 

Elenchi (articoli 8 e 9)

Negli articoli 8 e 9 del decreto viene disciplinato il funzionamento dei seguenti elenchi:

  • elenco permanente degli enti accreditati;
  • elenco degli enti ammessi ed esclusi.

Con riferimento al primo elenco, ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito web, entro il 31 marzo di ogni anno, l’elenco permanente degli enti accreditati nei precedenti esercizi, integrato e aggiornato a seguito degli errori segnalati, delle variazioni dei dati intervenute, delle revoche comunicate e delle cancellazioni effettuate.

Relativamente al secondo elenco ciascuna amministrazione competente, effettuati i necessari controlli e verifiche, pubblica, entro il 31 dicembre, sul proprio sito l’elenco complessivo degli enti ammessi e quello degli enti esclusi, comprendenti gli enti accreditati nello stesso esercizio finanziario e quelli già accreditati negli esercizi finanziari precedenti presenti nell’elenco permanente elenchi che sono trasmessi, entro la stessa data, all’Agenzia delle entrate ai fini del riparto della quota del 5 per mille.

 

Scelta destinazione e riparto del 5 per mille (articoli 10, 11 e 12)

Con riferimento alle modalità di effettuazione della scelta di destinazione del cinque per mille l’articolo 10 del decreto non introduce sostanziali modifiche. In proposito, si riportano di seguito le regole che è opportuno ricordare:

  • può essere espressa una sola scelta di destinazione;
  • l’apposizione della firma in più riquadri rende nulle le scelte operate;
  • qualora il contribuente apponga la propria firma in un riquadro, indicando un codice fiscale corrispondente ad un beneficiario compreso in uno o più elenchi afferenti a diversa finalità, assume rilievo, ai fini della destinazione delle somme, l’indicazione del codice fiscale.

Quanto alla determinazione del cinque per mille l’articolo 11 del decreto in commento precisa che l’Agenzia delle entrate deve fare riferimento all’Irpef personale netta di ciascun contribuente e che le somme inferiori a 100 euro non verranno corrisposte all’ente ma verranno assegnate mediante un criterio di ripartite all’interno della medesima finalità.

Infine, il successivo articolo 12 chiarisce che nella ripartizione delle risorse destinate a favore degli enti sulla base delle scelte dei contribuenti non si tiene conto, a partire dall’anno 2019, sia delle dichiarazioni dei redditi cosiddette “tardive” (ovvero presentate per la prima volta nei successivi 90 giorni dalla scadenza) né di quelle integrative (ovvero ripresentate nuovamente oltre la scadenza), ma solamente di quelle presentate nei termini ordinari.

 

Erogazione e modalità di pagamento del contributo (articoli 13 e 14)

Secondo quanto previsto dall’articolo 13 del decreto, sulla base delle scelte operate dai contribuenti, l’Agenzia delle entrate trasmette in via telematica al Ministero dell’economia e delle finanze (Mef) i dati occorrenti a stabilire, sulla base degli incassi relativi all’Irpef per il periodo d’imposta corrispondente, gli importi delle somme che spettano a ciascuno dei soggetti a favore dei quali i contribuenti hanno effettuato una valida destinazione della quota del 5 per mille.

L’erogazione a ciascun soggetto beneficiario delle somme spettanti sarà effettuata, sulla base degli elenchi all’uopo predisposti dall’Agenzia delle entrate, dai soggetti di seguito elencati:

  • Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Odv, Aps, onlus e in futuro agli Ets);
  • Ministero dell’università (ricerca scientifica);
  • Ministero della salute (ricerca sanitaria);
  • Ministero dell’Interno (attività svolte dal Comune di residenza del contribuente);
  • Presidenza del Consiglio dei Ministri (associazioni sportive dilettantistiche);
  • Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (tutela, valorizzazione e promozione dei beni culturali e paesaggistici);
  • Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (sostegno degli enti gestori delle aree protette).

Il quinto e ultimo comma dell’articolo 13 del recente decreto prevede che l’ente beneficiario non ha diritto alla corresponsione del contributo qualora, prima dell’erogazione delle somme allo stesso destinate, risulti aver cessato l’attività o non svolge più l’attività che dà diritto al beneficio.

Quanto alle modalità di pagamento del contributo, l’articolo 14 prevede che entro il 30 settembre del secondo esercizio finanziario successivo a quello di impegno, i beneficiari comunicano alle amministrazioni erogatrici dati necessari per il pagamento delle somme assegnate al fine di consentirne l’erogazione entro il termine di chiusura del secondo esercizio finanziario successivo a quello di impegno, sulla base degli elenchi all’uopo predisposti dall’Agenzia delle entrate.

I beneficiari che non forniscono all’amministrazione erogatrice i dati necessari per il pagamento entro il richiamato termine, perdono il diritto a percepire il contributo per l’esercizio di riferimento ed i relativi importi verranno successivamente riassegnati. Quest’ultima previsione non si applica in caso di contenzioso con i beneficiari sino alla definizione dello stesso.

 

Obblighi in capo alle amministrazioni erogatrici e ai beneficiari (articoli 15 e 16)

Con gli articoli 15 e 16 del decreto vengono previsti i rispettivi obblighi sia in capo alle amministrazioni erogatrici che ai beneficiari del contributo. Vediamoli nel dettaglio.

 

Obblighi dell’amministrazione erogatrice
Pubblicazione in apposita sezione del proprio sito web degli elenchi dei soggetti ai quali lo stesso contributo è stato erogato, della data di erogazione e del relativo importo entro 90 gg da data erogazione contributo
Pubblicazione nella apposita sezione del proprio sito web, il link al rendiconto pubblicato sul sito web del beneficiario entro 30 gg. da acquisizione elementi informativi di cui articolo 16, comma 5

 

Sono previste sanzioni carico di ciascuna Amministrazione erogatrice in caso di violazione dei predetti obblighi di pubblicazione.

 

Obblighi del beneficiario
Redazione di uno specifico rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa, dal quale risulti, in modo chiaro, trasparente e dettagliato, la destinazione e l’utilizzo delle somme percepite, utilizzando il modulo disponibile sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti 1 anno dalla ricezione delle somme
Trasmissione dei rendiconti e relative relazioni all’Amministrazione competente alla erogazione delle somme, per consentirne il controllo (l’Amministrazione potrà richiedere l’acquisizione di ulteriore documentazione integrativa e operare a campione controlli amministrativo-contabili delle rendicontazioni anche presso le sedi degli enti beneficiari entro 30 gg. da data ultima prevista per compilazione rendiconto
Pubblicazione sul proprio sito web degli importi percepiti e del rendiconto entro 30 gg. da scadenza termine trasmissione precedente
Comunicazione all’amministrazione erogatrice entro i successivi 7 gg. a termine pubblicazione precedente

 

 

Altre importanti indicazioni possono essere così riassunte:

  • gli enti che hanno percepito contributi di importo inferiore a 20.000 euro non sono tenuti, salva espressa richiesta dell’amministrazione, all’invio del rendiconto e della relazione, che dovranno comunque essere redatti entro un anno dalla ricezione degli importi e conservati per 10 anni;
  • i beneficiari del contributo del cinque per mille non possono utilizzare le somme a tale titolo percepite per coprire le spese di pubblicità sostenute per campagne di sensibilizzazione sulla destinazione della quota del cinque per mille, a pena di recupero del contributo;
  • nel caso di violazione degli obblighi di pubblicazione indicati nella tabella precedente, l’amministrazione erogatrice diffida il beneficiario ad effettuare la citata pubblicazione assegnando un termine di 30 gg. e in caso di inerzia provvede all’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 25% del contributo percepito.

 

Modalità e termini di recupero delle somme (articolo 17)

Infine, è con l’articolo 17 del D.P.C.M. datato 23 luglio 2020 che vengono previste le modalità e i termini di recupero del contributo.

 

Casi di recupero del contributo
a)    erogazione delle somme determinata da dichiarazioni mendaci o basate su false attestazioni anche documentali;

b)    contributo erogato impiegato per finalità diverse da quelle perseguite istituzionalmente dal soggetto beneficiario ovvero per spese di pubblicità per campagne di sensibilizzazione in violazione dello specifico divieto;

c)    mancata rendicontazione delle somme erogate;

d)    mancato invio del rendiconto e della relazione;

e)    mancato possesso, a seguito di controlli, dei requisiti che danno titolo all’ammissione al beneficio;

f)     cessazione o mancato svolgimento dell’attività prima dell’erogazione delle somme.

 

Operativamente il recupero del contributo avviene mediante contestazione da parte dell’Amministrazione competente in esito a un procedimento in contraddittorio e, nella ipotesi sopra descritta alla lettera a), trasmette gli atti all’Autorità giudiziaria.

In caso di recupero il beneficiario, entro 60 gg. dalla notifica del provvedimento contestativo, deve provvedere a riversare all’erario l’ammontare indebitamente percepito, rivalutato Istat e maggiorato degli interessi corrispettivi al tasso legale, con decorrenza dalla data di erogazione del contributo.

Ove l’obbligato non ottemperi al versamento entro il termine fissato, il recupero coattivo dei contributi e degli accessori al contributo stesso, rivalutazione e interessi, viene disposto secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Resta salva l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative.

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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