Con il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 22 novembre 2019 pubblicato sulla G.U. n. 284 del 4 dicembre 2019 sono state introdotte ulteriori categorie di soggetti che risultano obbligate a trasmettere al Sistema tessera sanitaria (STS) i dati delle spese sanitarie e veterinarie, sostenute dalle persone fisiche dal 1° gennaio 2019, che possono beneficiare della detrazione Irpef del 19% ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera c) e c-bis), Tuir (diverse da quelle già comunicate da altri soggetti obbligati ai sensi dell’articolo 3, comma 3, D.Lgs. 175/2014).

 

Nel corso del 2020 non si è proceduto ad ulteriore revisione delle categorie soggette all’obbligo, tuttavia con decreto del Mef datato 19 ottobre 2020 è stato adeguato il tracciato del Sistema tessera sanitaria ai fini della trasmissione al Sistema tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie (G.U. Serie Generale n. 270 del 29 ottobre 2020).

 

La ratio dell’adeguamento è la volontà di:

  • estendere i dati che devono essere trasmessi al Sistema TS, includendo la modalità di pagamento,
  • modificare i termini di invio dei predetti dati al Sistema TS,
  • prevedere la trasmissione anche dei dati oggetto di opposizione, fermo restando che gli stessi non saranno messi a disposizione all’Agenzia delle entrate per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Il D.M. 19 ottobre 2020 accoglie inoltre le semplificazioni in tema di fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, destinate agli operatori sanitari.

 

Si ricorda infatti che per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2020, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS provvedono, relativamente ai dati dei documenti fiscali, alla trasmissione dei medesimi comprensivi dell’indicazione delle modalità di pagamento delle spese sanitarie. Tale informazione è obbligatoria per tutti i documenti fiscali relativi alle spese sanitarie e veterinarie, ad eccezione delle fattispecie escluse dal comma 680, articolo 1, Legge di Bilancio 2020.

 

Per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2021, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS provvedono, relativamente ai dati dei documenti fiscali, alla trasmissione dei medesimi, comprensivi dei seguenti ulteriori dati:

  1. a) tipo di documento fiscale, ai fini della distinzione delle fatture dalle altre tipologie di documento;
  2. b) aliquota ovvero natura Iva della singola operazione;
  3. c) indicazione dell’esercizio dell’opposizione, da parte del cittadino, alla messa a disposizione dei dati all’Agenzia delle entrate ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata. I dati relativi alle spese per le quali il cittadino ha esercitato l’opposizione saranno trasmessi al Sistema TS senza l’indicazione del codice fiscale dell’assistito.

 

Credenziali di accesso al STS

 

Per effettuare l’invio telematico dei dati il soggetto obbligato può provvedere direttamente ovvero delegare un soggetto terzo (associazione di categoria o intermediario abilitato all’invio telematico). Nel caso di incarico a soggetto terzo, le informazioni utili al conferimento delle deleghe sono disponibili ai link:

·     https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/intermediari-fiscali-operatori

·     https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/associazioni-di-categoria-operatori

 

La trasmissione dei dati sopra descritti dovrà essere effettuata:

  • entro la fine del mese di gennaio 2021, per le spese sostenute nell’anno 2020;
  • entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021.

Con riferimento, infine, alle modalità di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri al Sistema TS, previste in prima battuta a decorrere dal 1° gennaio 2021, i soggetti interessati trasmettono al Sistema TS i dati di tutti i corrispettivi giornalieri, utilizzando gli strumenti tecnologici per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati secondo le specifiche tecniche allegate al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016 e successive modificazioni.

 

Il D.L. 138 del 31 dicembre 2020 (cosiddetto Decreto Milleproroghe), all’articolo 3, concede un anno di tempo in più per l’adeguamento dei registratori telematici che dovranno consentire la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema TS, adeguamento che slitta quindi al 1° gennaio 2022. Allo stesso tempo, sempre il D.L. 183/2020 ha modificato la data di invio dei corrispettivi al Sistema tessera sanitaria al 1° gennaio 2022.

 

Adempimento Nuova scadenza
Adeguamento registratori di cassa 1° gennaio 2022
Invio corrispettivo 1° gennaio 2022

 

Opposizione del cliente all’invio dei dati

È bene ricordare che per tutelare la propria privacy, ciascun assistito può esercitare la propria opposizione a rendere disponibili all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle spese sanitarie, per l’elaborazione della dichiarazione precompilata.

L’opposizione viene manifestata alternativamente con le modalità previste dai paragrafi 2.4.2, 2.4.4 o 2.4.5 del provvedimento n. 115304/2019:

  • in caso di scontrino “parlante”, non comunicando al soggetto che lo emette il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria;
  • negli altri casi, chiedendo verbalmente al professionista o alla struttura sanitaria di annotare l’opposizione sul documento fiscale (l’informazione di tale opposizione deve comunque essere conservata anche dal professionista/struttura sanitaria);
  • l’opposizione può anche essere effettuata, in relazione ad ogni singola voce, dal 9 febbraio all’8 marzo dell’anno successivo, accedendo all’area autenticata del sito web dedicato del Sistema tessera sanitaria tramite tessera sanitaria TS-CNS oppure tramite le credenziali Fisconline;
  • in alternativa, l’assistito può comunicare direttamente all’Agenzia delle entrate entro il 31 gennaio dell’anno successivo la tipologia di spesa sanitaria da escludere per l’elaborazione della dichiarazione precompilata.

 

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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