L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 18/E del 17 settembre 2024, ha riepilogato la disciplina e offerto i primi chiarimenti in riferimento all’istituto del c.d. CPB (concordato preventivo biennale).
Si ricorda che tale istituto è stato recentemente modificato dal D.L. 108/2024 di cui trattiamo in questo nostro articolo:
Di seguito riepilogano i principali chiarimenti offerti.
Aspetti generali |
Condizioni per l’accesso |
Possono accedere al CPB i contribuenti tenuti all’applicazione degli Isa che abbiano applicato gli Isa nel 2023 (la compilazione “statistica” nel 2023 per i multiattività non autorizza al concordato); sono irrilevanti le cause di esclusioni Isa nel 2024 o 2025.
Possono accedere al concordato anche i contribuenti che hanno aderito al regime forfetario. Mentre per i soggetti Isa il concordato riguarda obbligatoriamente 2 anni (2024-2025), per i forfettari riguarda il solo 2024. Le condizioni ostative sono classificabili nei seguenti raggruppamenti: prima tipologia 1. presenza di debiti maturati in anni precedenti riferiti a tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate o a debiti contributivi. I debiti devono essere definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione. La causa viene meno in caso di, entro i termini di adesione, estinzione dei debiti in misura tale che l’ammontare complessivo del residuo dovuto, compresi interessi e sanzioni, risulti inferiore a 5.000 euro. Non concorrono alla determinazione della soglia, i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione purché non ricorrano cause di decadenza dei relativi benefici. Per quanto riguarda gli atti impositivi conseguenti ad attività di controllo non rilevano, ad esempio, gli atti che al 31 dicembre sono stati oggetto di uno degli istituti definitori del D.Lgs. 218/1997 oppure di una definizione agevolata ai sensi dell’articolo 1, commi da 186 a 202, L. 197/2022, che abbiano in corso un regolare pagamento rateale. Per le società, non rilevano i debiti tributari presenti in capo ai soci (condizione prevista per contribuenti Isa e forfetari); 2. mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno 1 dei 3 periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell’obbligo a effettuare tale adempimento (condizione prevista per contribuenti Isa e forfetari); 3. condanna per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 74/2000 (reati penal-tributari), dall’articolo 2621, cod. civ. (false comunicazioni sociali), dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1, c. p. (reati di riciclaggio), commessi negli ultimi 3 periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato (condizione prevista per contribuenti Isa e forfetari).
seconda tipologia aver conseguito nel 2023, nell’esercizio d’impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o di arti e professioni (condizione prevista per i soli contribuenti Isa). terza tipologia sono preclusi dalla possibilità di accedere al concordato i soggetti che nel 2024 hanno realizzato una delle seguenti ipotesi: 1. adesione al regime forfetario (condizione prevista per i soli contribuenti Isa); 2. per le società o enti, aver posto in essere operazioni di fusione, scissione, conferimento (e cessione di ramo di azienda) nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato, ovvero, per le società o associazioni di cui all’articolo 5, Tuir, il fatto di essere interessate da modifiche della compagine sociale (condizione prevista per i soli contribuenti Isa). Qualora il contribuente forfettario abbia superato la soglia di 85.000 euro nel 2023, con conseguente uscita dal regime dal 2024, non può applicare il concordato né con le regole dei forfettari, né con quelle dei soggetti Isa. |
Modalità di adesione |
Per accedere al concordato il contribuente deve esercitare opzione tramite la dichiarazione dei redditi, da presentare (salvo proroghe) entro il 31 ottobre 2024.
il termine previsto per aderire al CPB è perentorio, pertanto l’opzione non può avvenire con una successiva dichiarazione tardiva o integrativa; nel caso in cui sia già stata presentata la dichiarazione 2023 e si decida successivamente di aderire al concordato, è possibile presentare una correttiva nei termini entro il 31 ottobre. L’Agenzia delle entrate ha precisato che la sezione Isa dedicata al concordato, così come la sezione VI del quadro LM per i forfettari, non devono essere compilate se i contribuenti non intendono aderire al concordato. |
Cause di cessazione |
Il CPB cessa di avere efficacia al verificarsi, in uno dei periodi di imposta in cui è vigente, di uno dei seguenti casi:
1. cessazione o modifica dell’attività (per i soggetti Isa si considera modifica dell’attività il fatto di applicare un diverso Isa, mentre per il forfettario la causa di esclusione si applica se la nuova attività comporta un diverso coefficiente di forfettizzazione del reddito); 2. presenza di particolari ed eccezionali circostanze che hanno determinato la contrazione delle basi imponibili effettive in misura eccedente il 30% rispetto a quelle oggetto di concordato (si tratta di situazioni particolari che sono state individuate con apposito Decreto, quali eventi straordinari o calamitosi, liquidazione ordinaria, cessione in affitto dell’unica azienda, etc.); 3. adesione al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014 (per i soli contribuenti Isa); 4. operazioni di fusione, scissione, conferimento (oltre che cessione dell’azienda) effettuate da società o enti, ovvero, modifiche della compagine sociale da parte di società o associazioni di cui all’articolo 5 Tuir (rileva solo l’ingresso di un nuovo socio, mentre non rileva il cambiamento delle quote di partecipazione da parte dei soci); 5. dichiarazione di ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, Tuir, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, Tuir, di ammontare superiore al limite stabilito dal Decreto di approvazione o revisione dei relativi Isa maggiorato del 50%, ossia 7.746.853 euro (per i soli contribuenti Isa); – superamento del limite dei ricavi o compensi di cui all’articolo 1, comma 71, secondo periodo, L. 190/2014, maggiorato del 50% (per i soli contribuenti che applicano il regime forfetario), ossia 150.000 euro. La cessazione produce effetti a partire dall’anno in cui si verifica: pertanto, se si verifica nel 2025, il concordato mantiene validità per il 2024. |
Effetti dell’adesione |
Il primo vantaggio che si ottiene dal concordato preventivo è di tipo reddituale:
– i redditi e il valore della produzione Irap 2024 e 2025 (solo il 2024 per i forfettari) vengono concordati, quindi non rilevano eventuali maggiori redditi conseguiti; – gli incrementi rispetto al 2023 vengono tassati in maniera agevolata con applicazione di un’imposta sostitutiva che varia dal 10% al 15% a seconda del risultato Isa conseguito per il 2023; per i forfettari la sostitutiva sugli incrementi è del 10%, ridotta al 3% per i primi 5 anni di attività. Per i soggetti trasparenti (società di persone o società di capitali che abbiano operato per il regime di trasparenza), la sostitutiva sugli incrementi di reddito deve essere versata pro quota dai singoli soci o associati. I forfettari che superino il limite di 100.000 euro ma non quello di 150.000 euro, fuoriescono dal forfettario nel medesimo anno 2024, ma mantengono la validità del concordato; possono pertanto applicare le aliquote sostitutive sugli incrementi di reddito rispetto al 2023. Qualora il contribuente abbia a disposizione perdite fiscali (pregresse riportate oppure derivanti da partecipazioni in società) queste possono essere utilizzate per abbattere il reddito concordato, fermo restando che il reddito assoggettato a imposizione non può essere inferiore a 2.000 euro. Il contribuente che decide di optare per l’imposta sostitutiva potrà calcolarla facendo riferimento esclusivamente all’eccedenza tra reddito concordato e reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, a nulla rilevando le perdite pregresse o di periodo. Rimangono inalterati tutti gli adempimenti fiscali e contabili. L’Iva viene determinata in maniera ordinaria e rimangono invariati tutti i relativi adempimenti. Il contribuente che concorda può beneficiare di tutti i benefici premiali Isa, anche quelli relativi all’Iva. Nei confronti di tutti coloro che aderiscano al CPB, non possono essere effettuati gli accertamenti di cui all’articolo 39, D.P.R. 600/1973, salvo che in esito all’attività istruttoria dell’Amministrazione finanziaria non ricorrano cause di decadenza dal CPB. |
Cause di decadenza |
I casi di decadenza sono riconducibili essenzialmente alla fedeltà dei dati indicati all’interno dei modelli dichiarativi e al corretto svolgimento di alcuni adempimenti. La decadenza comporta il venir meno del concordato: pertanto, se si realizza nel 2025, travolge anche il 2024.
Si tratta dei seguenti casi in cui: 1. a seguito di accertamento, nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risulta: – l’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza o l’indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati; – ovvero la commissione di altre violazioni di non lieve entità; 2. a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi, i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente determinano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta, almeno del 30%, rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l’accettazione della proposta di concordato; 3. sono indicati, nella dichiarazione dei redditi, dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato; 4. vengono meno o risulti l’insussistenza delle condizioni necessarie per accedere al concordato; 5. omesso versamento delle somme dovute a seguito di concordato. |
Acconti |
Nel caso di adesione al concordato è dovuta una maggiorazione dell’acconto 2024; tale maggiorazione viene versata in occasione del versamento del secondo acconto (per la maggior parte dei soggetti, alla fine del mese di novembre).
Per i soggetti trasparenti (società di persone o società di capitali che abbiano operato per il regime di trasparenza), la maggiorazione deve essere versata pro quota dai singoli soci o associati. |
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