Il D.L. 146/2021, ribattezzato Decreto Fisco-Lavoro è stato convertito con L. 215/2021, pubblicata sulla Serie Generale n. 301 della Gazzetta Ufficiale del 20 dicembre 2021.

Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi.

Articolo

Contenuto

Articolo 1

Rimessione in termini per la Rottamazione-ter e il Saldo-stralcio

Per effetto dell’integrale sostituzione del comma 3 dell’articolo 68, D.L. 18/2020, viene previsto che il versamento delle rate da corrispondere negli anni 2020 e 2021 ai fini delle definizioni agevolate previste:

– dagli articoli 3 e 5, D.L. 119/2018;

– dall’articolo 16-bis, D.L. 34/2019; e

– dall’articolo 1, commi 190 e 193, L. 145/2018;

è considerato tempestivo e non determina l’inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell’articolo 3, comma 14-bis, D.L 119/2018, entro il 9 dicembre 2021.

Articolo 1-bis, comma 1

Proroga termini per il versamento dell’Irap

Attraverso la modifica dell’articolo 42-bis, comma 5, D.L. 104/2020, slitta al 31 gennaio 2022, il termine entro il quale versare l’Irap in caso di errata applicazione delle disposizioni esentative previste dall’articolo 24, D.L. 34/2020.

Articolo 1-bis, comma 2

Proroga versamento IMPi

Viene previsto, limitatamente al solo 2021, quale termine ultimo per il versamento dell’IMPi (imposta immobiliare sulle piattaforme marine) il 16 dicembre.

Articolo 2

Estensione del termine di pagamento per le cartelle di pagamento notificate nel periodo dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021

Il termine per l’adempimento dell’obbligo risultante dal ruolo, previsto dall’articolo 25, comma 2, D.P.R. 602/1973, per le cartelle di pagamento notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, è fissato, ai fini di cui agli articoli 30 e 50, comma 1, D.P.R. 602/1973, in 180 giorni.

Articolo 3

Estensione della rateazione per i piani di dilazione

Viene modificato il comma 2-ter dell’articolo 68, D.L. 18/2020, prevedendo che per i piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020 e per i provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020, gli effetti di cui all’articolo 19, comma 3, lettere a), b) e c), D.P.R. 602/1973, si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di 18 e 10 rate, anche non consecutive.

Viene, inoltre, previsto che i debitori che, al 22 ottobre 2021, data di entrata in vigore del decreto, sono incorsi in decadenza da piani di dilazione di cui all’articolo 19, D.P.R. 602/1973, in essere alla data dell’8 marzo 2020 vengono automaticamente riammessi ai medesimi piani, relativamente ai quali il termine di pagamento delle rate sospese ai sensi dell’articolo 68, commi 1, 2 e 2-bis, D.L. 18/2020, è fissato al 31 ottobre 2021, ferma restando quanto previsto precedentemente.

Per i carichi ricompresi nei piani di dilazione di cui sopra:

a) restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall’agente della riscossione nel periodo dal 1° al 22 ottobre 2021 e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi;

b) restano acquisiti, relativamente ai versamenti delle rate sospese dei predetti piani eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti ai sensi dell’articolo 30, comma 1, D.P.R. 602/1973, nonché le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposte ai sensi dell’articolo 27, comma 1, D.Lgs. 46/1999.

Articolo 3-bis

Non impugnabilità dell’estratto di ruolo

Per effetto del nuovo comma 4-bis dell’articolo 12, D.P.R. 602/1973, è prevista la non impugnabilità dell’estratto di ruolo. Inoltre, il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell’articolo 80, comma 4, D.Lgs. 50/2016, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), Regolamento di cui al decreto Mef 40/2008, per effetto delle verifiche di cui all’articolo 48-bis, D.P.R 602/1973 o, infine, per la perdita di un beneficio nei rapporti con una P.A..

Articolo 3-ter

Proroga versamenti da controllo automatizzato

Viene previsto, in sede di conversione in legge, che i versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-bis, D.Lgs. 462/1997, per effetto dei controlli automatizzati, in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 e non eseguiti, a norma dell’articolo 144, D.L. 34/2020, entro il 16 settembre 2020 ovvero, nel caso di pagamento rateale, entro il 16 dicembre 2020, possono essere effettuati entro il 16 dicembre 2021, senza l’applicazione di ulteriori sanzioni e interessi.

Vien inoltre previsto che non si procede al rimborso di quanto già versato.

Articolo 3-quater

Proroga versamenti contributi settore sportivo

Al fine di far fronte alla significativa riduzione dei ricavi determinatasi in ragione dell’emergenza epidemiologica e delle successive misure di contenimento e gestione, è rinviato il termine per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti da parte delle Federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle Associazioni e delle società sportive professionistiche e dilettantistiche, in scadenza tra il 1° e il 31 dicembre 2021.

I versamenti devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e di interessi, in 9 rate mensili a decorrere dal 31 marzo 2022.

Non si procede al rimborso di quanto già versato.

Articolo 5,

comma 1

Nuova linfa per la lotteria degli scontrini

Vengono destinati parti dei fondi di cui all’articolo 18, comma 2, D.L. 119/2018, alla c.d. lotteria degli scontrini di cui all’articolo 1, comma 542, L. 232/2016, nelle seguenti quantità:

a) per un ammontare complessivo annuo non superiore a 44.326.170 euro per l’anno 2021;

b) per un ammontare annuo non superiore a 44.790.000 euro per l’anno 2022; e

c) per un ammontare annuo non superiore a 44.970.000 euro a decorrere dall’anno 2023.

Articolo 5, commi 2-bis e 2-ter

Esenzione tassa smaltimento rifiuti immobili Santa Sede

La tassa sui rifiuti di cui all’articolo 1, comma 639, L. 147/2013, non è dovuta per gli immobili di cui agli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato fra la Santa Sede e l’Italia.

L’esenzione si rende applicabile per i periodi d’imposta per i quali non è decorso il termine di accertamento del tributo nonché ai rapporti pendenti e non definiti con sentenza passata in giudicato.

Articolo 5,

comma 5

Credito di imposta attività teatrali e spettacoli dal vivo

Viene modificata la fruizione del credito di cui all’articolo 36-bis, D.L. 41/2021, eliminando la previsione di utilizzo nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale è stata sostenuta.

Articolo 5,

commi 7-12

Sanatoria credito R&S

I soggetti che al 22 ottobre 2021 hanno utilizzato in compensazione il credito d’imposta R&S di cui all’articolo 3, D.L. 145/2013, maturato a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, possono effettuare il riversamento dell’importo del credito utilizzato, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Soggetti interessati

La procedura di riversamento spontaneo è riservata a:

– soggetti che abbiano realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività R&S ammissibili nell’accezione rilevante ai fini del credito d’imposta;

– soggetti che, in relazione al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, hanno applicato il comma 1-bis dell’articolo 3, D.L. 145/2013, in maniera non conforme a quanto dettato dalla diposizione d’interpretazione autentica recata dall’articolo 1, comma 72, L. 145/2018;

– soggetti che abbiano commesso errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità nonché nella determinazione della media storica di riferimento.

Esclusioni e decadenza

Non è ammessa la procedura di riversamento spontaneo quado il credito d’imposta utilizzato in compensazione derivi da condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti, nonché nelle ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d’imposta.

È prevista la decadenza dalla procedura, con acquisizione a titolo definitivo delle somme già versate, quando vengano accertate condotte fraudolente post richiesta di accesso.

La procedura non può essere utilizzata per il riversamento dei crediti il cui utilizzo in compensazione sia già stato accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi al 22 ottobre 2021.

Nel caso in cui l’utilizzo del credito d’imposta sia già stato constatato con un atto istruttorio, ovvero accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con un provvedimento impositivo, non ancora divenuti definitivi al 22 ottobre 2021, il riversamento deve obbligatoriamente riguardare l’intero importo del credito oggetto di recupero, accertamento o constatazione, senza applicazione di sanzioni e interessi e senza possibilità di applicare la rateazione.

Procedura di accesso

Entro il 30 settembre 2022, deve essere inviata apposita richiesta all’Agenzia delle entrate, con indicazione:

– del/dei periodo/i d’imposta di maturazione del credito d’imposta per cui è presentata la richiesta;

– importi del credito oggetto di riversamento spontaneo; e

– tutti gli altri dati ed elementi richiesti in relazione alle attività e alle spese ammissibili. Con provvedimento direttoriale, da emanarsi entro il 31 maggio 2022, saranno individuati contenuto e modalità di trasmissione del modello di comunicazione per la richiesta di applicazione della procedura.

L’importo del credito utilizzato in compensazione indicato nella deve essere riversato entro il 16 dicembre 2022. Il versamento può essere effettuato in 3 rate di pari importo, di cui la prima da corrispondere entro il 16 dicembre 2022 e le successive entro il 16 dicembre 2023 e il 16 dicembre 2024. In caso di pagamento rateale sono dovuti, a decorrere dal 17 dicembre 2022, gli interessi calcolati al tasso legale. Ai fini del riversamento non è ammessa la compensazione ex articolo 17, D.Lgs. 241/1997.

La procedura si perfeziona con l’integrale versamento di quanto dovuto. In caso di riversamento rateale, il mancato pagamento di una delle rate entro la scadenza prevista comporta il mancato perfezionamento della procedura, l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti, nonché l’applicazione di una sanzione pari al 30% degli stessi e degli interessi nella misura prevista dall’articolo 20, D.P.R. 602/1973, con decorrenza dalla data del 17 dicembre 2022.

Il perfezionamento della procedura di riversamento fa venir meno la punibilità per il delitto di indebita compensazione di cui all’articolo 10-quater, D.Lgs. 74/2000.

Articolo 5,

comma 12-bis

Sistemi evoluti di incasso e commercianti al minuto

Per effetto delle modifiche apportate all’articolo 2, comma 5-bis, D.Lgs. 127/2015, è rinviato al 1° luglio 2022 il termine a decorrere dal quale i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22, D.P.R. 633/1972 (commercio al minuto), che adottano sistemi evoluti di incasso, attraverso carte di debito e di credito e altre forme di pagamento elettronico, dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3, D.P.R. 633/1972, che consentono la memorizzazione, l’inalterabilità e la sicurezza dei dati, possono assolvere mediante tali sistemi all’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

Articolo 5,

comma 12-ter

Trasmissione telematica Sts

Per effetto delle modifiche apportate all’articolo 2, comma 6-quater, D.Lgs. 127/2015, viene rinviata al 1° gennaio 2023 la decorrenza dell’obbligo di invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, esclusivamente mediante memorizzazione elettronica e trasmissione telematica.

Articolo 5,

comma 12-quater

Fatturazione elettronica per gli operatori sanitari

Per effetto delle modifiche apportate all’articolo 10-bis, comma 1, D.L. 119/2018, viene prorogato al 2022 il divieto di emissione della fattura elettronica da parte dei soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Articolo 5,

comma 14

Soggetti abilitati alla presentazione della dichiarazione dei redditi

In sede di conversione in legge è stata abrogata la previsione per cui, per effetto dell’integrazione dell’articolo 3, comma 3, lettera a), D.P.R. 322/1998, si consideravano abilitati alla presentazione delle dichiarazioni in via telematica mediante il servizio telematico Entratel anche gli iscritti nel registro dei revisori legali.

Articolo 5,

comma 14-bis

Pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale da parte di determinati soggetti

Viene previsto che:

a) Poste italiane Spa;

b) banche;

c) società di gestione del risparmio;

d) società capogruppo dei gruppi bancari di cui all’articolo 61, Tub;

e) società di intermediazione mobiliare;

f) soggetti di cui ai titoli V, V-bis e V-ter, Tub nonché le società esercenti altre attività finanziarie indicate nell’articolo 59, comma 1, lettera b), Tub; e

g) imprese di assicurazioni;

entro il 16 aprile di ogni anno, versano, a titolo di acconto, una somma pari al 100% dell’imposta provvisoriamente liquidata.

Per esigenze di liquidità l’acconto può essere scomputato dal primo dei versamenti da effettuare nell’anno successivo a quello di pagamento dell’acconto.

I medesimi soggetti presentano la dichiarazione di cui all’articolo 15, comma 5, D.P.R. 642/1972, entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello cui la stessa si riferisce.

Per tali soggetti, il termine per il versamento della prima rata bimestrale è posticipato all’ultimo giorno del mese di aprile.

Articolo 5,

comma 14-ter

Rinvio abolizione esterometro

Per effetto delle modifiche apportate all’articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015, viene rinviata al 1° luglio 2022 l’abolizione del c.d. esterometro e la sostituzione dell’invio dei dati a mezzo del SdI.

Articolo 5,

comma 14-quater

Contabilità di magazzino

Per effetto delle modifiche all’articolo 1, comma 1, D.Lgs. 695/1996 gli importi al superamento dei quali è necessaria la tenuta della contabilità di magazzino vengono convertiti in euro.

Articolo 5, comma 14-quinquies

Canone unico patrimoniale

In sede di conversione in legge è introdotta una norma di interpretazione autentica per cui il comma 831 dell’articolo 1, L. 160/2019, relativo al canone unico patrimoniale dovuto per le occupazioni permanenti con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità, deve essere interpretato nel senso che:

a) per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali, tra i soggetti titolari delle infrastrutture e i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata e alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell’atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita;

b) per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all’erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro.

Articolo 5, commi 15-bis e 15-ter

Esenzioni temporanee Iva

Per effetto della nuova lettera c-bis) dell’articolo 72, comma 1, D.P.R. 633/1972, si considerano esenti le cessioni di beni effettuate nei confronti della Commissione Europea o di un’agenzia o di un organismo istituito a norma del diritto dell’Unione Europea, qualora la Commissione o tale agenzia od organismo acquisti tali beni o servizi nell’ambito dell’esecuzione dei compiti conferiti dal diritto dell’Unione Europea al fine di rispondere alla pandemia di Covid-19, tranne nel caso in cui i beni e i servizi acquistati siano utilizzati, immediatamente o in seguito, ai fini di ulteriori cessioni o prestazioni effettuate a titolo oneroso dalla Commissione o da tale agenzia od organismo. Qualora vengano meno le condizioni previste dal periodo precedente, la Commissione, l’agenzia interessata o l’organismo interessato informa l’Amministrazione finanziaria e la cessione di tali beni è soggetta all’Iva alle condizioni applicabili in quel momento.

Il regime di non imponibilità e il conseguente regime di cui all’articolo 68, lettera c), D.P.R. 633/1972, si applicano alle operazioni compiute a partire dal 1° gennaio 2021. Per rendere non imponibili le operazioni assoggettate a Iva, effettuate prima del 21 dicembre 2021, sono emesse note di variazione in diminuzione dell’imposta, ai sensi dell’articolo 26, D.P.R. 633/1972.

Articolo 5,

comma 15-quater

Modifica perimetro operazioni imponibili

Per effetto delle modifiche apportate all’articolo 4, comma 4, D.P.R. 633/1972, si considerano effettuate nell’esercizio di imprese le cessioni di beni e le prestazioni di servizi nell’esercizio di attività commerciali o agricole ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto anche quelle prestazioni effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra scolastica della persona, anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.

Per effetto delle modifiche al successivo comma 5, si considerano in ogni caso commerciali, ancorché esercitate da enti pubblici, anche le cessioni di pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra scolastica della persona cedute prevalentemente ai propri associati, nonché le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali.

Infine, per effetto dell’abrogazione dei commi 6-8, per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all’articolo 3, comma 6, lettera e), L. 287/1991 le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’interno, si considera commerciale, anche se effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale, da bar ed esercizi similari, sempreché tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti dei soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Inoltre, si considerano fatte nell’esercizio di attività commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto.

Articolo 5,

comma 15-quater

Estensione esenzioni Iva

Per effetto delle modifiche apportate all’articolo 10, D.P.R. 633/1972, l’esenzione Iva si rende applicabile anche alle seguenti operazioni, a condizione di non provocare distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette all’Iva:

1. prestazioni di servizi e cessioni di beni a esse strettamente connesse, effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra scolastica della persona, a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari fissati in conformità dello statuto, in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, nei confronti di soci, associati o partecipanti, di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;

2. prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica ovvero nei confronti di associazioni che svolgono le medesime attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;

3. cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dagli enti e dagli organismi di cui al n. 1), organizzate a loro esclusivo profitto;

4. somministrazione di alimenti e bevande nei confronti di indigenti da parte delle Aps ricomprese tra gli enti di cui all’articolo 3, comma 6, lettera e), L. 287/1991, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’interno, sempreché tale attività di somministrazione sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata presso le sedi in cui viene svolta l’attività.

Le disposizioni di cui sopra si applicano a condizione che le associazioni interessate abbiano il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, e si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, ovvero alle corrispondenti clausole previste dal codice del Terzo settore:

1. obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo e salva diversa destinazione imposta dalla legge;

2. disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;

3. obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

4. eleggibilità libera degli organi amministrativi; principio del voto singolo di cui all’articolo 2538, comma 2, cod. civ.; sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e criteri di loro ammissione ed esclusione; criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell’articolo 2538, ultimo comma, cod. civ. e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;

5. intrasmissibilità della quota o contributo associativo a eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Articolo 5, comma 15-quinquies

Regime Iva Aps e organizzazioni di volontariato

In attesa della piena operatività delle disposizioni del Titolo X del Codice del Terzo settore, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno conseguito ricavi ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro, applicano, ai soli fini Iva, il regime speciale di cui all’articolo 1, commi da 58 a 63, L. 190/2014.

Articolo 5,

comma 15-septies

Modifiche al regime delle accise

Vengono introdotte alcune modifiche in relazione alle imposte dovute sulle bevande alcoliche e sull’alcol etilico, con decorrenza 1° gennaio 2022.

Modificando l’articolo 27, Tua, al fine di recepire le indicazioni contenute nell’articolo 1, § 15, Direttiva 2020/1151, viene introdotta la definizione di alcole completamente denaturato, esente da accisa. Si intende come tale l’alcole etilico al quale sono aggiunte, nelle misure stabilite, le sostanze previste dalla formula di denaturazione notificata dallo Stato e oggetto di riconoscimento reciproco, di cui all’allegato al Regolamento (CE) 3199/93.

Viene prevista l’esenzione se i prodotti sono:

– completamente denaturati e destinati alla vendita come alcole etilico;

– impiegati in prodotti non destinati al consumo umano, realizzati con alcole etilico previamente denaturato con formule di denaturazione approvate dall’Amministrazione finanziaria, diverse da quelle di cui al comma 2-bis;

– utilizzati, previa denaturazione, per la manutenzione e la pulizia delle attrezzature produttive impiegate per la realizzazione dei prodotti non destinati al consumo umano, di cui alla lettera b);

– impiegati per la produzione di medicinali, secondo la definizione prevista dalla normativa europea.

Viene estesa l’esenzione da accisa anche al caso in cui l’alcole etilico sia trasferito nel territorio nazionale con la scorta del documento di accompagnamento immesso in consumo in un altro Stato membro al quale, nel medesimo Stato, sono state aggiunte, nelle misure stabilite, le sostanze previste dalla relativa formula di denaturazione notificata dal medesimo Stato membro e oggetto di riconoscimento reciproco.

Il nuovo articolo 30-bis, Tua, prevede che l’alcole e le bevande alcoliche non completamente denaturati, e cioè denaturati con modalità diverse da quelle di cui al nuovo comma 2-bis dell’articolo 27, Tua, circolano in regime di sospensione d’accisa.

Piccole distillerie indipendenti

Sono le ditte esercenti le distillerie (di cui all’articolo 28, comma 1, lettera a), punto 1), Tua) per cui l’Amministrazione finanziaria, su richiesta del depositario e ricorrendone le condizioni, certifica, sulla base di una autocertificazione resa dal depositario che riguarda:

– il quantitativo di alcole etilico realizzato nell’anno precedente, che non può risultare superiore a 10 ettolitri;

– l’indipendenza economica e legale da altre distillerie;

– l’utilizzo di impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altra azienda;

– la circostanza che essa non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui.

Accise sulla birra

Viene modificato l’articolo 35, comma 1, Tua, definendo come “grado Plato”, fino al 31 dicembre 2030, la quantità in grammi di estratto secco contenuto in 100 grammi del mosto da cui la bina è derivata, con esclusione degli zuccheri contenuti in bevande non alcoliche aggiunte alla birra prodotta.

Dal 1° gennaio 2031, per grado Plato si intenderà la quantità in grammi di estratto secco contenuto in 100 grammi del mosto da cui la birra è derivata, alla quale è sommato anche il quantitativo di tutti gli ingredienti della birra eventualmente aggiunti dopo il completamento della fermentazione della birra prodotta. La ricchezza saccarometrica determinata ai sensi del presente comma viene arrotondata a un decimo di grado, trascurando le frazioni di grado pari o inferiori a 5 centesimi, e computando per un decimo di grado quelle superiori.

Piccolo produttore indipendente di vino

Ai sensi del nuovo articolo 37-bis, Tua, l’Amministrazione finanziaria, su richiesta del produttore di vino e sulla base degli elementi fomiti dal Mipaaf, certifica, ricorrendone le condizioni e sulla base di una dichiarazione resa dal medesimo depositario, il quantitativo di vino realizzato nella fabbrica nell’anno precedente, che non può risultare superiore a 1.000 ettolitri e che lo stesso produttore è legalmente ed economicamente indipendente da altri produttori di vino, che utilizza impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altra azienda e che lo stesso produttore di vino non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui.

Piccolo produttore indipendente di bevande fermentate diverse da vino e birra

Per le ditte esercenti gli stabilimenti di produzione di cui all’articolo 28, comma 1, lettera d), Tua, che producono bevande di cui all’articolo 38, Tua, ottenute esclusivamente dalla fermentazione di frutta, bacche, ortaggi o succo fresco o concentrato ricavato da tali prodotti ovvero dalla fermentazione di una soluzione di miele in acqua, senza l’aggiunta di alcole etilico o bevande alcoliche, l’Amministrazione finanziaria, su richiesta del depositario e ricorrendone le condizioni, certifica, sulla base di una dichiarazione resa dal medesimo depositario ai sensi dell’articolo 47, D.P.R. 445/2000, e degli elementi forniti dalla competente Direzione generale del Mipaaf, il quantitativo di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra prodotte nell’anno precedente, che non può essere superiore a 15.000 ettolitri, e che l’impianto produttivo è legalmente ed economicamente indipendente da altri impianti, che utilizza strutture fisicamente distinte da quelle di qualsiasi altra azienda e che non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui.

Piccoli produttori di alcolici intermedi

Per le ditte esercenti gli stabilimenti di produzione di cui all’articolo 28, comma 1, lettera b), Tua, l’Amministrazione finanziaria, su richiesta del depositario ricorrendone le condizioni, certifica, sulla base di una dichiarazione resa dal medesimo depositario ai sensi dell’articolo 47, D.P.R. 445/2000, il quantitativo dei prodotti realizzati nello stabilimento nell’anno precedente, che non può essere superiore a 250 ettolitri, e che lo stesso stabilimento è legalmente ed economicamente indipendente da altri stabilimenti, che utilizza impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altra azienda e che non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui.

Articolo 5-bis

Rideterminazione base imponibile trattamento economico dipendenti pubblici all’estero

A decorrere dal 1° gennaio 2022, per effetto delle modifiche apportate all’articolo 51, comma 8, secondo periodo, Tuir, vengono modificati i criteri di calcolo della base imponibile relativa all’indennità di servizio all’estero (Ise), aumentando il coefficiente applicato alle maggiorazioni da 2 volte a 2,175 volte.

Il coefficiente applicato alle maggiorazioni resta invece determinato in 2 volte l’indennità base per quanto riguarda le indennità speciali previste per il personale delle Forze Armate e Forze di Polizia in lungo servizio all’estero dall’articolo 1808, comma 1, lettera b), Codice dell’ordinamento militare, aventi natura di ristoro.

Articolo 5-ter

Controllo formale dichiarazioni precompilate

Intervenendo sull’articolo 5, comma 2, D.Lgs. 175/2014, in merito alle verifiche sulle dichiarazioni precompilate, viene previsto che sui dati forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata, che non risultano modificati, non si effettua il controllo formale, mentre per quelli che risultano modificati l’Agenzia delle entrate procede a effettuarlo relativamente ai documenti che ne hanno determinato la modifica.

Articolo 5-quater

Utilizzo del contante

Per effetto delle modifiche all’articolo 49, comma 3-bis, D.Lgs. 231/2007, viene esclusa la riduzione da 2.000 a 1.000 euro della soglia relativa all’utilizzo del contante per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, ripristinando quella dettata dal precedente comma 3 pari a 3.000 euro.

Articolo 5-quinquies

Norma di interpretazione autentica sull’imposta di soggiorno

Con norma di interpretazione autentica, l’articolo 4, comma 1-ter, D.Lgs. 23/2011, si applica anche ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020 l’articolo 180, comma 3, D.L. 34/2020, ai sensi del quale il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno.

Articolo 5-sexies

Fondi per i B&B a gestione familiare

Per effetto delle modifiche apportate all’articolo 7-bis, comma 3, D.L. 73/2021, i fondi, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2021, originariamente destinati alle strutture ricettive extralberghiere a carattere non imprenditoriale sono devoluti ai B&B a gestione familiare.

Articolo 5-septies

Esenzione Iva per il trasporto di beni

A decorrere dal 1° gennaio 2022, fatti salvi i comportamenti adottati precedentemente a tale data in ottemperanza alla sentenza della Corte di Giustizia Europea del 29 giugno 2017, causa C-288/16, per effetto delle modifiche apportate all’articolo 9, D.P.R. 633/1972, non rientrano tra le prestazioni non imponibili i servizi di trasporto resi a soggetti diversi:

– dall’esportatore;

– dal titolare del regime di transito;

– dall’importatore;

– dal destinatario dei beni;

– dal prestatore di servizi di spedizione relativi ai trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte in territorio estero in dipendenza di unico contratto, ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione nonché ai trasporti di beni in importazione sempreché i corrispettivi dei servizi di spedizione siano inclusi nella base imponibile;

– dal prestatore di servizi relativi alle operazioni doganali.

Articolo 5-octies

Modalità di pagamento delle spese di giudizio da parte dell’agente della riscossione

Viene previsto che l’agente della riscossione provvede al pagamento delle somme dovute a titolo di spese e onorari di giudizio liquidati con la pronuncia di condanna, nonché di ogni accessorio di legge, esclusivamente mediante l’accredito delle medesime sul conto corrente della controparte ovvero del suo difensore distrattario. A tal fine, le somme sono richieste in pagamento alla competente struttura territoriale dell’agente della riscossione, indicata nel relativo sito internet istituzionale, a mezzo di raccomandata A/R o di pec. Il soggetto legittimato è tenuto a fornire, all’atto della richiesta, gli estremi del proprio conto corrente bancario e non può procedere alla notificazione del titolo esecutivo e alla promozione di azioni esecutive per il recupero delle predette somme, se non decorsi 120 giorni dalla data di ricezione della stessa richiesta.

Le disposizioni si applicano alle pronunce di condanna emesse a decorrere dal 21 dicembre 2021.

Articolo 5-novies

Integrazione tra strumenti di pagamento elettronico e strumenti per la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi fiscali

Per effetto delle modifiche apportate all’articolo 22, comma 5, D.Lgs. 124/2019, viene previsto che gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti strumenti di pagamento elettronico tracciabili, possono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati identificativi di tali strumenti di pagamento e l’importo giornaliero delle transazioni, anche tramite il sistema PagoPA, ai fini della fruizione del credito di imposta loro riconosciuto dalle norme vigenti.

Articolo 5-decies

Nuova definizione di abitazione principale ai fini Imu

Per effetto delle modifiche apportate all’articolo 1, comma 741, lettera b), L. 160/2019, viene modificato il concetto di abitazione principale, prevedendo che ove i membri del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza in immobili diversi, l’agevolazione vale per un solo immobile per nucleo familiare, scelto dai componenti del nucleo familiare, e ciò sia nel caso di immobili siti nello stesso Comune, sia ove gli immobili presenti in Comuni diversi.

Articolo 6

Il “nuovo” patent box

Per i soggetti titolari di reddito d’impresa, residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo, viene introdotto un nuovo regime opzionale, con durata minima pari a 5 periodi d’imposta irrevocabile e rinnovabile. Le disposizioni si applicano alle opzioni esercitate a decorrere dal 22 ottobre 2021.

Meccanismo

I costi di R&S sostenuti in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, marchi d’impresa, disegni e modelli, nonché processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, che siano utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento dell’attività d’impresa, sono maggiorati del 90%.

L’esercizio dell’opzione comporta l’impossibilità di poter fruire, per l’intera durata dell’opzione e in relazione ai medesimi costi, del credito d’imposta per le attività di R&S di cui all’articolo 1, commi da 198 a 206, L. 160/2019.

Condizioni di accesso

I soggetti che esercitano l’opzione devono svolgere le attività di R&S, anche mediante contratti di ricerca stipulati con società diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa ovvero con università o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzate alla creazione e allo sviluppo dei beni.

Opzione

Con provvedimento direttoriale saranno definite le modalità di esercizio dell’opzione che rileva anche ai fini Irap.

Con il provvedimento saranno indicate anche le modalità di tenuta delle informazioni necessarie alla determinazione della maggiorazione.

Tale documentazione è necessaria in quanto, in caso di rettifica della maggiorazione da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione ex articolo 1, comma 2, D.Lgs. 471/1997, non si applica qualora, nel corso di accessi, ispezioni, verifiche o altra attività istruttoria, il contribuente la consegni per consentire il riscontro della corretta maggiorazione. Il contribuente che detiene la documentazione ne dà comunicazione all’Amministrazione finanziaria nella dichiarazione relativa al periodo di imposta per il quale beneficia dell’agevolazione. In assenza della comunicazione attestante il possesso della documentazione idonea, in caso di rettifica della maggiorazione, si applica la sanzione di cui all’articolo 1, comma 2, D.Lgs. 471/1997.

I soggetti che hanno esercitato l’opzione ai sensi dell’articolo 1, commi da 37 a 45, L. 190/2014, antecedentemente al 22 ottobre 2021, possono scegliere, in alternativa al regime opzionato, di aderire al “nuovo” patent box, previa comunicazione da inviarsi secondo modalità stabilite con provvedimento direttoriale.

Sono esclusi dalla previsione coloro che abbiano presentato:

– istanza di accesso alla procedura di cui all’articolo 31-ter, D.P.R. 600/1973; o

– istanza di rinnovo;

e abbiano sottoscritto un accordo preventivo con l’Agenzia delle entrate a conclusione di dette procedure.

Parimenti esclusi sono i soggetti che hanno aderito al regime di cui all’articolo 4, D.L. 34/2019.

Infine, viene previsto che i soggetti che abbiano presentato istanza di accesso alla procedura di cui all’articolo 31-ter, D.P.R. 600/1973, ovvero istanza di rinnovo dei termini dell’accordo già sottoscritto e che non hanno ancora sottoscritto un accordo vogliono aderire al “nuovo” patent box, comunicano, secondo le modalità stabilite con provvedimento direttoriale la volontà di rinunciare alla procedura di accordo preventivo o di rinnovo della stessa.

Abrogazione “vecchio” patent box

A decorrere dal 22 ottobre 2021, sono parallelamente abrogati:

– articolo 1, commi da 37 a 45, L. 190/2014; e

– articolo 4, D.L. 34/2019.

Articolo 7

Rifinanziamento Fondo automotive

Viene incrementata, per il 2021, di 100 milioni di euro, la dotazione del fondo di cui all’articolo 1, comma 1041, L. 145/2018, da destinare secondo la seguente ripartizione:

a) 65 milioni di euro ai contributi per l’acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli con emissioni comprese nella fascia 0-60 grammi (g) di anidride carbonica per chilometro, di cui all’articolo 1, comma 1031, L. 145/2018;

b) 20 milioni di euro ai contributi per l’acquisto, anche in locazione finanziaria, di veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, di cui all’articolo 1, comma 657, L. 178/2020, di cui euro 15 milioni riservati ai veicoli esclusivamente elettrici;

c) 10 milioni di euro ai contributi per l’acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli con emissioni comprese nella fascia 61-135 grammi (g) di anidride carbonica per chilometro (Km), di cui all’articolo 1, comma 654, L. 178/2020; e

d) 5 milioni di euro ai contributi di cui all’articolo 73-quinquies, comma 2, lettera d), D.L. 73/2021.

In sede di conversione in legge è stato previsto che, a decorrere dal 21 dicembre 2021, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili provvede alla concessione dei contributi di cui all’articolo 1, comma 1031, lettera b-bis), L. 145/2018, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui all’articolo 74-bis, D.L. 104/2020.

Articolo 8

Quarantena

Rifinanziamento

Fino al 31 dicembre 2021 il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria dai lavoratori dipendenti del settore privato è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto.

Gli oneri a carico Inps vengono rifinanziati dallo Stato anche per il 2021, nel limite massimo di spesa di 976,7 milioni di euro, con priorità agli eventi cronologicamente anteriori.

Il finanziamento è destinato anche alle tutele per i lavoratori fragili con assenze equiparate al ricovero ospedaliero.

Rimborso una tantum

Dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, i datori di lavoro del settore privato con obbligo previdenziale presso le Gestioni Inps, esclusi i datori di lavoro domestico, hanno diritto a un rimborso forfettario, anziché totale, per gli oneri sostenuti ai sensi dell’articolo 26, D.L. 18/2020, relativi ai propri lavoratori dipendenti non aventi diritto all’indennità di malattia Inps. Per ciascun anno solare, il rimborso è riconosciuto dall’Inps al datore di lavoro una tantum, con un importo pari a 600 euro per ogni singolo lavoratore, ed è previsto solo nei casi in cui la prestazione lavorativa, durante l’evento, non possa essere svolta in modalità agile. Per il rimborso il datore di lavoro dovrà presentare apposita domanda telematica corredata da dichiarazione attestante i periodi riferiti alle tutele da trasmettere nelle modalità ed entro i termini che saranno indicati dall’Inps. Il beneficio è riconosciuto nel limite massimo di spesa complessivo pari a 188,3 milioni di euro per l’anno 2021, dando priorità agli eventi cronologicamente anteriori.

Articolo 9

Congedi parentali Covid-19

Fino al 31 dicembre 2021, il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di 14 anni, alternativamente all’altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata:

  • della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio,

  • dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio,

  • della quarantena del figlio a seguito di contatto, ovunque avvenuto.

Il beneficio è riconosciuto, altresì, ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata, a prescindere dall’età del figlio, per la durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio, per la durata della quarantena del figlio ovvero nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza o il figlio frequenti centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura.

Il congedo può essere fruito in forma giornaliera o oraria.

Per i periodi di astensione è riconosciuta, nel limite di spesa di 28,7 milioni di euro per l’anno 2021, un’indennità pari al 50% della retribuzione.

I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all’altro, ha diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Conversione congedo parentale ordinario

Gli eventuali periodi di congedo parentale ordinari fruiti dai genitori a decorrere dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 fino al 22 ottobre 2021, durante i periodi di sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio ovvero di sospensione delle attività dei centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura, di durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio, di durata della quarantena del figlio, possono essere convertiti a domanda nel congedo in parola, con diritto all’indennità e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

Alternatività fra genitori

Per i giorni in cui un genitore fruisce del congedo oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l’altro genitore non può fruire del medesimo congedo, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni 14 avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle stesse misure.

Lavoratori iscritti alla Gestione separata e lavoratori autonomi

I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata hanno diritto, fino al 31 dicembre 2021, a uno specifico congedo per i figli conviventi minori di 14 anni, in alternativa fra loro, per il quale è riconosciuta un’indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito, individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità.

La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’Inps ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.

Articolo 9-bis

Modifiche alla disciplina del fondo per la continuità di erogazione dell’assegno di mantenimento ai genitori separati o divorziati

In sede di conversione in legge del D.L. 146/2021, è stato aggiunto il nuovo articolo 9-bis, con il quale, mediante modifica dell’articolo 12-bis, D.L. 41/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. 69/2021, si introduce il nuovo fondo per genitori lavoratori separati o divorziati al fine di garantire la continuità di erogazione dell’assegno di mantenimento).

Tale fondo dovrà garantire al genitore in stato di bisogno, che non abbia ricevuto l’assegno di mantenimento per inadempienza dovuta all’incapacità a provvedervi del genitore o del coniuge o del convivente che vi era tenuto e che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha cessato, ridotto o sospeso la propria attività lavorativa a decorrere dall’8 marzo 2020 per una durata minima di novanta giorni o per una riduzione del reddito di almeno il 30% rispetto a quello percepito nel 2019, di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, nonché dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi.

In particolare, il Fondo erogherà una parte o l’intero assegno di mantenimento, fino a un importo massimo di 800 euro mensili, a favore del genitore in stato di bisogno fino a un massimo di mensilità che verranno stabilite con D.P.C.M., da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

Articolo 10

Integrazione salariale per i lavoratori di Alitalia in amministrazione straordinaria

Il trattamento di integrazione salariale straordinaria può essere concesso ai lavoratori dipendenti di Alitalia – Società aerea italiana Spa e di Alitalia Cityliner Spa in amministrazione straordinaria per una durata complessiva di 12 mesi. Il predetto trattamento può proseguire anche successivamente alla conclusione dell’attività del commissario e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2022. La proroga dei trattamenti è riconosciuta nel limite di 63,5 milioni di euro per l’anno 2022.

Il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale è, pertanto, incrementato di 212,2 milioni di euro per l’anno 2022, per l’integrazione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria.

Articolo 11

Proroga ammortizzatori Covid: assegno ordinario e Cigd

I datori di lavoro privati con diritto all’assegno ordinario e alla Cigd, che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19, possono presentare, per i lavoratori in forza al 22 ottobre 2021, domanda di trattamenti Covid per una durata massima di 13 settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021.

Per tali trattamenti non è dovuto alcun contributo addizionale.

I trattamenti sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 657,9 milioni di euro per l’anno 2021, ripartito in 304,3 milioni di euro per i trattamenti di assegno ordinario e in 353,6 milioni di euro per i trattamenti di Cigd.

Tale ulteriore periodo è concesso ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il periodo di 28 settimane previsto dal D.L. 41/2021, decorso il periodo autorizzato.

Le domande devono essere inoltrate all’Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese di novembre 2021.

In caso di pagamento diretto, ferma restando la possibilità di ricorrere all’anticipazione ex articolo 22-quater, comma 4, D.L. 18/2020, il datore di lavoro è tenuto a inviare all’Inps tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, oppure, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini sono spostati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto (21 novembre 2021), se posteriore.

Articolo 11

Proroga ammortizzatori Covid settore tessile

I datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, identificati, secondo la classificazione delle attività economiche ATECO 2007 con i codici 13, 14 e 15, che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19, possono presentare, per i lavoratori in forza al 22 ottobre 2021, domanda di trattamento ordinario di integrazione salariale Covid per una durata massima di 9 settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021.

Per tali trattamenti non è dovuto alcun contributo addizionale.

I trattamenti sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 140,5 milioni di euro per l’anno 2021.

Tale ulteriore periodo è concesso ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il periodo di 17 settimane previsto dal D.L. 73/2021

Le domande devono essere inoltrate all’Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese di novembre 2021.

In caso di pagamento diretto, ferma restando la possibilità di richiedere l’anticipazione, il datore di lavoro è tenuto a inviare all’Inps tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, oppure, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini sono spostati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto (21 novembre), se posteriore.

Articolo 11,

comma 6

Proroga ammortizzatori Covid: Fondi di solidarietà bilaterale alternativi

I Fondi di solidarietà bilaterale alternativi garantiranno l’erogazione dell’assegno ordinario Covid con le medesime modalità prima indicate e nei limiti delle risorse stanziate. A tal fine, sono rideterminate le risorse previste dal Decreto Sostegni.

Articolo 11,

commi 7 e 8

Blocco licenziamenti

Ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale Covid-19 ai sensi del decreto, resta precluso, per la durata della fruizione del trattamento di integrazione salariale, l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo e il recesso per giustificato motivo oggettivo, e sono sospese le procedure in corso ex articolo 7, L. 604/1966.

Rimangono possibili i licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa oppure dalla cessazione definitiva dell’attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, con diritto alla NASpI. Sono, altresì, esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

Articolo 11,

comma 15

Somministrazione di lavoro

In sede di conversione in legge, è stato nuovamente modificato l’articolo 31, comma 1, D.Lgs. 81/2015, che consente l’impiego in somministrazione a tempo determinato per oltre 24 mesi di lavoratori assunti a tempo indeterminato dall’agenzia: se, nella versione originaria si stabilizzava tale misura, ora è tornata ad essere una misura temporanea, con la previsione della vigenza fino al 30 settembre 2022.

Articolo 11,

commi 16 e 17

Aree di crisi industriale complessa Sicilia

Ai lavoratori che abbiano cessato di percepire la NASpI nel 2020 e che abbiano presentato nel 2020 richiesta per l’indennità pari al trattamento di mobilità comprensiva dell’indennità figurativa, la stessa può essere concessa in continuità fino al 31 dicembre 2021, nei limiti delle risorse stanziate.

Articolo 11-bis

Misure in materia di termini procedurali relativi ai trattamenti e assegni di integrazione salariale emergenziale

In sede di conversione in legge, sono stati riaperti i termini per la presentazione dei dati necessari per il conguaglio, per il pagamento o per il saldo delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza epidemiologica da Covid-19, scaduti tra il 31 gennaio e il 30 settembre 2021.

In particolare, il termine di presentazione viene differito al 31 dicembre 2021.

Inoltre si prevede che le domande già inviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 146/2021 (21 dicembre 2021), non accolte, sono considerate validamente presentate.

Le disposizioni si applicano nei limiti degli stanziamenti previsti.

Articolo 11-ter

Fondo nuove competenze

Al fine di potenziare gli interventi previsti dal PNRR, viene previsto un nuovo finanziamento in favore dell’Anpal da utilizzare per il Fondo Nuove Competenze (articolo 88, comma 1, D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 77/2020).

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’ANPAL, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 146/2021 (21 dicembre 2021), sono ridefiniti:

– i limiti degli oneri finanziabili a valere sulle risorse del Fondo, comunque prevedendo almeno gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore destinate alla formazione;

– le caratteristiche dei datori di lavoro che possono presentare istanza, avendo particolare attenzione a coloro che operano nei settori maggiormente interessati dalla transizione ecologica e digitale;

– le caratteristiche dei progetti formativi.

Inoltre, l’articolo 11-ter rispettivamente sopprime e abroga:

– il secondo e terzo periodo del comma 324 (istituzione del Programma GOL);

– i commi da 325 a 328 (l’assegno di ricollocazione)

dell’articolo 1, L. 178/2020.

I relativi interventi sono attuati nell’ambito del programma GOL.

Articolo 12-ter

Requisiti ai fini dell’assegno invalidi civili (Articolo 13, L. 118/1971)

In sede di conversione in legge, è stata modificata la disciplina per il riconoscimento dell’assegno mensile in favore degli invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74% che non svolgono attività lavorativa: il requisito dell’inattività lavorativa deve intendersi soddisfatto anche qualora l’invalido parziale svolga un’attività lavorativa il cui reddito risulti inferiore al limite previsto dall’articolo 14-septies, D.L. 663/1979, convertito, con modificazioni, dalla L. 33/1980 (pensione di invalidità).

Articolo 12-quinquies

Disposizioni a favore dei lavoratori con disturbo dello spettro autistico in start-up a vocazione sociale

Sono qualificate start-up a vocazione sociale (articolo 25, comma 4, D.L. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 221/2012) le imprese, residenti in Italia e costituite da non più di 60 mesi, che impiegano per un periodo non inferiore a un anno, come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in proporzione uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, lavoratori con disturbi dello spettro autistico ed esercitano attività d’impresa al fine dell’inserimento lavorativo di persone con tali disturbi.

La retribuzione dei lavoratori assunti da una start-up a vocazione sociale è costituita da una parte che non può essere inferiore al minimo tabellare previsto, per il rispettivo livello di inquadramento, dal contratto collettivo applicabile e da una parte variabile, consistente in trattamenti collegati a obiettivi o parametri di rendimento concordati tra le parti. La retribuzione percepita dal lavoratore con disturbi dello spettro autistico assunto dalla start-up non concorre alla formazione del reddito imponibile complessivo del lavoratore medesimo, sia ai fini fiscali, sia ai fini contributivi.

L’erogazione dell’assegno o della pensione di invalidità, ove percepiti dal lavoratore è sospesa per il periodo di assunzione nella start-up a vocazione sociale; il lavoratore deve comunicare tempestivamente all’Inps la variazione della propria situazione reddituale, per attivare la procedura di sospensione, pena la perdita del beneficio e il versamento contestuale delle somme indebitamente percepite.

Gli utili di tali start-up non sono imponibili ai fini delle imposte sul reddito e dell’Irap per 5 esercizi successivi all’inizio dell’attività.

L’efficacia di tali misure è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

Inoltre, viene previsto, nel rispetto dell’articolo 33, Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, un incentivo a domanda, per un periodo di 36 mesi e nella misura del 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore con disturbi dello spettro autistico assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dai datori di lavoro. L’incentivo è corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali saranno adottate le modalità di attuazione delle disposizioni.

Articolo 13

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Sistema informativo nazionale

Gli organi di vigilanza alimenteranno apposita sezione dedicata alle sanzioni irrogate in vigilanza sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Vigilanza

Anche l’INL vigilerà sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Sospensione dell’attività

Viene sostituito l’articolo 14, D.Lgs. 81/2008 (T.U. sicurezza).

La sospensione per lavoro irregolare scatta a fronte del riscontro, da parte degli ispettori del lavoro, che almeno il 10% (anziché 20%) dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, ovvero inquadrati come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa.

Rimane il divieto di adottare il provvedimento di sospensione per lavoro irregolare quando il lavoratore trovato irregolare sia l’unico occupato dall’impresa.

A prescindere dal settore di intervento, e senza più alcun vincolo di reiterazione, qualora in sede ispettiva si accertino gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui al nuovo Allegato I al decreto, l’attività sarà sospesa. Il nuovo Allegato I al D.Lgs. 81/2008 elenca violazioni che espongono:

– a rischi di carattere generale: mancata elaborazione del DVR, mancata elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione, mancata formazione e addestramento, mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile e mancata elaborazione Piano operativo di sicurezza (Pos), omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

– al rischio di caduta dall’alto: mancata fornitura del DPI contro le cadute dall’alto e mancanza di protezioni verso il vuoto;

– al rischio di seppellimento: mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno;

– al rischio di elettrocuzione: lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi; presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi; mancanza protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale).

Rispetto all’elenco contenuto nel precedente Allegato I scompare il riferimento al rischio amianto, mentre viene inserita la mancata vigilanza alla rimozione o alla modifica dei dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo.

La sospensione per ragioni di sicurezza è adottata in relazione alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o alle attività svolte dai lavoratori privi di formazione e addestramento o del DPI contro le cadute dall’alto.

Congiuntamente al provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, l’INL potrà imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori.

L’INL adotta il provvedimento di sospensione immediatamente, in sede di accertamento, o su segnalazione di altre Amministrazioni, entro 7 giorni dal ricevimento del relativo verbale.

È previsto il differimento degli effetti sospensivi alle ore 12 del primo giorno lavorativo successivo ovvero dal momento della cessazione dell’attività lavorativa in corso che non sia possibile interrompere; la decorrenza degli effetti sospensivi deve essere comunque immediata se si riscontrano situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità.

Per le violazioni in materia di prevenzione incendi, la competenza esclusiva è del Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente.

Nell’ambito di accertamenti in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro, il potere di sospensione è confermato anche in capo ai servizi ispettivi delle Asl e precisamente ai Servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro (Spsal) dei Dipartimenti di prevenzione delle Asl (comunque denominati).

L’organo di vigilanza che ha adottato il provvedimento può revocarlo, su istanza dell’imprenditore sospeso, se sussistono le seguenti condizioni:

– regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza;

– accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;

– rimozione delle conseguenze pericolose delle gravi violazioni di sicurezza di cui all’Allegato I.

Si conferma l’ulteriore obbligo del pagamento di una somma aggiuntiva per ottenere la revoca e riprendere lo svolgimento delle attività sospese:

– pari a 2.500 euro fino a 5 lavoratori irregolari o a 5.000 euro, se sono impiegati più di 5 lavoratori irregolari (in precedenza era pari a 2.000 euro, a prescindere dal numero dei lavoratori), nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare;

– variabile a seconda delle violazioni riscontrate secondo quanto indicato nell’Allegato I, D.Lgs. 81/2008, con riferimento a ciascuna fattispecie di illecito prevista in 3 soglie: 3.000, 2.500 oppure 300 euro per ciascun lavoratore interessato (in precedenza era pari a euro 3.200, a prescindere dal tipo di violazione accertata) nelle ipotesi di sospensione in materia di salute e sicurezza.

Le somme aggiuntive sono raddoppiate se, nei 5 anni precedenti all’adozione del provvedimento, la stessa impresa è stata destinataria di un provvedimento di sospensione.

Rimane la possibilità di ottenere, su istanza di parte, la revoca della sospensione senza versare subito l’intera somma prevista, pagando immediatamente il 20% della somma aggiuntiva dovuta e l’importo residuo, con una maggiorazione del 5%, entro i 6 mesi successivi alla presentazione dell’istanza di revoca: in caso di omesso o di parziale versamento dell’importo residuo nel termine fissato, il provvedimento di revoca costituisce titolo esecutivo per la riscossione dell’importo non versato.

Il ricorso amministrativo è possibile esclusivamente nei confronti dei provvedimenti di sospensione per lavoro irregolare, mentre viene escluso il contenzioso amministrativo per la sospensione in materia di sicurezza sul lavoro.

Nei confronti dei provvedimenti di sospensione adottati dall’ITL per l’impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro è ammesso ricorso, entro 30 giorni, all’Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente, il quale si pronuncia nel termine di 30 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente il termine di 30 giorni per la decisione, il provvedimento di sospensione perde efficacia.

Individuazione del preposto per la vigilanza

Tra gli obblighi in capo al datore di lavoro e/o dirigente è ora previsto anche quello di individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19 del Testo Unico sulla sicurezza. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento di tali attività. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività.

Il preposto deve sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti. In caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, deve interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate.

Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto.

Formazione obbligatoria in materia di sicurezza

Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del Testo Unico sicurezza in materia di formazione, in modo da garantire:

a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;

b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

L’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato.

Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione, nonché l’aggiornamento periodico dei preposti, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.

Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

Il datore di lavoro e il dirigente sono ora puniti con l’arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere a), b-bis), d) e z), prima parte, e 26, commi 2, 3, primo periodo, e 8-bis (obblighi di nomina del medico competente, di individuazione del preposto, di fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, di aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro; di cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi in caso di affidamento di lavoro, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi, nell’elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi, nonché di indicazione al committente del personale che svolge la funzione di preposto).

Sanzioni per il preposto

Con riferimento a tutte le disposizioni del Testo Unico, i preposti, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, sono ora puniti con l’arresto fino a 2 mesi o con l’ammenda da 400 a 1.200 euro per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lettere a), c), e), f) e ora anche f-bis), cioè per la mancata interruzione dell’attività nel caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, e, comunque, la mancata segnalazione tempestiva al datore di lavoro e al dirigente delle non conformità rilevate.

Quadro sanzionatorio per la sospensione

È fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti.

Chi non ottemperi al provvedimento di sospensione è punito:

– con l’arresto fino a 6 mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;

– con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.

Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all’impresa di contrattare con la P.A. e con le stazioni appaltanti. A questo fine, il provvedimento di sospensione deve essere comunicato all’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per gli aspetti di rispettiva competenza.

Il datore di lavoro è tenuto a corrispondere la retribuzione e a versare i relativi contributi ai lavoratori interessati dall’effetto del provvedimento di sospensione.

Quadro sanzionatorio per la sospensione

È fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti.

Chi non ottemperi al provvedimento di sospensione è punito:

– con l’arresto fino a 6 mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;

– con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.

Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all’impresa di contrattare con la P.A. e con le stazioni appaltanti. A questo fine, il provvedimento di sospensione deve essere comunicato all’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per gli aspetti di rispettiva competenza.

Il datore di lavoro è tenuto a corrispondere la retribuzione e a versare i relativi contributi ai lavoratori interessati dall’effetto del provvedimento di sospensione.

Articolo 13, comma 1, lettera d)

Comunicazione preventiva lavoro autonomo occasionale

In sede di conversione in legge, viene introdotto l’obbligo di effettuare una preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante sms o posta elettronica, con riferimento all’attività dei lavoratori autonomi occasionali, in base alle modalità oggi vigenti per il lavoro intermittente (articolo 15, comma 3, D.Lgs. 81/2015). In caso di violazione si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13, D.Lgs. 124/2004.

Articolo 15-bis

Misure urgenti in favore degli iscritti agli enti di previdenza obbligatoria

Gli enti di previdenza obbligatoria, di cui ai D.Lgs. 509/1994 e 103/1996, con delibera degli organi competenti corredata di una nota che specifichi e garantisca l’equilibrio tecnico finanziario dell’ente mediante compensazione con corrispondente riduzione di altre voci di spesa relative ad interventi assistenziali e previo parere positivo dei Ministeri vigilanti da rendere entro 30 giorni dalla data di trasmissione dell’atto, possono adottare iniziative specifiche di assistenza ai propri iscritti che si trovino in condizioni di quarantena o di isolamento su indicazione delle autorità sanitarie ovvero che abbiano subito una comprovata riduzione della propria attività per effetto di emergenze sanitarie o eventi calamitosi dichiarati dai Ministri competenti.

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