Si informa che il Governo ha emanato il giorno 28 febbraio scorso un Decreto-Legge – in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale – recante misure urgenti a causa dell’emergenza legata alla situazione epidemiologica da Covid-19, in aggiunta alle prime disposizioni già stabilite dal Decreto Legge del 23 febbraio 2020, n. 6 e dai DPCM del 23 e 25 febbraio scorso (che riguardavano sostanzialmente solo le “zone rosse”).

Questo Decreto interviene con alcuni provvedimenti d’urgenza, a cui dovrebbe seguire un ulteriore Decreto con le misure strutturali e di sviluppo.

Di seguito si riepilogano i principali provvedimenti di particolare interesse per Agenzie Viaggi e Tour Operator.

RIMBORSO TITOLI DI VIAGGIO E PACCHETTI TURISTICI (Art. 20)

Sono state previste ipotesi di rimborso nei casi in cui un soggetto abbia acquistato un servizio di trasporto (domestico o internazionale) o un pacchetto turistico (con destinazione nazionale o estera) e, per circostanze derivanti dall’emergenza Coronavirus, versi nell’impossibilità di usufruire delle prestazioni.

In particolare:

  • per i Servizi di trasporto: per ottenere il rimborso dei biglietti in seguito alla risoluzione del contratto, i soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio, devono inoltrare la richiesta di rimborso entro 30 giorni dalla cessazione della situazione che ha determinato l’impossibilità sopravvenuta, per il periodo di efficacia stabilito dai decreti attuativi. Alla richiesta di rimborso deve essere allegato il titolo di viaggio di cui si chiede il rimborso. Quale modalità alternativa al rimborso è prevista l’emissione di un buono di importo pari alla somma rimborsabile e da utilizzare entro un anno dal rilascio. Il rimborso o l’emissione del buono devono essere effettuati entro 15 giorni dalla richiesta.
  • per i pacchetti turistici, i soggetti elencati in precedenza possono esercitare il diritto di recesso dai contratti da eseguirsi nei periodi di ricovero, quarantena con sorveglianza attiva, permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero di durata dell’emergenza epidemiologica nelle aree interessate dal contagio. In tali ipotesi, l’organizzatore può: 1) offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore; 2) rimborsare entro 14 giorni dal recesso 3) emettere un buono, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.

SOSPENSIONE VERSAMENTI, RITENUTE, CONTRIBUTI E PREMI PER IL SETTORE TURISTICO ALBERGHIERO (Art. 8)

Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo ed i tour operator, che operano sull’intero territorio nazionale è stato concesso di non procedere, dalla data di entrata in vigore del presente Decreto Legge e fino al 30 aprile 2020, al versamento delle ritenute alla fonte operate, in qualità di sostituti d’imposta, nei confronti dei lavoratori dipendenti , nonché degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. I versamenti saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (di fatto il 1 giugno 2020, essendo il 31 maggio 2020 un giorno festivo).

CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA PER LOMBARDIA, VENETO ED EMILIA ROMAGNA (Art. 13)

Le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna possono riconoscere ai datori di lavoro del settore privato, comprese le imprese di viaggi e turismo con unità produttive ivi situate, nonché ai datori di lavoro di altre Regioni per i lavoratori in forza residenti o domiciliati nelle predette Regioni i trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di tre mesi. Il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite massimo di tre mesi, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti in forza alla medesima data.

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