Viene introdotto, in sostituzione del c.d. superammortamento e iperammortamento, un nuovo credito d’imposta per le spese sostenute a titolo di investimento in beni strumentali nuovi. Il nuovo credito d’imposta è inquadrabile nel progetto di revisione complessiva delle misure fiscali di sostegno del “Piano industria 4.0”.

Requisiti soggettivi

Posso accedere al credito di imposta le imprese, residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito, che, a decorrere dal 1º gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 (in tale ultimo caso se entro il 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione) effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Al contrario, non possono accedere all’agevolazione:

1. le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal R.D. 267/1942, dal Codice della crisi o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

2. le imprese destinatarie di sanzioni interdittive derivanti dalla violazione delle norme sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (articolo 9, comma 2, D.Lgs. 231/2001).

È necessario, inoltre, che vi sia il rispetto della normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, oltre che il corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Tipologia beni agevolabili

I beni che danno accesso all’agevolazione sono quelli materiali nuovi strumentali all’esercizio dell’impresa, con l’esclusione dei seguenti:

1. veicoli e altri mezzi di trasporto;

2. beni con coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5% e quindi con ammortamento più lungo di 15 esercizi;

3. fabbricati e le costruzioni;

4. beni di cui all’allegato 3 annesso alla L. 208/2015;

5. beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti, in concessione e a tariffa, nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.

Inoltre, sono agevolabili gli investimenti in beni immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, individuati all’allegato B annesso alla L. 232/2016, come integrato dall’articolo 1, comma 32, L. 205/2017 (beni immateriali – software – funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0).

Misura del credito

Il credito è riconosciuto in misura differenziata in ragione della tipologia di beni oggetto dell’investimento:

1. investimenti in beni ricompresi nell’allegato A annesso alla L. 232/2016 e in beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”:

– 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

– 20% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 10 milioni di euro.

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni;

2. investimenti in beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0” (ricompresi nell’allegato B annesso alla L. 232/2016 e integrato dalla L. 205/2017): 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro.

Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza;

3. investimenti in beni diversi da quelli di cui agli allegati A e B: 6% del costo, determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1, lettera b), Tuir e nel limite massimo di 2 milioni di euro. In questo caso il credito è riconosciuto anche per gli investimenti effettuati da esercenti arti e professioni.

Utilizzo del credito

Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione (articolo 17, D.Lgs. 241/1997) in 5 quote annuali di pari importo, ridotte a 3 per gli investimenti in beni immateriali.

Il credito può essere utilizzato rispettivamente:

– per gli investimenti di cui agli allegati A e B a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione di tali beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Se l’interconnessione dei beni materiali di cui all’allegato A avviene in un periodo d’imposta successivo a quello dell’entrata in funzione, è comunque possibile iniziare a fruire del credito d’imposta per la parte spettante;

– a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni diversi da quelli di cui agli allegati A e B.

Il credito d’imposta non soggiace ai limiti generali e speciali di utilizzo e non può essere oggetto di cessione o trasferimento, nemmeno all’interno del consolidato fiscale.

Ai fini di mero monitoraggio, le imprese che si avvalgono dell’agevolazione sono tenute a effettuare una comunicazione, da definirsi con successivo decreto, al Mise.

Il credito non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi.

È cumulabile con altre agevolazioni che hanno a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.

Successiva cessione dei beni agevolati

In caso di cessione, o di destinazione a strutture non in Italia, dei beni agevolati entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell’investimento, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo.

Il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verifichino le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell’articolo 1, commi 35 e 36, L. 205/2017, in materia di investimenti sostitutivi, con la conseguenza che non si avrà decadenza dall’agevolazione a condizione che il bene nuovo abbia caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’allegato A, L. 232/2016 e che siano soddisfatte le condizioni documentali richieste dalla legge per l’investimento originario. Nel caso in cui l’investimento sostitutivo sia di costo inferiore a quello del bene originario, ferme restando le altre condizioni oggettive e documentali richieste, il beneficio calcolato in origine deve essere ridotto in corrispondenza del minor costo agevolabile.

Controllo e monitoraggio

I soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

In particolare, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni della L. 160/2019. Per i beni di cui ai commi 6 e 7, allegati A e B, L. 232/2016, è necessario produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi Albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Tale onere, per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, può essere sostituito da una dichiarazione resa dal legale rappresentante ex D.P.R. 445/2000.

Regime transitorio – rapporti con super e iper

Il credito d’imposta non si applica:

1. agli investimenti effettuati tra il 1 º gennaio e il 30 giugno 2020, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, in quanto per tali beni per i quali resta fermo il cd. superammortamento;

2. agli investimenti effettuati tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2020, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, in quanto per tali beni resta fermo il c.d. iper ammortamento.

Share Button