Il Ministero dei beni culturali ha pubblicato sul proprio sito le istruzioni operative per la fruizione del credito di imposta riconosciuto per digitalizzazione del settore turismo e ristrutturazione delle strutture alberghiere; in particolare è stato fissato alle ore 10.00 del 12 ottobre 2015 il click day per l’invio delle istanze ai fini dell’accesso al beneficio.

Il D.L. n.83/14 aveva infatti introdotto apposite agevolazioni a favore del settore alberghiero prevedendo due crediti di imposta:

  • digitalizzazione e
  • riqualificazione e accessibilità

delle strutture alberghiere.

Credito digitalizzazione

Soggetti beneficiari

Il credito è destinato agli esercizi ricettivi e alle agenzie di viaggio e tour operator c.d. “incoming”, ossia che si occupano di portare in Italia i turisti dall’estero.

In particolare il decreto digitalizzazione specifica che destinatari dell’agevolazione sono le:

  • strutture alberghiere, quali alberghi, villaggi, residenze turistico-alberghiere, alberghi diffusi, condhotel, marina resort e strutture individuate come tali dalle specifiche normative regionali;
  • strutture extra-alberghiere, ossia affittacamere, ostelli per la gioventù, case e appartamenti per vacanze, residence, case per ferie, bed & breakfast, rifugi montani, nonché strutture individuate come tali dalle specifiche normative regionali;
  • aggregazione in forma di consorzio, reti d’impresa, Ati e organismi enti similari delle strutture di cui sopra.

 

Spese agevolabili

Sono agevolabili le spese per:

  • impianti wi-fi;
  • siti web ottimizzati;
  • programmi-sistemi informatici per la vendita diretta di servizi-pernottamenti;
  • spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi-pernottamenti turistici;
  • comunicazione e marketing digitale;
  • promozione digitale di proposte e offerte innovative;
  • servizi relativi alla formazione del titolare-personale dipendente.

Misura del credito di imposta

Il credito d’imposta è attribuito fino all’importo complessivo massimo di 12.500 euro ed è pari al 30% delle spese sostenute nei periodi d’imposta 2014, 2015 e 2016.

Le spese devono risultare da apposita attestazione rilasciata da parte del presidente del collegio sindacale ovvero dal revisore legale o da professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, dei periti commerciali o dei consulenti del lavoro.

Accesso al beneficio

Il soggetto che intende usufruire dell’agevolazione deve presentare, in via telematica, una specifica domanda al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo tramite il portale del Ministero.

Il click day per le spese sostenute nel 2014 era fissato in data 24 luglio 2015, sarà possibile usufruire della agevolazione ancora per le spese sostenute nel 2015 e nel 2016.

Utilizzo del credito

Il credito può essere utilizzato in compensazione ripartendolo in 3 quote annuali di pari importo, esso va riportato nel quadro RU del modello Unico, non concorre alla determinazione della base imponibile ai fini Irpef, Ires e Irap e non rileva ai fini della determinazione del rapporto di deducibilità degli interessi passivi.

 

Credito riqualificazione e accessibilità

  • Soggetti beneficiari

Il credito è riconosciuto alle strutture alberghiere esistenti alla data dell’1 gennaio 2012, per struttura alberghiera si intendono le strutture aperte al pubblico, a gestione unitaria, con servizi centralizzati che forniscano alloggio, eventuale vitto e servizi accessori, in camere situate in uno o anche più edifici con almeno 7 camere.

Si tratta quindi non solo degli alberghi ma anche di ogni residenza turistico-alberghiera anche come individuata dalle specifiche normative regionali.

 

  • Spese agevolabili

Sono agevolabili le spese relative alla:

  • manutenzione straordinaria;
  • restauro e risanamento conservativo;
  • ristrutturazione edilizia;
  • incremento dell’efficienza energetica;
  • eliminazione delle barriere architettoniche.

L’agevolazione spetta anche per le spese sostenute per l’acquisto di mobili e arredamento in genere purché gli stessi:

  • siano destinati esclusivamente all’arredo degli immobili oggetto dei predetti interventi;
  • non siano ceduti a terzi né destinati a finalità estranee all’esercizio d’impresa prima del secondo periodo d’imposta successivo.

 

  • Misura del credito di imposta

Il credito d’imposta, nel limite massimo di 200.000 euro, è pari al 30% delle spese (come sopra individuate) sostenute nel periodo 1° gennaio 2014 – 31 dicembre 2016 e risultanti da apposita attestazione rilasciata alternativamente dal presidente del collegio sindacale, ovvero dal revisore legale o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, dei periti commerciali o dei consulenti del lavoro.

 

  • Accesso al beneficio

Per accedere al beneficio è necessario presentare apposita istanza, corredata dalla attestazione del professionista, direttamente sul sito del Ministero dei Beni Culturali, entrambi i documenti dovranno essere firmate digitalmente dal legale rappresentante dell’azienda e dal soggetto attentatore.

 

Il portale del Ministero provvederà a caricare le domande, relative alle spese 2014, dalle ore 10.00 del 15 settembre 2015 alle ore 16.00 del 9 ottobre 2015, per perfezionare la domanda però sarà necessario inviare nuovamente istanza e attestazione dalle ore 10.00 del 12 ottobre 2015 alle ore 16.00 del 15 ottobre 2015.

Le risorse verranno assegnate sulla base dell’ordine di presentazione e fino ad esaurimento delle stesse.

 

  • Utilizzo del credito

Il credito può essere utilizzato ripartendolo in 3 quote annuali di pari importo ed utilizzato, in compensazione, entro 10 anni.

Esso va riportato nel quadro RU del modello Unico, non concorre alla determinazione della base imponibile ai fini Irpef, Ires e Irap e non rileva ai fini della determinazione del rapporto di deducibilità degli interessi passivi.

Si ricorda che i soggetti interessati possono presentare istanza per la richiesta di entrambi i crediti sempre nel limite del regime “de minimis”.

 

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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