Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale della Legge 172/2017 è definitivo il quadro normativo del credito di imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, anche on line, locali e nazionali) e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale, introdotto dall’articolo 57-bis, D.L. 50/2017. Per il primo periodo di applicazione, ossia dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, l’agevolazione spetta per le spese di pubblicità effettuate sulla stampa, incrementali rispetto a quelle sostenute dal 24 giugno 2016 al 31 dicembre 2016. Dal 1° gennaio 2018 il credito di imposta spetta anche per le spese di pubblicità effettuate sulle emittenti radio-televisive, incrementali rispetto a quelle sostenute nel 2017.

Gli investimenti ammissibili e i soggetti beneficiari

Sono ammissibili al credito di imposta gli investimenti riferiti all’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, ovvero nell’ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali. Le pubblicità devono essere effettuate su giornali ed emittenti editi da imprese titolari di testata giornalistica iscritta presso il competente Tribunale o presso il Registro degli operatori di comunicazione dotate del direttore responsabile. Sono escluse le spese diverse dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se accessorie o connesse; sono altresì escluse le spese per l’acquisto di spazi destinati a servizi quali televendite, pronostici, giochi, scommesse, messaggeria vocale o chat-line. L’effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti.

Possono beneficiare del credito di imposta i soggetti titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo e gli enti non commerciali: il contributo sotto forma di credito di imposta è pari al 90% degli investimenti pubblicitari incrementali rispetto all’anno precedente per le microimprese, le pmi e le start up innovative ovvero al 75% per le altre imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali. Per gli investimenti sulla stampa effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017 sono stati stanziati 20 milioni di euro: il credito di imposta liquidato potrà essere inferiore a quello richiesto nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti richiesti superi l’ammontare delle risorse stanziate.

 

Il calcolo del contributo e la presentazione della domanda

La disciplina di tutti gli aspetti non direttamente regolati dalla legge è demandata a un regolamento attuativo che ad oggi non è ancora stato emanato: lo scorso 24 novembre 2017 il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha fornito alcune anticipazioni dei contenuti dell’atteso regolamento, che in ogni caso sarà emanato entro la fine di febbraio.

Gli investimenti pubblicitari sulla stampa e quelli sulle emittenti radio-televisive vanno tenuti separati sia in fase di presentazione dell’istanza sia in fase di requisiti per l’accesso all’agevolazione: infatti, in presenza di investimenti su entrambi i media, il soggetto richiedente può vedersi riconosciuti due diversi crediti di imposta con percentuali diverse. Qualora il credito di imposta complessivo richiesto sia di importo superiore a 150.000 euro, il beneficiario deve essere iscritto agli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (Banca Dati Nazionale Antimafia del Ministero dell’Interno).

 

Casistiche Requisito Misura del contributo Note
Spese pubblicità su stampa sostenute dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017 L’importo sostenuto deve essere superiore rispetto all’importo sostenuto dal 24 giugno 2016 al 31 dicembre 2016 Il credito di imposta è pari al 90%/75% della spesa incrementale sostenuta, o in misura inferiore qualora non siano capienti le risorse stanziate per il 2017 Istanza entro 31 marzo 2018: il contributo in conto esercizio va contabilizzato nel 2017 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 (no rimborso)
Spese pubblicità su stampa ed emittenti radio-televisive sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 L’importo sostenuto deve essere superiore rispetto all’importo sostenuto dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 Il credito di imposta è pari al 90%/75% della spesa incrementale sostenuta, o in misura inferiore qualora non siano capienti le risorse stanziate per il 2018 Istanza entro 31 marzo 2019: il contributo in conto esercizio va contabilizzato nel 2018 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 (no rimborso)

 

I soggetti interessati dovranno presentare una istanza telematica su apposita piattaforma messa a disposizione dall’Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2018, per fruire del credito di imposta sugli investimenti incrementali effettuati sulla stampa dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, rispetto a quelli sostenuti nel periodo di imposta precedente sui media analoghi (quindi, il raffronto non va effettuato per le spese sostenute sullo stesso giornale ma sulla totalità degli investimenti effettuati su giornali quotidiani e periodici, anche on line, locali e nazionali).

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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