Tanto la disciplina della fatturazione elettronica (il cui obbligo generalizzato è decorso dal 1° gennaio 2019) quanto la disciplina relativa alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri (obbligatoria dal 1° luglio 2019 e, in via generalizzata, dal 1° gennaio 2020) stanno vivendo un continuo processo di evoluzione che ancora non è giunto a termine.

Nel periodo d’imposta 2020, infatti, sono ancora in atto significative modifiche ai processi informatici che regolano questi due adempimenti, la cui concreta applicazione risulta ad oggi in buona parte condizionata, per non dire frenata, dall’attuale periodo emergenziale dovuto alla crisi epidemiologica Covid-19.

Già con precedente informativa abbiamo dato conto delle diverse proroghe introdotte con vari provvedimenti direttoriali in relazione a diversi aspetti della disciplina della fatturazione elettronica.

Con il recente D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio), pubblicato in G.U. lo stesso giorno, il legislatore è invece intervenuto per disporre proroghe in relazione alla disciplina dei corrispettivi telematici oltre che in tema di liquidazione dell’imposta di bollo.

Con riferimento poi all’obbligo di trasmissione dei corrispettivi che interessa i distributori di carburante è intervenuta l’agenzia per differire al 30 settembre 2020 la scadenza in origine prevista per il 1° luglio 2020.

Vediamo in dettaglio le novità.

 

Corrispettivi telematici: regime transitorio applicabile fino al 31 dicembre 2020

Con il primo comma dell’articolo 140, Decreto Rilancio, modificativo del comma 6-ter dell’articolo 2, D.Lgs. 127/2015, viene estesa la moratoria sanzioni a tutto l’anno in corso a chi non si è ancora dotato di registratori telematici.

Viene quindi posticipato al 1° gennaio 2021, rispetto al prossimo 1° luglio 2020, l’avvio dell’obbligo generalizzato di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi riconoscendo la non applicazione di sanzioni ai soggetti che abbiano documentato le vendite con gli strumenti e le tradizionali modalità (ricevute fiscali, scontrini fiscali e bollettari) provvedendo a trasmettere i dati entro la fine del mese successivo avvalendosi delle procedure telematiche  messe a disposizione dall’Agenzia delle entrate.

Nessuna riapertura invece per i contribuenti che, avendo dichiarato nel 2018 un volume d’affari di 400.000 euro, avrebbero dovuto memorizzare e trasmettere i dati a partire dal 1° gennaio 2019 salvo la possibilità di regolarizzare, senza sanzioni, avvalendosi per l’invio del maggior termine coincidente con la presentazione della dichiarazione Iva per il 2019, come riconosciuto dalla risoluzione n. 6/E/2020, inizialmente stabilito al 30 aprile 2020 ma differito al 30 giugno 2020 in costanza dell’emergenza epidemiologica.

Si ricorda, infine, che l’Agenza delle entrate con propria Guida pubblicata sul sito web in data 20 maggio ha precisato che nessuna comunicazione né alcuna attività sui registratori telematici andava effettuate da parte delle attività commerciali interessate dai provvedimenti di chiusura temporanea a causa dell’emergenza Coronavirus. Al termine della prima giornata di riapertura, infatti, analogamente a quanto già accade ordinariamente per riposi settimanali, ferie o malattia, sarà lo stesso registratore telematico a certificare, in via automatica, l’assenza di corrispettivi memorizzati durante le giornate di chiusura. In via alternativa l’esercente potrebbe avere cambiato lo stato da “In servizio” a “fuori servizio” utilizzando le apposite funzionalità di “cambio stato” presenti sul sito “Fatture e corrispettivi” alla pagina “Dettaglio dispositivo”: alla riapertura, tuttavia, non sarà necessario utilizzare tale procedura in quanto sarà lo stesso RT a comunicare automaticamente all’Agenzia delle entrate la variazione dello stato.

 

Posticipato al 1° gennaio 2021 l’invio corrispettivi al sistema tessera sanitaria

Sempre con l’articolo 140, Decreto Rilancio, viene al comma 2 modificato il comma 6-quater dell’articolo 2, D.Lgs. 127/2015 al fine di posticipare al 1° gennaio 2021, rispetto al 1° luglio 2020, l’adeguamento dei registratori telematici per la trasmissione al Sistema TS (Tessera sanitaria), funzionale alla predisposizione della dichiarazione precompilata, dei dati dei corrispettivi da cessione di medicinali, presidi medici e prestazioni sanitarie.

 

Al 1° gennaio 2021 anche la lotteria dei corrispettivi

Dopo la pubblicazione del provvedimento direttoriale n. 1432381 del 23 dicembre 2019 con il quale viene modificato il precedente provvedimento n. 739122/2019 al fine di tenere conto della proroga riguardante la data di entrata in vigore della lotteria dei corrispettivi introdotta dalla L. 232/2016, fissata al 1° luglio 2020, con l’articolo 141, Decreto Rilancio viene ulteriormente rinviata al 1° gennaio 2021 la partenza di questo regime premiale che evidentemente è collegato alla effettiva partenza dell’obbligo di memorizzazione dei corrispettivi attraverso i registratori telematici.

 

Slittano al 2021 Precompilata Iva e bozze dei registri Iva

Quale conseguenza del rinvio della trasmissione dei dati dei corrispettivi e dell’utilizzo obbligatorio del nuovo tracciato dell’e-fattura, con l’articolo 142, Decreto Rilancio viene modificata la previsione contenuta nell’articolo 4, D.Lgs. 127/2015 al fine di stabilire anche il rinvio a partire dalle operazioni Iva effettuate dal 1° gennaio 2021:

– del servizio di elaborazione, da parte dell’Agenzia delle entrate, anche della dichiarazione precompilata Iva, il cui primo rilascio si avrà nel 2022 con riguardo all’annualità 2021;

– del servizio di elaborazione, da parte dell’Agenzia delle entrate, delle bozze dei registri Iva acquisti e vendite, delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione precompilata Iva, il cui primo rilascio si avrà nel 2022 con riguardo all’annualità 2021.

 

 

Nuova procedura di liquidazione dell’imposta di bollo virtuale sulle FE

Con l’articolo 12-novies, D.L. 34/2019 convertito nella L. 58/2019 (c.d. Decreto Crescita) il Legislatore ha previsto che l’Agenzia delle entrate possa, già in fase di ricezione delle fatture elettroniche, verificare con procedure automatizzate la corretta annotazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, avendo riguardo alla natura e all’importo delle operazioni indicate nelle fatture stesse.

Per effetto della modifica apportata alla richiamata disposizione ad opera dell’art.143 del Decreto Rilancio, slitta al 1° gennaio 2021, rispetto alla decorrenza originaria stabilita al 1° gennaio 2020, l’integrazione a cura dell’Agenzia delle entrate, tramite procedura automatizzata, dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio, laddove non ne sia stata annotato l’assolvimento.

 

Spostato al 30 settembre 2020 l’obbligo di trasmissione per i distributori di medie dimensioni

Con il provvedimento congiunto Agenzia delle entrate/dogane del 30 dicembre 2019 è stato modificato il precedente provvedimento n. 106701/2018, al fine di estendere ulteriormente l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi da parte dei distributori di carburante, in vigore dal 1° luglio 2018 per i soli distributori a “elevata automazione”. Con detto provvedimento si stabiliscono avvii scaglionati in funzione della quantità di benzina e di gasolio erogata complessivamente, per singolo impianto, nell’anno 2018. In particolare il nuovo obbligo decorre:

  1. dal 1° gennaio 2020 per gli impianti che hanno erogato una quantità superiore a 3 milioni di litri;
  2. dal 1° luglio 2020 per gli impianti che hanno erogato una quantità superiore a 1,5 milioni di litri;
  3. dal 1° gennaio 2021 per gli impianti che hanno erogato una quantità fino a 1,5 milioni di litri.

Con riferimento alla categoria di soggetti di cui alla precedente lettera b), con il provvedimento direttoriale n. 171426 del 22 aprile 2020 l’Agenzia delle entrate ha ulteriormente prorogato al 30 settembre 2020 il precedente termine fissato al 1° luglio 2020

Resta invece inalterato il termine di avvio dell’obbligo in argomento al 1° gennaio 2021 per gli operatori di cui alla precedente lettera c) così come resta inalterata la frequenza di trasmissione dei dati dei corrispettivi in argomento:

  • entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, per i soggetti che effettuano la liquidazione periodica Iva con cadenza trimestrale;
  • entro l’ultimo giorno del mese successivo al mese di riferimento per i soggetti che effettuano la liquidazione periodica Iva con cadenza mensile.

 

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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