Il 3 marzo 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 9/2020 recante misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Di seguito si riportano sinteticamente i principali interventi di tale provvedimento in ambito fiscale; alcune disposizioni sono di interesse generalizzato, mentre molte altre riguardano solo i contribuenti dei Comuni situati nella cosiddetta “zona rossa” (Allegato 1, D.P.C.M. 1° marzo 2020).

Dichiarazioni 730, dati precompilata e certificazioni uniche Vengono anticipate al 2020 le disposizioni contenute nell’articolo 16-bis, D.L. 124/2019 relative alla presentazione delle dichiarazioni fiscali, in particolare la possibilità di presentare il modello 730 sino al 30 di settembre. Viene posticipata al 31 marzo la consegna e l’invio telematico delle certificazioni delle ritenute operate. Di conseguenza anche la data nella quale saranno rese disponibili le precompilate viene spostata dal 30 aprile al 5 maggio. Viene inoltre stabilito che, per l’anno 2020, la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate da parte dei soggetti terzi dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell’anno precedente e alle spese sanitarie rimborsate, nonché dei dati relativi alle spese individuate dagli appositi decreti ministeriali (es: spese funebri, comunicazioni amministratori di condominio, etc.), con scadenza al 28 febbraio, è effettuata entro il termine del 31 marzo. Si evidenzia che non hanno ricevuto alcuna proroga le comunicazioni delle spese sanitarie in scadenza lo scorso 31 gennaio
Sospensione cartelle esattoriali Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie e nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei Comuni individuati nell’Allegato 1, D.P.C.M. del 1° marzo 2020 (Comuni della zona rossa), e dei soggetti diversi dalla persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi Comuni la sede legale o la sede operativa, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dal 21 febbraio al 30 aprile 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30, D.L. 78/2010 (accertamento esecutivo). I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Analoghe previsioni si applicano agli atti di accertamento doganale e alle ingiunzioni fiscali emesse dai Comuni. Per tali soggetti sono differiti al 31 maggio 2020 i termini di alcune rate della rottamazione, scadenti il 28 febbraio o il 31 marzo.
Diposizioni per gli intermediari Le disposizioni di cui al decreto del Mef del 24 febbraio 2020 (sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari per i residenti nelle zone rosse), si applicano anche agli adempimenti e ai versamenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei Comuni individuati dall’Allegato 1 (Comuni della zona rossa) del D.P.C.M. del 1° marzo 2020, anche per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio, nonché di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei Comuni di cui al predetto allegato rappresentino almeno il 50% del capitale sociale
Pagamento utenze Nei Comuni individuati nell’Allegato 1, D.P.C.M. del 1° marzo 2020 (Comuni della zona rossa), sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020. Non si fa luogo al rimborso dei contributi e dei premi già versati. Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, sono effettuati a far data dal 1° maggio 2020 anche mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi
Moratoria mutui agevolati I soggetti beneficiari dei mutui agevolati concessi dall’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa Spa (Invitalia) a favore di imprese con sede o unità locali ubicate nei territori dei Comuni individuati nell’Allegato 1, D.P.C.M. del 1° marzo 2020 (Comuni della zona rossa), possono beneficiare della sospensione di dodici mesi del pagamento delle rate con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 e di un corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento
Sospensione versamenti assicurativi e Cciaa Con riferimento alle imprese ubicate nei Comuni della zona rossa, fino al 30 aprile 2020 sono sospesi i versamenti dei diritti camerali e l’applicazione delle sanzioni per il ritardo delle pratiche di iscrizione camerale. Per tali soggetti, sino al 30 aprile, sono sospesi i premi relativi a polizze assicurative
Settore turistico Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi fino al 30 aprile 2020 i versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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