Chi ha scordato di esercitare un’opzione oppure di inviare una comunicazione, adempimenti necessari per fruire di alcuni benefici fiscali o per accedere a determinati regimi opzionali, può, attraverso l’istituto della “remissione in bonis” rimediare alla disattenzione entro il prossimo 31 ottobre, nuovo termine di scadenza a regime dei modelli dichiarativi, pagando una piccola penalità utilizzando il modello di pagamento F24.

La possibilità, in vigore da alcuni anni in quanto contemplata dall’articolo 2, comma 1, D.Lgs. 16/2012, non permette tuttavia di compensare l’importo della sanzione con eventuali crediti del contribuente e risulta esperibile solo se la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza.

Siamo pertanto di fronte a una forma “ristretta” di ravvedimento operoso, valida soltanto nei casi in cui la svista riguardi adempimenti formali non eseguiti alle naturali scadenze.

 

Caratteristiche dell’istituto

 

Per accedere al beneficio è necessario che il contribuente:

1. abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;

2. effettui la comunicazione ovvero esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;

3. versi contestualmente tramite modello F24 l’importo della sanzione di 250 euro, senza possibilità di avvalersi della compensazione.

Nella sostanza, si tratta di una opportunità valevole per salvaguardare una scelta (sia pure con l’espletamento tardivo di un adempimento) che non produce alcun danno per l’erario, nemmeno in termini di pregiudizio per l’attività di accertamento.

 

Obbligo di utilizzo del modello F24 “ELIDE”

Con riferimento alle modalità di versamento della sanzione tramite modello F24 va segnalato che l’agenzia delle entrate con la risoluzione n. 42/E del 1° giugno 2018 ha comunicato che a decorrere dall’11 giugno 2018 i codici tributo istituiti con la risoluzione n. 46/E/2012

  • “8114” denominato “Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, d.lgs. n. 471/1997, dovuta ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del d.l. n. 16/2012 – REMISSIONE IN BONIS”;
  • “8115” denominato “Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, d.lgs. n. 471/1997, dovuta ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del d.l. n. 16/2012 – REMISSIONE IN BONIS 5 per mille”,

sono utilizzati esclusivamente nel modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), con le seguenti modalità di compilazione.

  • nella sezione “CONTRIBUENTE”, sono indicati:
    • nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto che effettua il versamento.
  • nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, sono indicati:
    • nel campo “tipo”, la lettera “R”;
    • nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;
    • nel campo “codice”, il codice tributo;
    • nel campo “anno di riferimento”, l’anno per cui si effettua il versamento (nella forma “AAAA”).

Per quali ipotesi può essere usata la remissione in bonis

Nella tabella che segue sono descritte le ipotesi nella quali può essere utilizzato, con certezza (in quanto precisato dalla stessa Agenzia delle entrate), il rimedio descritto.

Modello EAS ·         Per beneficiare della non imponibilità, ai fini Ires e Iva, dei corrispettivi, delle quote e dei contributi, gli enti non commerciali di tipo associativo devono trasmettere, in via telematica, i dati e le notizie fiscalmente rilevanti, mediante un apposito modello EAS, al fine di consentire gli opportuni controlli. La trasmissione deve avvenire entro 60 giorni dalla data di costituzione dell’ente.

·         Con la remissione in bonis, i contribuenti in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalla norma che non hanno inviato la comunicazione entro il termine previsto possono fruire comunque dei benefici fiscali inoltrando il modello entro il termine di presentazione del modello di dichiarazione successivo all’omissione, versando contestualmente la sanzione pari a 250 euro.

ENEA comunicazione di fine lavori Il beneficio della detrazione per lavori di efficienza energetica degli edifici è subordinato all’invio di apposita comunicazione all’ENEA (entro 90 giorni dalla ultimazione dei lavori), in mancanza della quale può essere sfruttata la remissione in bonis.

L’istituto può essere utilizzato, alle prescritte condizioni, nei seguenti casi:

·         comunicazioni omesse;

·         comunicazioni annullate;

·         comunicazioni compilate on line ma non inviate

Cedolare secca La tardiva presentazione del modello con cui si dà conto della opzione per la cedolare secca nelle locazioni immobiliari può essere sanata a condizione che non si tratti di un mero ripensamento. Quindi, non è possibile la remissione se:

·         è già stata pagata l’imposta di registro;

·         non si è inviata la raccomandata all’inquilino, in quanto l’inadempimento non è verso l’agenzia dell’entrate bensì un altro soggetto.

 

Trasparenza fiscale, consolidato fiscale, opzione Irap da bilancio, tonnage tax

Vi sono poi particolari regimi (tassazione per trasparenza nelle società di capitali, consolidato fiscale, opzione Irap da bilancio, tonnage tax) per i quali il cosiddetto Decreto Semplificazioni (D.Lgs. 175/2014), ha previsto che la manifestazione dell’opzione non venga più veicolata con l’invio di apposito modello, bensì all’interno della dichiarazione dei redditi.

Rimane, tuttavia, l’obbligo di presentare lo specifico modello approvato con provvedimento n. 161213 del 17 dicembre 2015 denominato “Comunicazioni per i regimi di tonnage tax, consolidato, trasparenza e per l’opzione Irap”, nei seguenti casi:

  • variazioni del gruppo di imprese che hanno aderito al regime della tonnage tax (articolo 5, D.M. 23 giugno 2005);
  • interruzione della tassazione di gruppo o mancato rinnovo dell’opzione nel consolidato (articoli 13 e 14, D.M. 9 giugno 2004);
  • perdita di efficacia o conferma dell’opzione per la trasparenza fiscale (articoli 4 e 10, D.M. 23 aprile 2004);
  • opzione per la determinazione del valore della produzione netta ai fini Irap secondo le regole dell’articolo 5, D.Lgs. 446/1997, da parte degli imprenditori individuali e delle società di persone che non possono comunicarla con la dichiarazione Irap in quanto non tenuti alla sua presentazione per il periodo d’imposta precedente a quello a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione (ad esempio, primo periodo d’imposta di esercizio dell’attività);
  • opzione per il regime di tassazione di gruppo, per il regime della tonnage tax o per il regime di trasparenza fiscale da parte delle società che non possono comunicarla con il modello Redditi poiché nel primo anno di attività, ovvero devono ricorrere a diverso modello Redditi (ad esempio, società di persone, SP, anziché Società di capitali, SC) in ragione della forma societaria in essere nell’annualità precedente.

 

Novità per la liquidazione Iva di gruppo

Anche per quanto riguarda la liquidazione Iva di gruppo, l’articolo 1, comma 27, lettera b), Legge di Bilancio 2017 ha modificato l’articolo 73, comma 3, D.P.R. 633/1972, prevedendo che “l’ente o società commerciale controllante comunica all’Agenzia delle entrate l’esercizio dell’opzione per la predetta procedura di versamento con la dichiarazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto presentata nell’anno solare a decorrere dal quale intende esercitare l’opzione”.

In altri termini, con la disposizione in esame, il Legislatore:

  • ha confermato che la volontà di avvalersi dell’Iva di gruppo deve essere comunicata esclusivamente dall’ente o società controllante;
  • ha inteso semplificare gli adempimenti formali volti a comunicare l’esercizio dell’opzione per l’Iva di gruppo, che deve essere manifestato in sede di dichiarazione Iva annuale presentata nell’anno a decorrere dal quale si intende applicare il regime.

Tale nuova modalità di opzione è stata resa possibile già per l’anno 2017, con l’istituzione nel modello di dichiarazione IVA2017 relativo all’anno 2016 del quadro VG (“Adesione al regime previsto per le società controllanti e controllate”). A tal riguardo va segnalato che l’Agenzia delle entrate, tenendo conto del fatto che per il periodo d’imposta 2017 le società controllanti potevano aver presentato, prima dell’approvazione del modello IVA/2017 (avvenuta il 16 gennaio 2017), il modello IVA 26, ha reso noto con il comunicato stampa del 10 febbraio 2017 che sono considerate valide anche le comunicazioni dell’opzione per il 2017 effettuate con tale ultimo modello.

Per il 2018, invece, l’unica modalità di opzione è stata la compilazione del quadro VG del modello di dichiarazione IVA2018 il cui termine di presentazione è scaduto lo scorso 30 aprile 2018.

Con il D.M. 13 febbraio 2017, attuativo delle previsioni contenute nella Legge di Bilancio 2017, è stato previsto che ogni variazione dei dati relativi alle società controllate intervenuta nel corso dell’anno deve essere comunicata all’Agenzia delle entrate entro 30 giorni con il modello individuato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

Con il citato comunicato stampa del 10 febbraio 2017, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che tali variazioni potranno essere comunicate continuando ad utilizzare, solo a tale fine, il modello IVA 26.

 

Remissione in bonis anche per le opzioni effettuate in dichiarazione

Con l’articolo 7-quater, comma 29, D.L. 193/2016 il Legislatore ha esplicitamente previsto che per l’esercizio delle opzioni che devono essere comunicate con la dichiarazione dei redditi da presentare nel corso del primo periodo di valenza del regime opzionale resta fermo quanto stabilito dall’articolo 2, comma 1, D.L. 16/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 44/2012 (provvedimento che ha introdotto l’istituto della remissione in bonis).

In pratica quindi viene confermata l’applicazione dell’istituto della c.d. “remissione in bonis” anche per i descritti casi nei quali l’opzione viene esercitata preventivamente nel modello di dichiarazione.

 

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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