Vengono definiti “esportatori abituali” i contribuenti che nell’anno precedente o nei 12 mesi precedenti hanno effettuato esportazioni e/o operazioni assimilate per un ammontare superiore al 10% del proprio volume d’affari: dal 1° gennaio 2020, quindi, i soggetti passivi Iva che operano con l’estero potranno acquistare beni e/o servizi senza l’applicazione dell’Iva nel limite di un importo (cosiddetto “plafond”) corrispondente al totale delle esportazioni e/o operazioni assimilate registrate nel 2019 o nei 12 mesi precedenti. 

L’articolo 12-septies, D.L. 34/2019 convertito con modificazioni dalla L. 58/2019 (cosiddetto Decreto Crescita) ha introdotto importanti semplificazioni con decorrenza dal 1° gennaio 2020:

  • la dichiarazione di intento non dovrà più essere annotata in alcun registro, sia da parte del fornitore sia da parte del cliente;
  • non vi sarà più obbligo di consegna al fornitore della dichiarazione di intento unitamente alla ricevuta di presentazione della stessa all’Agenzia delle entrate;
  • gli estremi del protocollo telematico rilasciato dall’Agenzia dovranno essere obbligatoriamente riportati sulle fatture emesse (solo la prassi doganale impone l’obbligo da parte dell’importatore di riportare gli estremi nel campo 44 del DAU).

Accanto alle richiamate semplificazioni le modifiche intervengono anche sotto il profilo sanzionatorio, portando da fissa (da 250 a 2.000 euro) a proporzionale (dal 100% al 200% dell’imposta) la sanzione prevista per chi applica il regime di non imponibilità senza aver prima riscontrato per via telematica l’avvenuta trasmissione della dichiarazione all’Agenzia delle entrate. Le nuove misure sanzionatorie troveranno applicazione in relazione alle violazioni commesse a partire dal 1° gennaio 2020.

L’attuazione delle richiamate disposizioni è affidata, secondo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo 12-septies, a un provvedimento direttoriale che doveva essere pubblicato entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione, avvenuta lo scorso 29 giugno 2019.

Essendo oramai trascorso detto termine, ed essendo oramai a ridotto della entrata in vigore delle nuove disposizioni, è auspicabile la rapida emanazione del provvedimento che dovrà verosimilmente aggiornare la modulistica e le relative istruzioni approvate con il precedente provvedimento direttoriale del 2 dicembre 2016.

Considerato che, di prassi, gli esportatori abituali trasmettono telematicamente la dichiarazione telematica negli ultimi giorni dell’anno che precede la sua efficacia (al fine di poter poi richiedere l’applicazione del previsto regime di imponibilità alle operazioni ricevute), si consiglia comunque di attendere l’approvazione della nuova dichiarazione e relative istruzioni che recepiranno le descritte modifiche. 

Sarà cura dello Studio informare la clientela sui contenuti del nuovo Provvedimento non appena pubblicato.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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