Il comma 3-bis dell’articolo 1, D.Lgs. 127/2015 prevede che tutti i soggetti passivi Iva indicati nel precedente comma 3 (e, dunque, quelli “residenti o stabiliti nel territorio dello Stato”) devono trasmettere “telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3”.

Si tenga presente che i soggetti esteri cosiddetti “identificati”, e cioè coloro che hanno nominato un rappresentante fiscale in Italia o si sono identificati direttamente in Italia vanno considerati come soggetti “non stabiliti”. Al contrario, i soggetti esteri che hanno in Italia una stabile organizzazione sono considerati al pari dei soggetti passivi nazionali e quindi “stabiliti in Italia”.

Termini per l’invio dei dati

Per quanto riguarda i termini entro i quali effettuare la trasmissione telematica, sempre il comma 3-bis dell’articolo 1, D.Lgs. 127/2015 prevede che “la trasmissione telematica è effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione”.

Con il D.P.C.M. datato 27 febbraio 2019 è stato disposto il differimento al 30 aprile 2019 del termine entro il quale effettuare l’invio telematico dei dati in esame relativamente alle operazioni dei mesi di gennaio e febbraio 2019, tenendo anche conto che sempre il 30 aprile 2019 rappresenta il termine “a regime” entro il quale inviare l’“esterometro” relativo alle operazioni del mese di marzo.

Si tenga, infine presente che in relazione ai soggetti passivi Iva che facilitano, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, il citato D.P.C.M. fissa al 31 maggio 2019 il termine per l’invio all’Agenzia delle entrate dell’esterometro relativo ai mesi di marzo e aprile 2019.

Ambito soggettivo

Sono quindi tenuti ad assolvere all’adempimento dell’esterometro tutti i soggetti passivi Iva italiani (sia in qualità di cedenti/prestatori che di acquirenti/committenti) di cui al comma 3 del citato articolo 1, D.Lgs. 127/2015, norma che individua i soggetti tenuti alla fatturazione elettronica dallo scorso 1° gennaio 2019.

Il richiamo ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 3, D.Lgs. 127/2015 comporta peraltro che sono esonerati dall’obbligo di presentazione dello spesometro estero:

  • i contribuenti minimi e forfetari;

  • i produttori agricoli in regime di esonero ai sensi dell’articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972;

  • i soggetti in regime forfetario di cui alla L. 398/1991 che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito proventi commerciali non superiori a 65.000 euro.

Sulla base delle indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate (si veda da ultimo la risposta n. 85 del 27 marzo 2019) si deve poi tenere presente che ai fini dell’adempimento telematico è rilevante soltanto la circostanza che la controparte del soggetto passivo Iva italiano (cedente/prestatore o acquirente/committente) non sia stabilita in Italia, indipendentemente dalla natura della stessa (non rileva cioè il fatto che il soggetto estero sia o meno un soggetto passivo Iva).

Di conseguenza, anche il soggetto estero che risulti “identificato” in Italia (che come detto deve ritenersi “non stabilito”), non è obbligato né ad emettere né a ricevere fatture elettroniche.

Ambito oggettivo

Dal punto di vista oggettivo si evidenzia che non è significativo il fatto che l’operazione sia o meno rilevante ai fini Iva nel territorio nazionale (l’invio della comunicazione va quindi effettuato a prescindere dal fatto che, in applicazione degli articoli da 7 a 7-septies, D.P.R. 633/1972, l’operazione risulti territorialmente rilevante in Italia ovvero in altro Stato UE/extra UE).

Sotto il profilo delle esclusioni oggettive va altresì tenuto presente che non vanno inserite nell’esterometro le operazioni:

  • per le quali viene emessa bolletta doganale;

  • poste in essere con il soggetto estero per le quali viene emessa fattura elettronica che transita attraverso il sistema di interscambio (SdI) utilizzando il codice destinatario “XXXXXXX”.

In relazione a quest’ultimo punto si tenga presente che, come precisato dall’Agenzia delle entrate nella faq n. 30 del 27 novembre 2018, qualora l’operatore Iva residente o “stabilito” decida di emettere la fattura elettronica nei confronti dell’operatore Iva estero “identificato”, riportando in fattura il numero di partita Iva italiano di quest’ultimo, sarà possibile inviare allo SdI il file della fattura elettronica inserendo quale codice destinatario il valore “0000000” (e non le sette X), a meno che il cliente estero identificato in Italia non gli comunichi uno specifico indirizzo telematico (pec o codice destinatario).

Fatture emesse a turisti extra UE (applicazione Otello)

Per le fatture cosiddette “tax free” inviate tramite la piattaforma OTELLO non occorre spedire anche l’esterometro e non occorre nemmeno trasmettere nuovamente la fattura elettronica allo SdI. Nella sezione “Consultazione–Fatture elettroniche e altri dati Iva” sono riportate anche le fatture “tax free shopping” emesse dall’operatore Iva residente o stabilito in Italia.

Contenuto dell’esterometro

Formano oggetto di comunicazione i dati delle cessioni di beni/prestazioni di servizi effettuate/ricevute verso/da soggetti non stabiliti in Italia.

Nello specifico, come evidenziato dall’Agenzia delle entrate nel provvedimento del 30 aprile 2018 vanno comunicate le seguenti informazioni:

  • dati identificativi del cedente/prestatore;

  • dati identificativi dell’acquirente/committente;

  • data del documento comprovante l’operazione;

  • data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);

  • numero del documento, base imponibile, aliquota Iva e imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’applicazione dell’imposta, tipologia (“natura”) dell’operazione.

Come previsto per lo spesometro, adempimento in vigore fino al periodo d’imposta 2018, la “natura” dell’operazione va indicata, in alternativa all’imposta, nel caso in cui in fattura non sia applicata o esposta l’Iva.

Le codifiche da utilizzare per la compilazione dell’esterometro, sia per quanto riguarda la “tipologia documento” che la “natura operazione”, sono le medesime già utilizzate per la compilazione dello spesometro.

Sanzioni

Dal punto di vista delle sanzioni, l’articolo 11, comma 2-quater, D.Lgs. 471/1997 prevede che in caso di omessa trasmissione o trasmissione di dati incompleti e/o inesatti è applicabile la sanzione di 2 euro per ciascuna fattura, nel limite di 1.000 euro per ciascun trimestre.

La sanzione viene ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nello stesso termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

In caso di reiterate violazioni non risulta applicabile il cumulo giuridico previsto dall’articolo 12, D.Lgs. 472/1997.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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