Con la Finanziaria del 2008 viene introdotto un nuovo regime dei contribuenti minimi (persone fisiche esercenti imprese, arti o professioni) definito estremamente vantaggioso dall’Amministrazione Finanziaria stessa, ma che alla prova dei fatti presenta numerose complessità ed oneri aggiuntivi per i contribuenti. Vediamone brevemente le caratteristiche fondamentali. 

Riferimenti normativi

  •   Art. 1 commi 96 – 117 Legge Finanziaria per il 2008;
  •  Circolare 73/E del 21/12/2007. 

Requisiti

 Possono essere definiti “contribuenti minimi ex  art. 1 commi 96 – 117 Legge Finanziaria per il 2008” i soggetti che nell’anno solare precedente:

  •  hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a € 30.000;
  •  non hanno effettuato cessioni all’esportazione ed operazioni assimilate (anche ad esportatori abituali);
  •  non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori, né erogato utili ad associati in partecipazione di solo lavoro;
  •  nel triennio precedente, non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di leasing, per un ammontare complessivo superiore a € 15.000. 

Non sono considerati contribuenti minimi: 

  •  le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto;
  •  i soggetti non residenti;
  •  i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati, di terreni e di mezzi di trasporto nuovi;
  •  gli esercenti attività d’impresa o arti e professioni in forma individuale che contestualmente ricevono redditi per trasparenza da altri soggetti. 

Caratteristiche principali

 

IVA

I contribuenti minimi non addebitano l’Iva né detraggono l’imposta sugli acquisti; se effettuano acquisti intracomunitari o operazioni in reverse charge, integrano la fattura e versano la relativa imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.L’applicazione del regime comporta la rettifica della detrazione nella dichiarazione Iva del periodo precedente a quello di avvio del regime; il versamento è effettuato in un’unica soluzione, ovvero in cinque rate annuali di pari importo senza applicazione degli interessi. 

IRAP

I contribuenti minimi sono esenti dall’Irap. 

IRPEF

 Il reddito di impresa o di lavoro autonomo è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo di imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività di impresa o dell’arte o della professione; concorrono, altresì, alla formazione del reddito le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all’impresa o all’esercizio di arti o professioni, così come le sopravvenienze attive e passive.Sul reddito si applica un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali pari al 20%, senza possibilità di effettuare le ordinarie deduzioni/detrazioni per lavoro autonomo, per familiari a carico, per spese mediche, assicurative o sui mutui, né altre forme di detrazione/deduzione tipiche dei regimi ordinari. 

INPS

I contribuenti minimi mantengono la soggettività passiva previdenziale e possono dedurre i contributi obbligatori per legge.  

Adempimenti contabili e fiscali

Dal punto di vista degli obblighi amministrativo – contabili, fermo restando l’obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi, i contribuenti minimi sono esonerati dagli obblighi di registrazione e ditenuta delle scritture contabili, mentre presentano la dichiarazione dei redditi.Il regime cessa di avere applicazione dall’anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni di accesso; diversamente, il regime cessa di avere applicazione dall’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti superano il limite di € 45.000; in tal caso, gli adempimenti ordinari debbono essere immediatamente ripristinati.I contribuenti minimi sono esclusi dall’applicazione degli studi di settore. 

Alcune riflessioni sul nuovo regime

 

La caratteristica fondamentale che emerge è quella della “scomparsa” dell’IVA per il nuovo contribuente minimo, ma attenzione: solo dell’IVA sulle vendite, mentre l’IVA sugli acquisti continuerà ad essere versata ai fornitori, perdendo però la possibilità di alcuna detrazione.

 Di fatto, l’eliminazione dell’IVA sulle vendite ha un impatto nullo per sui risparmi del contribuente (in quanto com’è noto l’IVA è soltanto una “partita di giro”: viene addebitata in fattura, il cliente la versa al contribuente il quale la riversa allo Stato, senza sostenere alcun onere), mentre la previsione dell’indetraibilità dell’IVA sugli acquisti ha un impatto negativo notevole: infatti tutti gli acquisti sostenuti vengono automaticamente “maggiorati” dell’aliquota dell’IVA prevista (che nella maggior parte dei casi ammonta al 20%) e costituisce un maggior costo per il contribuente, in quanto non può detrarsi tale IVA sugli acquisti. Conseguentemente questa IVA pagata sugli acquisti non costituisce più una semplice “partita di giro”, ma rappresenta un costo aggiuntivo (molto spesso del 20%!) che verrà automaticamente riflesso nel costo finale del prodotto o del servizio che verrà fornito al cliente finale: i margini sulle vendite, infatti, vengono drasticamente ridotti a causa del maggior costo rappresentato dall’IVA sugli acquisti, e di conseguenza il prezzo finale di ciò che viene offerto sarà notevolmente maggiorato per poter raggiungere un minimo di margine.Con la conseguenza che:

  • se si lavora per operatori professionali (si pensi ad esempio a chi commercia in beni di consumo per l’informatica, o in servizi per le imprese) il prezzo non sarà concorrenziale, perché notevolmente più elevato rispetto a chi è in regime “ordinario”;
  •  se invece si offrono i propri prodotti/servizi ai privati, il prezzo finale sarà molto simile a quello di chi opera in regime “ordinario”. 

Dal punto di vista IRPEF, invece, l’imposta sostitutiva del 20% non consente di beneficiare delle detrazioni per spese mediche, ristrutturazioni, mutui, e altri oneri sostenuti nell’anno; né di beneficiare delle detrazioni/deduzioni per lavoro autonomo di cui invece continuano a godere i regimi “ordinari”. Ciò ha un notevole impatto sul valore finale delle imposte da versare, soprattutto per chi ha familiari a carico o altri benefici.L’aggravio per il contribuente emerge chiaramente soprattutto in relazione al precedente regime semplificato per le nuove attività di lavoro autonomo ed imprenditoriali, dove veniva prevista un’imposta sostitutiva del 10%, contro l’attuale 20%. Non da ultimo, inoltre, bisogna tener conto delle notevoli complessità amministrative e burocratiche che questo regime introduce:

  • le numerose clausole da rispettare per poter accedere al regime,
  • le stringenti limitazioni da osservare per non decadere dal regime (tra le tante: non sottoscrivere contratti di leasing per più di 15mila euro, non acquistare beni strumentali per cifre maggiori a quest’ultima, non avvalersi di collaboratori, ecc.),
  • le complicazioni che sorgerebbero nel caso di decadenza dal regime stesso,
  • gli adempimenti burocratici e fiscali per chi comunque effettua acquisti da fornitori esteri,
  • la necessità di compilare le dichiarazioni dei redditi e gli altri moduli fiscali previsti dalla normativa (con aggiunta di particolarità specifiche di questo nuovo regime), rendono di fatto d’obbligo avvalersi di un consulente fiscale, ancor più necessario in questo caso rispetto al meno complicato regime “ordinario”. 

Il nuovo regime dei minimi è di fatto burocraticamente più complesso del regime ordinario, comportando maggiori operazioni di monitoraggio dell’attività e di consulenza da parte del commercialista mentre   il basso livello di fatturato previsto (non più di 30mila euro), rendeva già di per sé limitati gli adempimenti di chi opera in regime ordinario.

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