La Legge di stabilità 2016 ha modificato alcuni aspetti del regime forfettario. Le modifiche apportate riguardano i seguenti aspetti:

  • innalzamento dei limiti di ricavi/compensi per l’applicazione del regime,
  • modifica del regime start-up per chi intraprende una nuova attività;
  • modifica dell’agevolazione contributiva per i soggetti forfetari.

Illustriamo qui di seguito le novità del regime forfettario:

1) Vengono alzate le soglie di ricavi e compensi da ragguagliare che non devono essere superate per poter aderire. Le soglie sono state innalzate (come si può vedere nella tabella sottostante) di 10.000 euro per tutte le categorie ad eccezione delle attività professionali (soglia innalzata di 15.000).

  1. Se il contribuente esercita 2 attività con 2 diversi codici ATECO Bisogna far riferimento al limite più elevato dei ricavi e compensi relativi a tali codici;
Settore Codice ATECO VECCHIA SOGLIA NUOVA SOGLIA % REDDITIVITA’
Industrie alimentari e delle bevande (10-11) 35.000€ 45.000€ 40%
Commercio all’ingrosso e al dettaglio 45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9 40.000€ 50.000€ 40%
Commercio ambulante e di prodotti alimentari e bevande 47.81 30.000€ 40.000€ 40%
Commercio ambulante di altri prodotti 47.82 – 47.89 20.000€ 30.000€ 54%
Costruzioni e attività immobiliari (41 – 42 – 43) – (68) 15.000€ 25.000€ 86%
Intermediari del commercio 46.1 15.000€ 25.000€ 62%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione (55 – 56) 40.000€ 50.000€ 40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi (64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88) 15.000€ 30.000€ 78%
Altre attività economiche (01 – 02 – 03) – (05 – 06 – 07 – 08 – 09) – (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 –32 – 33) – (35) – (36 – 37 – 38 – 39) – (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) – (84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99) 20.000€ 30.000€ 67%

 

2) aver sostenuto spese per l’acquisizione di lavoro per importi complessivamente non superiori a 5.000 € lordi a titolo di lavoro dipendente, co.co.pro., lavoro accessorio, associazione in partecipazione;3) il costo complessivo al lordo degli ammortamenti dei beni strumentali al 31/12/2015 non deve essere superiore a 20.000 €. Non vengono considerati i beni il cui costo unitario non superi € 516,46, mentre I beni promiscui vengono considerati al 50%;4) viene abrogate la lettera d) della L.190/2014 comma 54 che limitava l’accesso al nuovo regime ai contribuenti che possedevano in prevalenza redditi di lavoro dipendente e assimilato rispetto ai redditi d’impresa o arte e professione, né si considera più il limite dei 20000 €. al di sotto del quale non occorreva verificare tale prevalenza. La nuova soglia da considerare è quella di 30.000 € (introdotta con la nuova lettera d-bis). I contribuenti che percepiscono tali redditi superiori a 30.000 € non possono aderire al regime dei forfettari.

Attenzione particolare riguarda l’età del contribuente in quanto per aderire a tale regime non è più rilevante (prima il limite era di 35anni).

A partire dal 1/1/2016 l’unico regime agevolato per le persone fisiche che intraprendono un’attività d’impresa o arte e professione è il regime forfettario . Quindi chi inizia una nuova attività nel 2016 e possiede i requisiti previsti, può adottare il regime forfetario di durata quinquennale e con aliquota agevolata al 5% (anziché 15%).

2.1 Chi non può aderire al regime dei forfettari

Non possono aderire al nuovo regime forfettario i soggetti che:

  • si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
  • non sono residenti (ad esclusione dei soggetti residenti in uno Stato UE o Stati dello See che assicurino un adeguato scambio di informazioni);
  • effettuano in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati, terreni edificabili esenti da IVA e di mezzi di trasporto nuovi verso altri Stati membri;
  • che hanno una partecipazione in società di persone o associazioni o Srl in trasparenza.

Il regime forfettario è un regime naturale quindi al ricorrere dei requisiti e al non verificarsi dei requisiti negativi, i contribuenti accedono o transitano (se già forfettari nel 2015) automaticamente al nuovo regime.

2.2 Caratteristiche del regime forfettario

Di seguito le caratteristiche per chi si avvale di tale regime forfettario :

  • principio di cassa;
  • imposta sostitutiva 15% sulla % stabilita;
  • non si considerano i costi;
  • non va applicata l’Iva sulle fatture vendita
  • non vi sono ritenute, né subite, né effettuate;
  • non si può detrarre l’Iva sugli acquisti;
  • i contributi previdenziali sono l’unico onere deducibile.
  • riduzione dell’aliquota al 5% per chi inizia l’attività e per i 4 esercizi successivi.

Se si perde un requisito si esce dall’anno successivo.

Chi aderisce al regime forfettario inoltre non è tenuto ai seguenti adempimenti:

  • tenuta della contabilità e registrazioni: solo numerazione e conservazione;
  • liquidazioni, versamenti e dichiarazione Iva;
  • studi di settore/parametri;
  • dichiarazione Irap;
  • spesometro.

2.3 Calcolo del reddito

Ai fini delle imposte dirette, il reddito imponibile del nuovo regime forfettario si ottiene applicando ai ricavi/compensi un coefficiente di redditività differenziato a seconda del codice ATECO (vedi tabella sopra), che contraddistingue l’attività esercitata senza tener conto delle spese che si sono sostenute nell’anno. Diversamente da quanto avveniva in precedenza, il reddito non è più calcolato come differenza tra componenti positivi e negativi. Una volta determinato il reddito imponibile, si scomputano i contributi previdenziali versati in base alla legge. L’eventuale eccedenza che non ha trovato capienza nel reddito può essere portata in diminuzione dal reddito complessivo come onere deducibile. Il reddito che viene determinato è soggetto ad un’imposta pari al 15%, sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali, nonché dell’IRAP.

Per favorire l’avvio di nuove iniziative produttive, l’aliquota sostitutiva del regime forfettario agevolato viene ridotta dal 15 al 5% per i primi 5 anni di attività.

Per beneficiare dell’aliquota ridotta è necessario il verificarsi dei seguenti requisiti:

  • il contribuente non ha esercitato, nei 3 anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
  • l’attività da esercitare non costituisca, prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente / autonomo, escluso il caso in della pratica obbligatoria;
  • qualora l’attività sia il proseguimento di un’attività esercitata da un altro soggetto, l’ammontare dei ricavi / compensi realizzati nell’esercizio precedente non deve superare i limiti di ricavi / compensi previsti per il regime forfetario.

Potranno avvantaggiarsi di questa condizione non solo coloro che aprono una nuova attività nel 2016, ma anche coloro che l’hanno iniziata nel 2015. Con la distinzione che i forfettari nati nel 2015 hanno una riduzione dell’aliquota al 5% dal 2016 al 2019 mentre per i forfettari del 2016 l’aliquota ridotta si applica dal 2016 al 2020.

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