Scadenza bando: 30 dicembre 2019.

La Regione Friuli Venezia Giulia eroga contributi in conto capitale alle imprese turistiche al fine di ottenere l’incremento e il miglioramento delle strutture ricettive alberghiere, delle strutture ricettive all’aria aperta, delle case e appartamenti per vacanze (LR 2/2002, art. 156).

BENEFICIARI

Possono beneficiare dei contributi previsti dal presente regolamento i titolari di strutture ricettive turistiche esercitate in forma di impresa turistica rientrante nei parametri dimensionali previsti dalla vigente normativa in materia di definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, che realizzano le iniziative previste.

  • Possono beneficiare degli incentivi disciplinati dal presente regolamento a favore dei pubblici esercizi le imprese turistiche per gli esercizi annessi alle strutture ricettive.

REQUISITI

Per l’ammissibilità a contributo le imprese richiedenti devono possedere al momento della presentazione della domanda i seguenti requisiti:

  • a) essere iscritte nel Registro delle imprese della Camera di commercio competente per territorio, oppure avere effettuato la comunicazione unica di cui all’articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 2 aprile 2007, n. 40 (Misure urgenti per la tutela dei
    consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell’istruzione tecnicoprofessionale e la rottamazione di autoveicoli);
  • b) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria.

TERRITORIALITA’

Possono beneficiare dei contributi le imprese aventi la sede legale al di fuori della regione purché l’iniziativa oggetto dell’incentivo riguardi un’unità locale presente sul territorio regionale.

ESCLUSIONI

Non possono beneficiare dei contributi le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo
11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).

REGIME DI AIUTO

AIUTI «DE MINIMIS» AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013 1.

Gli incentivi di cui al presente regolamento sono concessi in applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato in GUUE serie L n. 352 del 24 dicembre 2013. 2.

AI SENSI DELL’ARTICOLO 3 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013:

  • a) l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa o ad una medesima “impresa unica”, non può superare 200.000,00 euro nell’arco di tre esercizi finanziari;
  • b) l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa o ad una medesima “impresa unica” che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare 100.000,00 euro nell’arco di tre esercizi finanziari.

ESCLUSIONI

Non possono beneficiare dei contributi le imprese che rientrano nei casi di esclusione dall’applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013.

CONTRIBUTO

La misura del contributo è del 50 per cento della spesa ammissibile per le strutture ricettive alberghiere e del 40 per cento della spesa ammissibile per le restanti strutture ricettive turistiche,

entro i seguenti limiti:

  • a) importo minimo della spesa ammissibile pari a 20.000,00 euro;
  • b) importo massimo della spesa ammissibile pari a 400.000,00 euro.

INIZIATIVE FINANZIABILI

SONO FINANZIABILI LE SEGUENTI INIZIATIVE:

  • a) lavori di ampliamento, di ristrutturazione, di ammodernamento e di straordinaria manutenzione di strutture ricettive turistiche esistenti;
  • b) lavori di ristrutturazione e di straordinaria manutenzione di edifici da destinare all’esercizio di struttura ricettiva turistica;
  • c) acquisto di arredi e attrezzature nuovi di fabbrica per un importo minimo della spesa ammissibile pari a 10.000,00 euro;
  • d) realizzazione di parcheggi con almeno tre posti auto, anche mediante l’acquisto di immobili, a servizio delle strutture ricettive alberghiere;

Le iniziative di cui al comma 1, lettere a), b) e c), possono riguardare anche l’esercizio di somministrazione annesso alla struttura ricettiva, purché facenti parte di un programma d’investimento riguardante l’intera struttura ricettiva.

SPESE AMMISSIBILI

PER I LAVORI DI CUI ALL’ARTICOLO 7, COMMA 1, LETTERE A), B) E C), SONO AMMISSIBILI:

  • a) le spese per l’esecuzione dei lavori;
  • b) gli oneri per le spese generali e di collaudo di cui all’articolo 56, comma 2, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

PER LA REALIZZAZIONE DEI PARCHEGGI DI CUI ALL’ARTICOLO 7, COMMA 1, LETTERA D), SONO AMMISSIBILI:

  • a) le spese e gli oneri di cui al comma 1;
  • b) il prezzo d’acquisto di immobili, inclusi i terreni.

Non sono in ogni caso ammissibili le spese relative a interventi privi del titolo edilizio ove richiesto ai sensi delle leggi regionali in materia di edilizia.

Le spese di cui ai commi 1 e 2 sono ammissibili anche in relazione a immobili sui quali il soggetto richiedente ha un titolo di godimento diverso da un diritto reale, purché sussista formale autorizzazione del proprietario dell’immobile e la durata del titolo di godimento sia tale da consentire il rispetto degli obblighi e dei vincoli.

  • Per l’acquisto di arredi e attrezzature di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c), sono ammissibili oltre alle spese di acquisto delle attrezzature e degli arredi anche quelle per l’eventuale trasporto e montaggio.
  • Non sono ammissibili le spese riguardanti beni soggetti a facile usura, quali biancheria, stoviglie e materiali di consumo.
  • Le spese ammissibili si intendono al netto di imposte e di spese notarili.

Sono altresì ammesse a contributo le spese connesse all’attività di certificazione della spesa, di cui all’articolo 16, comma 3, nel limite massimo di 1.000,00 euro.

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