Il prossimo 30 novembre 2015 scade il versamento del secondo acconto delle imposte dirette IRPEF, IRES, IRAP dovuto per il periodo di imposta 2015. Di seguito riepiloghiamo le caratteristiche e gli adempimenti relativi.

 I metodi per il calcolo degli acconti

L’acconto dovuto dai contribuenti può essere determinato con due differenti metodologie:

  1. metodo storico: il versamento si determina applicando una percentuale alle imposte determinate per il precedente anno 2014;
  2. metodo previsionale: il versamento dovuto può essere ridotto ove si ritenga che le imposte dovute per l’anno 2015 siano inferiori rispetto a quelle del precedente esercizio. Ovviamente, se il conteggio si dovesse rivelare errato, l’Agenzia potrà irrogare le sanzioni nella misura del 30% (ridotto al 10% se viene pagato l’avviso bonario), salvo non si provveda a rimediare con l’istituto del ravvedimento operoso.

Di norma lo Studio provvede a conteggiare gli acconti con il metodo storico, salvo il caso in cui il Cliente intenda richiedere il ricalcolo.

 Gli acconti Irpef

La misura degli acconti Irpef è fissata al 100% dell’imposta netta del 2014, l’imposta netta corrisponde al rigo “differenza” del quadro RN del modello Unico 2015. Il totale in tal modo determinato è suddiviso in due quote, il 40% versato a partire dal mese di giugno con eventuale rateazione e il residuo 60% dovuto nel mese di novembre.

Gli acconti Ires

La misura degli acconti Ires è fissata al 100% dell’imposta netta del 2014, rigo “Ires dovuta o differenza a favore del contribuente” del modello Unico 2015, tale totale va suddiviso in due quote, il 40% da pagarsi, con eventuale rateazione, a partire dal mese di giugno ed il residuo 60% dovuto nel mese di novembre.

Gli acconti Irap

Le regole per il versamento degli acconti del tributo regionale seguono quelle previste per il tributo dovuto dal contribuente. Quindi sia per i soggetti Irpef che per quelli Ires la misura dell’acconto è fissata al 100% dell’imposta netta del 2014, rigo “Irap dovuta o differenza a favore del contribuente” del modello Unico 2015.

Cedolare secca

La cedolare secca segue le regole dettate in tema di saldo e acconti Irpef, cambia la misura dell’acconto che per la cedolare risulta essere pari al 95% dell’imposta dovuta nell’anno precedente.

In particolare si rammenta che non sono obbligati al versamento dell’acconto 2015 sulla cedolare secca i contribuenti che nel corso dell’anno decidono, con riferimento al reddito dei propri immobili, di passare dal regime della cedolare secca alla tassazione ordinaria e viceversa.

Ricordiamo inoltre che, limitatamente al quadriennio 2014/2017, i contribuenti che applicano la cedolare secca su contratti a canone convenzionato applicano la aliquota del 10%. Tale aliquota verrà innalzata da gennaio 2018 alla misura del 15%.

 Gli acconti per gli altri tributi da dichiarazione

I contribuenti sono chiamati al versamento anche di tributi differenti da quelli sopra richiamati, in relazione ai quali, solitamente, si utilizzano le medesime regole previste per il pagamento delle imposte dirette.

Compensazione

Dal 2014 il limite massimo dei crediti di imposta che possono essere chiesti a rimborso o compensati ordinariamente mediante modello F24 è pari ad € 700.000,00 per ciascun anno solare; il contribuente può avvalersi, a sua scelta:

  • della compensazione orizzontale, compensando crediti e debiti aventi natura diversa nel modello F24;
  • della compensazione verticale, compensando crediti e debiti della stessa natura scegliendo se esporre la compensazione presentando il modello F24 (scelta consigliabile, anche nel caso di F24 “a zero”) ovvero non presentandolo e gestendo la compensazione esclusivamente nel modello di dichiarazione (Irpef, Ires, Iva o Irap).

La Legge di Stabilità 2014 ha esteso anche alla compensazione dei crediti di importo superiore a 15.000 euro relativi alle imposte sui redditi e addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive e all’Irap, l’obbligo di apporre alle relative dichiarazioni il visto di conformità.

In assenza di visto verrà preclusa, per l’eccedenza dei 15.000, la possibilità di operare compensazioni orizzontali. In caso di utilizzo di un credito esistente, ma in assenza di visto di conformità, si applica una sanzione pari al 30%.

Ricordiamo anche che dal 1° ottobre 2014 è stato esteso in modo sensibile l’obbligo di utilizzo del canale telematico per il pagamento dei modelli F24, mantenendo la presentazione cartacea solo in determinate ipotesi, viene introdotto un generalizzato obbligo telematico anche per i soggetti non titolari di partita Iva per cui la presentazione dei modelli F24 potrà avvenire con le sole modalità di seguito descritte:

 

Tipo di F24 Modalità di presentazione
  Regole valide sia per i privati che per i partita Iva
F24 con compensazione a saldo zero   ·       Entratel o Fisconline
Regole nuove per i privati  
F24 con compensazione a debito (indipendentemente dall’importo)   ·       Entratel o Fisconline

·       Home banking convenzionati

F24 senza compensazione a debito

(con saldo finale superiore a € 1.000)

  ·       Entratel o Fisconline

·       Home banking convenzionati

Regola valida solo per i privati  
F24 senza compensazione a debito

(con saldo finale inferiore a € 1.000)

  ·       Libera (anche cartacea)

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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