Il prossimo 30 novembre scade il termine di versamento del secondo acconto delle imposte dirette e dell’Irap dovute per il periodo di imposta 2020.

L’acconto, come di consueto, può essere determinato con due differenti metodologie:

  1. metodo storico: il versamento si determina applicando una percentuale alle imposte determinate per il precedente periodo d’imposta 2019;
  2. metodo previsionale: il versamento dovuto può essere ridotto ove si ritenga che le imposte dovute per il periodo d’imposta 2020 siano inferiori rispetto a quelle del precedente esercizio.

Ovviamente, se il conteggio si dovesse rivelare errato, l’Agenzia delle entrate potrà irrogare le sanzioni nella misura edittale del 30% (ridotto al 10% se viene pagato a seguito della emissione del cosiddetto “avviso bonario”), salvo non si provveda a rimediare con l’istituto del ravvedimento operoso.

 

Lo Studio provvederà a conteggiare gli acconti con il metodo storico, salvo il caso in cui il Cliente intenda richiedere il ricalcolo comunicandocelo a mezzo mail.

 

Contribuenti assoggettati agli Isa (Indicatori sintetici affidabilità)

Si rammenta che con l’articolo 58, D.L. 124/2019, il Legislatore ha disposto un cambiamento delle regole di determinazione degli acconti (Irpef, Ires e Irap) con il metodo storico.

Occorre in primis rilevare che dal punto di vista soggettivo la nuova disposizione normativa non interessa tutti i contribuenti bensì:

  • i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa (con esclusione dei soli contribuenti che presentano la causa di esclusione “3” in quanto dichiarano ricavi o compensi di ammontare superiore a 5.164.569 euro);
  • i soggetti che partecipano, ai sensi degli articoli 5, 115 e 116, Tuir a società, associazioni e imprese assoggettate agli Isa.

Per i citati soggetti la misura dei versamenti a titolo di acconto – complessivamente pari al 100% dell’imposta dovuta per il periodo d’imposta precedente – viene equamente suddivisa al 50% tra primo e secondo acconto.

 

Contribuenti non assoggettati agli Isa (Indicatori sintetici affidabilità)

Per i soggetti diversi da quelli indicati in precedenza, invece, le regole di versamento dell’acconto rimangono invariate e in particolare:

  • la misura degli acconti Irpef è fissata al 100% dell’imposta del periodo di imposta 2019, corrispondente al rigo “differenza” del quadro RN del modello Redditi 2020. Il totale in tal modo determinato è suddiviso in 2 quote, il 40% versato a partire dal 30 giugno con eventuale rateazione e il residuo 60% dovuto in unica soluzione entro il 30 novembre;
  • la misura degli acconti Ires è fissata al 100% dell’imposta del periodo di imposta 2019, rigo “Ires dovuta o differenza a favore del contribuente” del modello Redditi 2020. Il totale va suddiviso in 2 quote, il 40% da versato a partire dal 30 giugno con eventuale rateazione e il residuo 60% dovuto in unica soluzione entro il 30 novembre;
  • le regole per il versamento degli acconti del tributo regionale (Irap) seguono quelle previste per il tributo dovuto dal contribuente. Quindi sia per i soggetti Irpef che per quelli Ires la misura dell’acconto è fissata al 100% dell’imposta del periodo di imposta 2019, rigo “Irap dovuta o differenza a favore del contribuente” del modello Irap 2020, da suddividere in 2 quote con le stesse modalità previste per il tributo dovuto (Irpef o Ires).

 

Rinvio secondo acconto soggetti Isa

L’articolo 98, D.L. 104/2020 (Decreto Agosto) proroga al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda (o unica) rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap, dovuto per il periodo d’imposta 2020.

Tale rinvio non è però generalizzato in quanto viene concesso esclusivamente ai soggetti che:

  • esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa),
  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle finanze (pari a 5.164.569 euro).
  • hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno 2019.

Tale proroga opera anche per contribuenti forfettari e minimi, soggetti che presentano cause di esclusione dagli Isa (a parte quella dimensionale di cui si è detto), soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti e che devono dichiarare redditi “per trasparenza”.

 

Compensazione

Il limite massimo dei crediti di imposta che possono essere chiesti a rimborso o compensati ordinariamente mediante modello F24 è pari a 700.000 euro per ciascun anno solare.

Il contribuente può avvalersi, a sua scelta:

  • della compensazione orizzontale, compensando crediti e debiti aventi natura diversa nel modello F24;
  • della compensazione verticale, compensando crediti e debiti della stessa natura scegliendo se esporre la compensazione presentando il modello F24 (scelta consigliabile, anche nel caso di F24 “a zero”) ovvero non presentandolo e gestendo la compensazione esclusivamente nel modello di dichiarazione (Irpef, Ires o Irap).

 

Visto di conformità

 

Si ricorda che per la compensazione dei crediti di importo complessivo superiore a 5.000 euro relativi alle imposte sui redditi e addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive, all’Iva e all’Irap vige l’obbligo di effettuare i controlli ai fini del rilascio del visto di conformità sul modello dichiarativo.

 

Si ricorda, infine, che ai sensi dell’articolo 31, D.L. 78/2010 è previsto un blocco alla possibilità di utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte erariali qualora il contribuente presenti cartelle iscritte a ruolo scadute di importo superiore a 1.500 euro. In tale caso la compensazione dei crediti torna a essere possibile solo dopo aver provveduto al pagamento o alla rateizzazione dei ruoli scaduti, oppure alla loro compensazione mediante utilizzo di crediti fiscali, da effettuarsi tramite modello di pagamento F24 e utilizzando il codice tributo “RUOL” istituito dalla risoluzione n. 18/E/2011.

 

Esenzione prima rata di acconto Irap

Occorre rammentare una recente interpretazione fornita circa la disposizione (contenuta nel D.L. 34/2020) che ha esonerato i contribuenti dal versamento della prima rata di acconto Irap.

Attraverso la circolare n. 27/E/2020 l’Agenzia ha precisato che dall’imposta dovuta per il 2020, che emergerà dalla dichiarazione Irap 2021, andrà scomputata, oltre alla seconda rata di acconto che sarà effettivamente versata entro il 30 novembre 2020 (ovvero entro il 30 aprile 2021 al verificarsi delle condizioni prima precisate), anche la prima rata, pur se non versata.

Nella circolare richiamata viene precisato che a tal fine va utilizzato il metodo storico, sempre che, con l’applicazione di questo, non si determini un ammontare superiore a quello da corrispondere sulla base dell’imposta effettivamente dovuta per il 2020.

Ad esempio, un contribuente Isa con imposta dovuta per il 2019 pari a 1.000 ha una rata teorica di acconto 2020 di 500 (non versata a giugno in forza dell’esenzione); dovrà invece regolarmente versare una quota di 500 in sede di secondo acconto.

A questo punto gli scenari sono diversi a seconda del fatto che l’imposta complessivamente dovuta sul 2020 si superiore o inferiore a quella dovuta per il 2019:

  • qualora fosse pari, ad esempio, a 1.200, si dovrebbe versare a saldo l’importo di 200 (1.000 – 500 virtuali di primo acconto – 500 versati in secondo acconto);
  • qualora invece fosse pari a 800, occorrerebbe operare un ricalcolo. L’esenzione del primo acconto sarebbe ricalcolata sul 50% di 800, quindi sarebbe pari a 400. A questo punto a saldo vi sarebbe un credito di 100 (800 di imposta dovuta – 400 di acconto virtuale ricalcolato – 500 secondo acconto effettivamente versato).

 

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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