Il prossimo 30 novembre scade il termine di versamento del secondo acconto delle imposte dirette dovuto per il periodo di imposta 2017. L’acconto può essere determinato con due differenti metodologie:

  1. metodo storico: il versamento si determina applicando una percentuale alle imposte determinate per il precedente anno 2016;
  2. metodo previsionale: il versamento dovuto può essere ridotto ove si ritenga che le imposte dovute per l’anno 2017 siano inferiori rispetto a quelle del precedente esercizio. Ovviamente, se il conteggio si dovesse rivelare errato, l’Agenzia potrà irrogare le sanzioni nella misura del 30% (ridotto al 10% se viene pagato a seguito della emissione del cosiddetto “avviso bonario”), salvo non si provveda a rimediare con l’istituto del ravvedimento operoso.

 

Lo Studio provvederà a conteggiare gli acconti con il metodo storico, salvo il caso in cui il Cliente intenda richiedere il ricalcolo : in tal caso sarà necessario inoltrarci apposita comunicazione.

 

In merito al calcolo degli acconti si rammenta che:

  • la misura degli acconti Irpef è fissata al 100% dell’imposta netta del 2016, l’imposta netta corrisponde al rigo “differenza” del quadro RN del modello Redditi 2017. Il totale in tal modo determinato è suddiviso in due quote, il 40% versato a partire dal mese di giugno con eventuale rateazione e il residuo 60% dovuto nel mese di novembre;
  • la misura degli acconti Ires è fissata al 100% dell’imposta netta del 2016, rigo “Ires dovuta o differenza a favore del contribuente” del modello Redditi 2017, tale totale va suddiviso in due quote, il 40% da pagarsi, con eventuale rateazione, a partire dal mese di giugno ed il residuo 60% dovuto nel mese di novembre;
  • le regole per il versamento degli acconti del tributo regionale (Irap) seguono quelle previste per il tributo dovuto dal contribuente. Quindi sia per i soggetti Irpef che per quelli Ires la misura dell’acconto è fissata al 100% dell’imposta netta del 2016, rigo “Irap dovuta o differenza a favore del contribuente” del modello Irap 2017.

 

Cedolare secca

La cedolare secca segue le regole dettate in tema di saldo e acconti Irpef, cambia la misura dell’acconto che per la cedolare risulta essere pari al 95% dell’imposta dovuta nell’anno precedente.

In particolare si rammenta che non sono obbligati al versamento dell’acconto sulla cedolare secca i contribuenti che nel corso dell’anno decidono, con riferimento al reddito dei propri immobili, di passare dal regime della cedolare secca alla tassazione ordinaria e viceversa.

 

Ricordiamo inoltre che, limitatamente al quadriennio 2014/2017, i contribuenti che applicano la cedolare secca su contratti a canone convenzionato applicano la aliquota del 10%. Tale aliquota verrà innalzata da gennaio 2018 alla misura del 15%.

 

Gli acconti per gli altri tributi da dichiarazione

I contribuenti sono chiamati al versamento anche di tributi differenti da quelli sopra richiamati, in relazione ai quali, solitamente, si utilizzano le medesime regole previste per il pagamento delle imposte dirette.

 

Compensazione

Dal 2014 il limite massimo dei crediti di imposta che possono essere chiesti a rimborso o compensati ordinariamente mediante modello F24 è pari a 700.000 euro per ciascun anno solare; il contribuente può avvalersi, a sua scelta:

  • della compensazione orizzontale, compensando crediti e debiti aventi natura diversa nel modello F24;
  • della compensazione verticale, compensando crediti e debiti della stessa natura scegliendo se esporre la compensazione presentando il modello F24 (scelta consigliabile, anche nel caso di F24 “a zero”) ovvero non presentandolo e gestendo la compensazione esclusivamente nel modello di dichiarazione (Irpef, Ires, Iva o Irap).

 

Si ricorda che anche per la compensazione dei crediti di importo superiore a 5.000 euro relativi alle imposte sui redditi e addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive e all’Irap vige l’obbligo di apporre alle relative dichiarazioni il visto di conformità.

 

In assenza di visto verrà preclusa, per l’eccedenza dei 5.000, la possibilità di operare compensazioni orizzontali. In caso di utilizzo di un credito esistente, ma in assenza di visto di conformità, si applica una sanzione pari al 30%.

Infine va sottolineato l’obbligo – in presenza di crediti compensati orizzontalmente – di invio telematico del modello anche per i soggetti non titolari di partita Iva per cui la presentazione dei modelli F24 potrà avvenire con le sole modalità di seguito descritte:

 

 

Tipo di F24

 

Modalità di presentazione

 

  Regole valide sia per i privati che per i partita Iva
F24 con compensazione a saldo zero

 

  Entratel o Fisconline

 

Regole nuove per i titolari di partita Iva  
F24 con compensazione e saldo a debito

 

  Entratel o Fisconline

 

Regola valida solo per i privati  
F24 senza compensazione a debito

(con saldo finale inferiore a 1.000 euro)

  Libera (anche cartacea)
 
F24 con compensazione a debito (indipendentemente dall’importo)   Entratel o Fisconline

Home banking convenzionati

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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