Come già comunicato lo scorso anno, la legge di Bilancio 2017 (L. 232/2016) in attuazione dell’articolo 11, Direttiva 2006/112/CE, ha introdotto nel D.P.R. 633/1972, con i nuovi articoli che vanno da 70-bis a 70-duodecies, la disciplina del “Gruppo Iva” che debutterà nel nostro ordinamento a partire dal prossimo 1° gennaio 2019.

Il recente D.M. Economia e Finanze datato 6 aprile 2018 (pubblicato nella G.U. n. 90 del 18.4.2018), oltre a fornire le disposizioni di attuazione della nuova disciplina, proroga al 15 novembre 2018 il termine per la presentazione della prima dichiarazione di costituzione del Gruppo Iva con effetto dal 1° gennaio 2019.

Vediamo di riepilogare in sintesi, in forma di rappresentazione schematica, i principali contenuti nel citato decreto.

 

Articolo 1 Costituzione I soggetti che presentano i vincoli di carattere finanziario, economico e organizzativo di cui all’articolo 70-ter, D.P.R. 633/1972 possono optare per la costituzione del Gruppo Iva ai sensi del successivo articolo 70-quater. Tali vincoli devono sussistere al momento dell’esercizio dell’opzione per la costituzione del Gruppo Iva e comunque già dal 1° luglio dell’anno precedente a quello in cui ha effetto l’opzione.

Il rappresentante del Gruppo Iva presenta in via telematica la dichiarazione relativa alla costituzione del Gruppo Iva sottoscritta da tutti i partecipanti, con modalità da stabilirsi con provvedimento direttoriale. La stessa dichiarazione va utilizzata per comunicare inclusioni, esclusioni, variazioni, revoche opzioni etc.

Al Gruppo Iva viene attribuito un proprio numero di partita Iva che va riportato nelle dichiarazioni e in ogni altro atto o comunicazione relativi all’applicazione dell’Iva. L’Agenzia delle Entrate renderà disponibili a chiunque le informazioni utili a verificare la validità della partita Iva del Gruppo e i dati dei suoi partecipanti.

Articolo 2

Diritti ed obblighi

Il Gruppo Iva assume obblighi e diritti derivanti dall’applicazione delle disposizioni in materia di Iva con riferimento alle operazioni per le quali l’imposta diventa esigibile o il diritto alla detrazione è esercitabile a partire dalla data in cui ha effetto l’opzione per la costituzione del Gruppo.

Il diritto all’acquisto di beni e servizi senza il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto (lettere di intento) è esercitato dal Gruppo Iva, anche ove maturato dai singoli partecipanti nell’anno antecedente l’ingresso e dai singoli partecipanti a seguito della cessazione del Gruppo Iva, in proporzione alle operazioni, a ciascuno di essi riferibili, che ne hanno costituito il presupposto.

Il Gruppo Iva, per effetto della sua costituzione, applica le disposizioni relative alla rettifica della detrazione con riferimento alla data in cui i beni e i servizi sono stati acquistati dai partecipanti.

Il credito Iva maturato e non utilizzato dal Gruppo Iva prima della cessazione può essere chiesto a rimborso o computato in detrazione dal rappresentante del Gruppo nelle proprie liquidazioni o nella propria dichiarazione annuale.

Articolo 3

Fatturazione e certificazione dei corrispettivi

Operazioni attive: il rappresentante del Gruppo o i partecipanti documentano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi indicando, oltre al numero di partita Iva del Gruppo, anche il codice fiscale del soggetto partecipante che ha realizzato l’operazione.

Operazioni passive: il rappresentante del Gruppo o i partecipanti comunicano ai fornitori la partita Iva del Gruppo e il codice fiscale del singolo acquirente, verificando al momento della ricezione l’indicazione del codice fiscale e provvedendo al suo inserimento ove mancante.

Le operazioni effettuate tra i soggetti partecipanti al Gruppo Iva non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi, restando tuttavia fermo l’obbligo di rilevare tali operazioni nell’ambito delle scritture contabili previste ai fini reddituali.

Articolo 4

Registrazioni, liquidazioni e versamenti

Il rappresentante del Gruppo Iva o i partecipanti effettuano le registrazioni di cui agli articoli 23, 24 e 25, D.P.R. 633/1972 anche mediante l’adozione di appositi registri sezionali ed effettuano le liquidazioni periodiche dell’imposta.

Ai fini del versamento dell’Iva a debito non è ammessa la compensazione “orizzontale” con i crediti relativi ad altre imposte o contributi maturati dai partecipanti al Gruppo e il credito Iva annuale o infrannuale maturato dal Gruppo Iva non può essere utilizzato in compensazione “orizzontale” con i debiti relativi ad altre imposte e contributi dei partecipanti.

Articolo 5

Comunicazioni periodiche e dichiarazioni

Il rappresentante del Gruppo Iva effettua le comunicazioni dei dati delle fatture emesse, ricevute e registrate (Spesometro), nonché la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva e presenta la dichiarazione Iva annuale.
Articolo Rimborsi Iva I rimborsi Iva, in presenza dei presupposti di legge di cui all’articolo 30, D.P.R. 633/72 verificati in capo al Gruppo iva, sono eseguiti a richiesta del rappresentante secondo le disposizioni previste dall’art.38-bis, con le seguenti eccezioni:

– la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prevista per i rimborsi di importo superiore a 30.000 euro deve attestare i requisiti di solidità patrimoniale e di continuità aziendale prendendo a riferimento la sommatoria dei valori di ciascun partecipante al Gruppo Iva nonché il requisito di regolarità contributiva da parte di tutti i componenti del Gruppo Iva;

– per le due situazioni di rischio che obbligano alla garanzia (quindi no ricorso al visto di conformità) nel caso di richieste di crediti a rimborso di importi superiori a 30.000 euro (società costituite da meno di due anni e presenza di rilevanti accertamenti nel biennio precedente) la verifica va effettuata in capo a ciascun partecipante.

L’Iva chiesta a rimborso in sede di dichiarazione annuale è cedibile dal rappresentante del Gruppo Iva su delega dei partecipanti, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e ss, cod. civ.

Articolo 7

Disposizione transitoria

In sede di prima applicazione la dichiarazione per la costituzione del Gruppo Iva ha effetto dall’anno 2019 se presentata entro il 15 novembre 2018, al fine di consentire ai soggetti interessati di valutare le condizioni per l’esercizio di detta opzione.

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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