Nella dichiarazione dei redditi 2019 per il periodo d’imposta 2018 debuttano gli Isa (indici sintetici di affidabilità fiscale), che vanno a sostituire i “vecchi” studi di settore.

Con la recente circolare n. 17/E/2019 l’Agenzia delle entrate, con evidente ritardo, ha fornito le prime indicazioni circa il funzionamento di tali nuovi strumenti.

Peraltro, va evidenziato come gli Isa 2019 siano un vero e proprio “cantiere aperto”, visto che il software è stato ripetutamente modificato (la versione 1.0.7 è stata rilasciata il 30 agosto scorso), ricordando che il provvedimento 9 agosto 2019 (pubblicato il successivo 17 agosto) ha apportato modifiche alle modalità di elaborazione dei dati precalcolati, che potrebbe comportare la necessità per i contribuenti di effettuare un nuovo download dei dati messi a disposizione dall’Agenzia sul relativo cassetto fiscale.

Di seguito si segnalano i principali chiarimenti contenuti nella circolare n. 17/E/2019.

I benefici premiali

Gli Isa presentano poche differenze dal punto di vista compilativo (i modelli Isa sono infatti molto simili ai modelli studi di settore), ma vi sono 2 logiche nuove, di cui occorre tenere conto.

Gli Isa hanno infatti due finalità:

  1. individuare un livello di affidabilità al di sotto del quale stabilire una sorta di “pericolosità fiscale” del contribuente. Infatti, precisa l’Agenzia, i contribuenti che conseguiranno un risultato inferiore o uguale a 6 (questo è il livello prescelto con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate n. 126200 del 10 maggio 2019) rischieranno di finire in liste selettive che dovrebbero guidare le future verifiche dell’Amministrazione finanziaria. Peraltro, gli indici sintetici di affidabilità fiscale sono altresì menzionati nella circolare n. 19/E/2019, dedicata ai controlli, appunto quale elemento che può guidare la selezione dei soggetti da sottoporre a verifica;
  2. attribuire i benefici premiali per i soggetti che conseguono determinati risultati dall’applicazione degli indici. Ai sensi del richiamato provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate n. 126200 del 10 maggio 2019 i benefici vengono attribuiti, in maniera differenziata a seconda del risultato, ai soggetti che conseguono un “voto” complessivo superiore a 8.
Effetti connessi alla posizione del contribuente Voto
Possibilità di compensare il credito imposte dirette del 2018, sino a 20.000 euro, senza visto di conformità 8
Possibilità di compensare il credito Iva del 2019, ovvero quello trimestrale dei modelli TR presentati nel 2020, sino a 50.000 euro senza visto di conformità 8
Possibilità di richiedere a rimborso il credito Iva del 2019, ovvero quello trimestrale dei modelli TR presentati nel 2020, senza visto di conformità o polizza fideiussoria sino a 50.000 euro 8
Riduzione di 1 anno dei termini di controllo (nella circolare n. 17/E/2019 viene precisato che questo beneficio riguarda il solo reddito d’impresa/professionale) 8
Esclusione da accertamenti analitico induttivi 8,5
Esclusione dal regime delle società di comodo 9
Franchigia da accertamento sintetico da redditometro, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di 2 terzi il reddito dichiarato 9

In relazione alle compensazioni (il vantaggio più immediato e concreto tra quelli previsti), va ricordato esattamente quale sia il credito che fruisce del vantaggio, posto che tra dirette e Iva vi è lo slittamento di 1 anno:

  • ai fini Iva il vantaggio interessa la compensazione del credito risultante dalla dichiarazione annuale Iva relativa all’anno d’imposta 2019, nonché la compensazione dei crediti Iva infrannuali maturati nei primi 3 trimestri dell’anno di imposta 2020. Nella circolare n. 17/E/2019 l’Agenzia evidenzia come il vincolo non riguarda l’anno di “competenza”, ma quello di presentazione del modello di compensazione. Quindi, se a marzo 2020 fosse utilizzato in compensazione un credito di annuale 2019 per 50.000 euro senza apposizione del visto, un eventuale credito scaturente dall’istanza TR presentata per il primo trimestre e compensato sempre nel 2020 richiederebbe l’apposizione del visto di conformità;
  • ai fini delle imposte dirette il vantaggio è invece immediato e riguarda la compensazione del credito risultante dalla dichiarazione annuale relativa alle imposte dirette e all’Irap per il periodo d’imposta 2018. In relazione alla soglia di 20.000 euro relativa alle imposte dirette, l’Agenzia richiama la circolare n. 28/E/2014 dove si afferma che il limite superato il quale scatta l’obbligo di apporre il visto di conformità si riferisce alle singole tipologie di credito emergenti dalla dichiarazione. In altri termini, se dalla dichiarazione dei redditi emergono 2 diversi crediti d’imposta, ciascuno dei quali di ammontare inferiore al limite, ma complessivamente di importo superiore alla soglia, questi potranno essere utilizzati in compensazione senza apporre il visto di conformità (in altre parole, il limite di 20.000 euro va riferito al singolo codice tributo da utilizzare in compensazione).

Uno dei chiarimenti di maggiore interesse portati dalla circolare n. 17/E/2019 è la correlazione tra cause di esclusione dall’applicazione degli Isa (stabilite nell’articolo 9-bis, comma 6, D.L. 50/2017, che ricalcano per larghi tratti quelle già in passato previste per l’applicazione degli studi di settore) e la possibilità (o, per meglio dire, impossibilità) di ottenere i benefici premiali; quando si innesca una causa di esclusione, gli Isa non risultano applicabili (peraltro, non devono essere neppure compilati, salvo nel caso delle multi attività, ossia contribuenti che presentano attività secondarie con ricavi complessivamente superiori al 30% dei ricavi complessivi), quindi non se ne può invocare una applicazione facoltativa al fine di ottenere l’utilizzo dei benefici premiali.

CAUSE DI ESCLUSIONE DAGLI ISA
Gli Isa non si applicano:
– a chi ha iniziato o cessato l’attività ovvero non si trova in condizioni di normale svolgimento della stessa
– a chi dichiara ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi Isa (in generale 5.164.569 euro)
– ai contribuenti che si avvalgono del regime forfetario agevolato, previsto dall’articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014 (forfettari), ovvero del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 111/2011 (minimi) e che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari. Tra i soggetti che determinano il reddito in maniera forfettaria, rientrano, precisa l’Agenzia delle entrate nella circolare n. 17/E/2019, le aziende agricole, costituite in forma giuridica di Snc/Sas/Srl, che svolgono in modo esclusivo attività agricola e che optano per la determinazione del reddito ai sensi dell’articolo 32, Tuir a seguito di opzione esercitata ai sensi dell’articolo 1, comma 1093, L. 296/2006
– ai contribuenti che esercitano 2 o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’indice sintetico di affidabilità fiscale relativo all’attività prevalente superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati (multi attività)
– alle società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi
– ai soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa, le attività di “Trasporto con taxi” – codice attività 49.32.10 o di “Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente” – codice attività 49.32.20, di cui all’Isa AG72U
– alle corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui all’ISA AG77U
– dal 2019, ai soggetti del “terzo settore”, quali gli enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa ai sensi dell’articolo 80, D.Lgs. 117/2017, le organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario ai sensi dell’articolo 86, D Lgs. 117/2017, le imprese sociali di cui al D.Lgs. 112/2017

Come evidenziato nella circolare n. 17/E/2019, diversamente da quanto previsto nell’ambito della disciplina di studi di settore e parametri, le situazioni nelle quali si determina un periodo d’imposta di durata inferiore ai 12 mesi è sempre causa di esclusione dall’applicazione della disciplina degli Isa.

Sempre con riferimento ai casi in cui, per le più svariate ragioni, il periodo d’imposta del contribuente si interrompe e, quindi, presenta una durata inferiore ai 12 mesi, l’Agenzia delle entrate fornisce, utili indicazioni. In particolare, vengono considerate le operazioni straordinarie quali trasformazione, scissione e fusione d’azienda, conferimento, cessione e liquidazione.

A queste ipotesi, la recente circolare n. 17/E/2019, con un rimando alla precedente circolare n. 31/E/2008 dettata in tema di studi di settore, richiama anche le situazioni di acquisto o affitto d’azienda, successione o donazione d’azienda, in quanto anch’esse riconducibili a ipotesi di inizio o cessazione attività.

Dati precalcolati

Uno degli elementi caratterizzanti gli Isa rispetto ai precedenti studi di settore è il fatto che il calcolo viene effettuato tenendo in considerazione, oltre ai dati inseriti dal contribuente, anche ulteriori dati precalcolati dall’Agenzia delle entrate in relazione alla posizione di ciascun singolo contribuente (come si è detto, tali dati sono stati modificati con il D.M. 9 agosto 2019, pubblicato in G.U. il successivo 17 agosto). I dati precalcolati devono essere utilizzati dai contribuenti interessati dall’applicazione degli Isa e sono resi disponibili dall’Agenzia delle entrate.

Gran parte degli stessi, laddove risultino non corretti, possono, altresì, essere modificati; in tal caso l’Isa sarà ricalcolato con i dati modificati.

Nella circolare n. 17/E/2019, in relazione alla possibilità di modificare tali dati, si legge: “Nel caso in cui l’Isa venga calcolato dal contribuente senza modificare i dati forniti dall’Agenzia, l’esito dell’applicazione dello stesso sarà ordinariamente non soggetto a contestazioni da parte dell’Agenzia per quanto attiene ai valori delle variabili precalcolate fornite e non modificate.” Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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