Con la Circolare n.13/E del 4 giugno 2014 l’Agenzia delle Entrate è intervenuta per fornire le proprie interpretazioni relativamente al provvedimento di rivalutazione dei beni d’impresa, tema già oggetto di commento nelle precedenti circolari e che presenta poco appeal visto l’elevato costo che comporta per i contribuenti.
Il documento emanato dall’Agenzia è una sorta di “riepilogo” dei chiarimenti già forniti in passato; di seguito si fornisce un quadro sintetico del contenuto della circolare.
Soggetti interessati |
Il richiamo anche ai soggetti Irpef consente di estendere la possibilità di rivalutare i beni d’impresa anche alle imprese in contabilità semplificata |
Soggetti esclusi |
|
Beni rivalutabili | Possono formare oggetto della rivalutazione i seguenti beni:
Sono altresì rivalutabili anche:
Nota bene: per i beni detenuti in locazione finanziaria assume rilievo l’avvenuto riscatto, che deve essere avvenuto entro la data del 31 dicembre 2012 |
Effetti fiscali | Secondo quanto stabilito dall’art. 1, co. 143, della legge n. 147/2013, gli effetti fiscali si producono:
|
Società non operative | La Risoluzione n.101/E/13 (sia pure riferita alla rivalutazione dei beni immobili di cui al D.L. n.185/08, ma le cui conclusioni di rendono applicabili anche alla rivalutazione in commento) ha precisato che:
|
Riserva di rivalutazione | L’ammontare della riserva di rivalutazione deve considerarsi al netto dell’imposta sostitutiva dovuta sulla rivalutazione dei beni stessi. |
Distribuzione riserva di rivalutazione | La distribuzione ai soci comporta i seguenti effetti:
Naturale conseguenza derivante dalla distribuzione della riserva di rivalutazione in sospensione d’imposta è costituito dall’anticipazione degli effetti fiscali della rivalutazione dei beni, ovviamente in misura proporzionale al “quantum” distribuito in caso di distribuzione parziale. |
Affrancamento riserva di rivalutazione | Le imprese che effettuano la rivalutazione dei beni possono altresì procedere, in via facoltativa, all’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione, totalmente o anche in misura parziale. L’operazione avviene tramite il pagamento di un’imposta sostitutiva del 10% |
Base imponibile affrancamento | Secondo quanto precisato dalla Circolare n.18/E/06, e confermato nella Circolare n.13/E, la base imponibile non è costituita dall’importo della riserva, bensì dalla stessa aumentata dell’imposta sostitutiva in precedenza pagata al momento della rivalutazione. |
Effetti fiscali affrancamento | Gli effetti sono differenti a seconda del soggetto che procede all’affrancamento, ed in particolare:
|
Cessione anticipata dei beni | Se prima della data in cui la rivalutazione esplica effetti fiscali, i beni rivalutati dovessero essere ceduti:
|
Rivalutazione ed effetti ACE | Per i soggetti Ires, la riserva di rivalutazione non costituisce incremento patrimoniale rilevante per il calcolo dell’Ace (aumenta tuttavia il patrimonio netto quale limite massimo agevolabile)
Per i soggetti Irpef, la riserva di rivalutazione rientra nella base di calcolo dell’Ace, portando un beneficio diretto in capo al soggetto Irpef pari al 3% dell’importo della riserva stessa |
Categorie omogenee | La rivalutazione deve obbligatoriamente riguardare tutti i beni rientranti nella medesima categoria omogenea.
I beni ammortizzabili sono raggruppati in categorie omogenee per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento. Per i beni immobili sono previste le seguenti categorie omogenee: aree fabbricabili aventi la stessa destinazione urbanistica; aree non fabbricabili; fabbricati non strumentali; fabbricati strumentali. |
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.