Attraverso numerosi interpelli pubblicati nell’ultimo mese l’Agenzia delle entrate è intervenuta per chiarire le modalità di fruizione del cosiddetto “bonus facciate”, agevolazione introdotta dall’articolo 1, commi da 219 a 224, L. 160/2019 (Legge di Bilancio per l’anno 2020).

 

Il bonus facciate

Il cosiddetto “bonus facciate” è una agevolazione fiscale consistente in una detrazione d’imposta del 90% per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali.

Gli edifici devono trovarsi nelle zone A e B, individuate dal D.M. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

Possono usufruire dell’agevolazione tutti i contribuenti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, soggetti Irpef e soggetti passivi Ires, che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile oggetto di intervento. La detrazione non spetta a chi possiede esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva.

Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna.

Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

La detrazione è riconosciuta nella misura del 90% delle spese documentate, sostenute nel 2020 ed effettuate tramite bonifico bancario o postale. Va ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo. Non sono previsti limiti massimi di spesa, né un limite massimo di detrazione.

Tale disposizione è stata oggetto di chiarimenti attraverso la circolare n. 2/E/2020.

 

I recenti chiarimenti

Di seguito si propongono i principali chiarimenti forniti con le recenti risposte a interpello.

Interpello n. 287

del 28 agosto 2020

Il rifacimento completo del rivestimento esterno in tessere di mosaico delle facciate lato strada effettuato da un condominio rientra nel perimetro applicativo del bonus facciate.
Interpello n. 289

del 31 agosto 2020

Il bonus facciate spetta anche per le spese sostenute per il rifacimento della copertura del piano di calpestio del balcone e per la sostituzione dei pannelli in vetro che costituiscono le pareti perimetrali del balcone, trattandosi di elementi costitutivi del balcone stesso.

Il bonus facciate spetta, altresì, per le spese sostenute per la ritinteggiatura delle intelaiature metalliche che sostengono i pannelli di vetro perimetrali del balcone nonché per la tinteggiatura e stuccatura della parete inferiore del balcone, trattandosi di opere accessorie e di completamento dell’intervento nel suo insieme, i cui costi sono strettamente collegati alla realizzazione dell’intervento stesso.

Interpello n. 294

del 1° settembre 2020

Ogni condomino, per la parte di spesa a lui imputabile, può decidere se fruire del bonus facciate o della detrazione prevista per gli interventi di efficienza energetica prevista dall’articolo 14, D.L. 63/2013, indipendentemente dalla scelta operata dagli altri condomini.

Ciò a condizione, tuttavia, che gli interventi rispettino i relativi requisiti richiesti e che siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna agevolazione.

Interpello n. 296

del 1° settembre 2020

 

L’Agenzia delle entrate chiarisce che, in presenza di tutti i requisiti richiesti ai fini dell’agevolazione in commento e fermo restando il rispetto di ogni altro adempimento previsto a tal fine, il bonus facciate spetta per le spese sostenute per gli interventi realizzati sulla facciata interna dell’edificio anche se la stessa, sia solo parzialmente visibile dalla strada.
Interpello n. 319

dell’8 settembre 2020

Gli interventi che possiedono i requisiti per essere considerati agevolabili, così come descritti nella circolare n. 2/E/2020 (§ 2), possono fruire della detrazione a prescindere dai materiali utilizzati per realizzarli.
Interpello n. 346

dell’11 settembre 2020

 

Secondo l’Agenzia, il bonus facciate non spetta per le spese relative ai lavori di riverniciatura degli scuri e persiane atteso che gli stessi costituiscono strutture accessorie e di completamento degli infissi, anch’essi esclusi dal predetto bonus.
Interpello n. 348

dell’11 settembre 2020

 

Viene data conferma a quanto affermato dall’interpello n. 296/2020: gli interventi sulle facciate interne sono agevolabili se visibili almeno parzialmente dalla strada o dal suolo pubblico.

Devono, pertanto, considerarsi escluse le spese sostenute per gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni.

Interpello n. 397

del 23 settembre 2020

 

Trattandosi di una detrazione dall’imposta lorda, il bonus facciate non spetta ai soggetti che non possiedono redditi imponibili. Pertanto, non spetta agli enti pubblici territoriali esenti dal pagamento dell’Ires (ad esempio, i Comuni).

Tali soggetti non possono neanche esercitare l’opzione che consente, alternativamente, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, di ottenere un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo ovvero di cedere un credito d’imposta di pari ammontare.

Interpello n. 411

del 25 settembre 2020

 

Relativamente agli interventi su balconi o su ornamenti e fregi, la detrazione spetta per interventi di consolidamento, ripristino, inclusa la mera pulitura e tinteggiatura della superficie, o rinnovo degli elementi costitutivi degli stessi. La detrazione, inoltre, spetta, tra l’altro, anche per gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi in questione.

Il bonus facciate spetta anche per le spese sostenute per la rimozione e impermeabilizzazione e rifacimento della pavimentazione del balcone nonché per rimozione e riparazione delle parti ammalorate dei sotto-balconi e dei frontalini e successiva tinteggiatura.

Interpello n. 418

del 29 settembre 2020

Non è agevolabile l’intervento effettuato su un immobile che si trova al termine di una strada privata, circondato da uno spazio interno, ovvero in una posizione di dubbia visibilità dalla strada o dal suolo pubblico.

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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