I contribuenti in regime semplificato debbono svolgere alcune riflessioni in vista della chiusura del periodo 2018.

Infatti, gli aspetti di interesse possono essere:

  • la verifica del rispetto delle soglie di ricavi per permanere nel regime;
  • la possibilità di approcciare al regime forfetario “ampliato” dalla manovra di Bilancio in corso di discussione in Parlamento;
  • la sorte delle perdite fiscali del 2017 che potrebbero rivivere sempre per effetto della manovra di Bilancio.
  • la possibilità di mutare la metodologia contabile adottata per l’assolvimento degli obblighi di natura fiscale.

 

La verifica del rispetto delle soglie

L’approssimarsi della chiusura d’anno suggerisce una attenta verifica dell’ammontare dei ricavi prodotti dai soggetti semplificati, al fine di individuare il regime appropriato per l’anno 2019.

Il limite di ricavi rilevanti è rimasto invariato, per importi pari a:

  • prestazioni di servizi: 400.000 euro;
  • altre attività 700.000 euro.

Il riferimento va operato sui ricavi rilevati secondo le regole proprie del regime di appartenenza che, come noto, dal 2017 richiede l’applicazione del criterio di cassa (cassa pura, ovvero cassa per presunzione coincidente con la registrazione).

Nel caso in cui il contribuente esercitasse contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attività,

è necessario fare riferimento al limite relativo:

  • alle attività diverse dai servizi (700.000 euro) se i ricavi delle attività esercitate non sono distintamente annotati;
  • all’attività prevalente, se i ricavi sono distintamente annotati (servizi 400.000 euro; attività diversa 700.000 euro).

 

Il “possibile” passaggio al regime forfetario

La Legge di Bilancio per il 2019 prevede un ampliamento della platea dei contribuenti forfetari, per effetto:

  • dell’ampliamento generalizzato della soglia dei ricavi a 65.000;
  • dell’eliminazione di alcune situazioni di incompatibilità, quali il valore dei beni ammortizzabili, piuttosto che la presenza di costi per lavoro dipendente.

Vero è che è stata inserita anche una fattispecie di esclusione che – senza grande significato – può determinare una complicazione, vale a dire il possesso di quote di partecipazione in società a responsabilità limitata.

In ogni caso, molti soggetti che – fino al 2018 – erano in regime semplificato, potranno pensare di valutare l’accesso al regime forfettario.

La scelta, non sempre facile, determina:

  • l’abbandono del “mondo Iva”, con impossibilità di operare la detrazione dell’imposta gravante sugli acquisti;
  • l’obbligo di regolare la rettifica della detrazione Iva (a favore oppure a carico), nell’ultima dichiarazione annuale che verrà presentata per il periodo 2018;
  • la possibilità di “sfuggire” al nuovo obbligo di fatturazione elettronica, al decollo dal prossimo mese di gennaio, unitamente all’obbligo di conservazione elettronica delle fatture elettroniche ricevute;
  • la determinazione del reddito con l’esclusivo utilizzo della percentuale forfettaria dei costi (così come indicata nella rinnovata tabella allegata al D.D.L. Bilancio 2019);
  • l’impossibilità di beneficiare delle deduzioni per oneri e detrazioni per spese, attualmente concesse dal sistema tributario.

Insomma, va rammentato che l’opportunità è presente, ma prima di effettuare la scelta definitiva andranno soppesati con attenzione gli aspetti che sopra sono stati elencati.

 

La riviviscenza delle perdite fiscali del 2017

Ai fini di una minima pianificazione fiscale in capo al contribuente semplificato, pare opportuno segnalare che, nel Disegno di Legge della Manovra di Bilancio 2019, è prevista una possibilità di recupero delle perdite fiscali del 2017 non utilizzate.

Si ricorderà, infatti, che nello scorso anno, le rimanenze dell’anno 2016 dovevano essere spesate integralmente nel 2017, senza che fosse più la possibilità di rilevare quelle finali del medesimo anno.

Ciò può avere determinato l’emersione di alcune perdite fiscali che, in capo al soggetto semplificato, potevano essere utilizzate solo per abbattere redditi (di qualsiasi altra natura) presenti nello stesso periodo 2017.

Ove tali redditi non vi fossero stati, ovvero ove le perdite fiscali fossero superiori agli stessi, l’eccedenza andava di fatto perduta.

Così, ad esempio, ove vi fosse un’eccedenza di 50.000 euro di perdite fiscali non utilizzate, in capo al contribuente che applica (normalmente) un’aliquota media del 20%, significava soffrire un danno fiscale “secco” di 10.000 euro.

Oggi (qualora l’attuale versione del disegno di legge fosse confermata), in relazione alle perdite del periodo d’imposta 2017, per la parte non già compensata, esse sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti:

  1. nei periodi di imposta 2018 e 2019, in misura non superiore al 40% dei medesimi redditi, per l’intero importo che trova capienza in essi;
  2. nel periodo d’imposta 2020, in misura non superiore al 60% dei medesimi redditi e per l’intero importo che trova capienza in essi.

Di tale circostanza sarà bene tenere conto anche in relazione alla scelta di passare al regime forfetario dal 2019, come in precedenza dettagliato.

La metodologia contabile prescelta

È ormai noto che i contribuenti semplificati possono adempiere agli obblighi contabili in tre differenti modalità, di cui due naturali e una opzionale:

  • tenuta dei registri Iva oltre al registro degli incassi e pagamenti, sul quale annotare la data delle operazioni di riscossione dei ricavi e pagamento delle spese. Questo regime è considerato naturale, quindi non richiede alcuna opzione;
  • tenuta dei registri Iva integrati con la data delle operazioni di incasso e pagamento, ovvero con la predisposizione, alla fine del periodo, di un prospetto con gli incassi e i pagamenti sospesi (quindi non avvenuti). Questa metodologia è considerata naturale, quindi non richiede alcuna opzione;
  • utilizzo dei soli registri Iva con l’adozione della metodologia del registrato = pagato. In tal caso, si presume che l’incasso o il pagamento delle operazioni Iva (con fattura) sia avvenuto nello stesso momento della registrazione sui registri obbligatori. Questa metodologia è ammessa dall’articolo 18, D.P.R. 600/1973, ma solo previa opzione del contribuente, vincolante per almeno un triennio.

Quindi, in relazione agli adempimenti contabili, può accadere quanto segue (i numeri esposti in tabella indicano il metodo applicabile secondo l’elencazione sopra proposta):

  2017 2018 2019
Contribuente A 1) 1) 1)
1) 1) 2)
1) 2) 2)
3) 3) 3)
1) o 2) 3) 3)
1) o 2) 1) o 2) 3)
Contribuente B 2) 2) 2)
2) 2) 1)
2) 1) 1)
1) o 2) 3) 3)
1) o 2) 1) o 2) 3)
Contribuente C 3) 3) 3)

 

Il punto fondamentale da evidenziare è che, fintanto che il contribuente decide di restare nel regime semplificato, l’opzione per l’applicazione del metodo 3), ovvero del registrato = pagato, lo impegna per almeno un triennio.

Trascorso questo periodo minimo, si potrà utilizzare la metodologia preferita.

 

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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