Il credito di imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro

L’articolo 120, D.L. 34/2020 (“Decreto Rilancio”) riconosce ai soggetti esercenti attività di impresa o arti e professioni in luoghi aperti al pubblico, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati compresi gli enti del Terzo settore, un credito di imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 (fino a un massimo di 80.000 euro) per:

  • il rifacimento di spogliatoi e mense;
  • la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni;
  • l’acquisto di arredi di sicurezza;
  • gli investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessari allo svolgimento dell’attività lavorativa;
  • l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

La ratio dell’introduzione del credito di imposta risiede nella necessità di sostenere ed incentivare l’adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro.

I soggetti aventi diritto al credito di imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro sono quelli indicati nell’Allegato 1 all’articolo 120; potranno essere individuate in futuro ulteriori spese ammissibili o nuovi soggetti aventi diritto, con uno o più decreti del Ministero dello sviluppo economico.

Un provvedimento dell’Agenzia delle entrate che sarà emanato entro fine giugno stabilirà le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito di imposta, che è cumulabile con altre agevolazioni concesse per le stesse tipologie di spese, nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio 2021 esclusivamente in compensazione nel modello F24.

 

Allegato 1 all’articolo 120, D.L. 34/2020

Codice Descrizione
551000 Alberghi
552010 Villaggi turistici
552020 Ostelli della gioventù
552030 Rifugi di montagna
552040 Colonie marine e montane
552051 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
552052 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
553000 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
559010 Gestione di vagoni letto
559020 Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
561011 Ristorazione con somministrazione
561012 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
561020 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
561030 Gelaterie e pasticcerie
561041 Gelaterie e pasticcerie ambulanti
561042 Ristorazione ambulante
561050 Ristorazione su treni e navi
562100 Catering per eventi, banqueting
562910 Mense
562920 Catering continuativo su base contrattuale
563000 Bar e altri esercizi simili senza cucina
591400 Attività di proiezione cinematografica
791100 Attività delle agenzie di viaggio
791200 Attività dei tour operator
799011 Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento
799019 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca
799020 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
823000 Organizzazione di convegni e fiere
900101 Attività nel campo della recitazione
900109 Atre rappresentazioni artistiche
900201 Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
900202 Attività nel campo della regia
900209 Atre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
900400 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
910100 Attività di biblioteche ed archivi
910200 Attività di musei
210300 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
910400 Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
932100 Parchi di divertimento e parchi tematici
932920 Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
960420 Stabilimenti termali

 

Il credito di imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione

L’articolo 125, D.L. 34/2020 riconosce ai soggetti esercenti attività di impresa o arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, un credito di imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 (fino a un massimo di 60.000 euro) per:

  • la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati;
  • l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

Sono abrogate le precedenti disposizioni inerenti la concessione del credito di imposta per la sanificazione e l’acquisto dei DPI contenute nel “Decreto Cura Italia” e nel “Decreto Liquidità” (nello specifico sono abrogati l’articolo 64, D.L. 18/2020 e l’articolo 30, D.L. 23/2020).

Le spese ammissibili sono quelle sostenute per:

  • la sanificazione degli ambienti e degli strumenti;
  • l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari;
  • l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  • l’acquisto di dispositivi di sicurezza quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, comprese le spese di installazione;
  • l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, comprese le spese di installazione.

Un provvedimento dell’Agenzia delle entrate che sarà emanato 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 34/2020 stabilirà i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito di imposta, al fine che venga rispettato il limite complessivo di risorse disponibili pari a duecento milioni di euro.

Il credito di imposta, che costituisce un componente positivo non rilevante ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione nel modello F24.

 

La cessione dei crediti d’imposta a banche e intermediari finanziari

In luogo dell’utilizzo diretto, l’articolo 122, D.L. 34/2020 introduce la possibilità di optare per la cessione dei crediti di imposta a terzi, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Tra i crediti di imposta “cedibili” vi sono anche quello per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e quello per la sanificazione e l’acquisto di DPI. Con un provvedimento dell’Agenzia delle entrate saranno definite le modalità attuative per l’esercizio dell’opzione per la cessione del credito.

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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