Il Decreto Sostegni-bis ha introdotto 3 nuove tipologie di contributo:

  • automatico, a favore dei soggetti già beneficiari del contributo di cui al precedente “Decreto Sostegni”;

  • alternativo (al precedente) a favore dei titolari di partita Iva con riduzione del fatturato medio mensile di almeno il 30% nel periodo intercorrente tra il 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021 rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente;

  • rafforzato per i soggetti maggiormente colpiti dalla pandemia che abbiano subito una diminuzione dei ricavi 2020 rispetto all’anno precedente per una percentuale che sarà individuata dal Mef con un apposito Decreto.

Per ottenere i contributi citatati occorrerà porre in essere o meno i seguenti adempimenti:

Contributo “comune”

Nessun adempimento da parte del contribuente

Contributo “alternativo”

Presentazione di apposita domanda da inviare a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di attivazione della procedura telematica

Le modalità ed i termini di presentazione della domanda saranno definiti dall’Agenzia delle Entrate con un apposito provvedimento

Contributo “rafforzato”

Presentazione di istanza e dichiarazione dei redditi modello 2021

Nella tabella che segue verrà ricapitolata la normativa in forma tabellare per agevolarne la consultazione.

Contributo “comune”

soggetti

interessati

Solo i soggetti che hanno già presentato domanda entro il 28 maggio 2021 e con partita Iva attiva al 26 maggio 2021

requisiti

Valgono i medesimi della domanda presentata entro il 28 maggio 2021 e il contributo deve essere spettante e non restituito o indebitamente percepito

Importo

Il contributo ricevuto sarà di importo pari al precedente

fruizione

Sarà fruibile nella stessa modalità già comunicata ovvero in accredito su c/c o in compensazione

 

 

Contributo “alternativo”

soggetti

interessati

È riconosciuto sia ai soggetti che hanno già beneficiato del contributo del “Decreto Sostegni” sia ai soggetti che non ne hanno beneficiato. In particolare si rivolge agli:

– esercenti attività d’impresa

– esercenti attività di lavoro autonomo;

– titolari di reddito agrario

– contribuenti forfetari e minimi

purché aventi partita Iva attiva al 26 maggio 2021

requisiti

Per poterne beneficiare è necessario aver:

– conseguito ricavi 2019 non superiori a € 10 milioni;

– subito una riduzione del fatturato medio mensile di almeno il 30% nel periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021 rispetto al periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020.

casi particolari di determinazione del fatturato
  1. esercizio di più attività

va considerata la somma dei ricavi di tutte

  1. titolari di reddito

il riferimento è al volume d’affari

  1. contribuenti forfetari

si considera quanto dichiarato nel quadro LM del modello dichiarativo

operazioni comprese nel calcolo

Occorre fare riferimento alla data di effettuazione delle operazioni ed in particolare si devono considerare le operazioni che hanno partecipato alle liquidazioni Iva periodiche

importo

Il contributo è determinato applicando una specifica percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato 2020/2021 e il corrispondente del periodo 2019/2020

Le percentuali saranno pari al:

60%per ricavi non superiori a 100.000 euro;

50% per ricavi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;

40% per ricavi superiori a 400.000 euro e fino a 1.000.000 di euro;

30% per ricavi superiori a 1.000.000 di euro e fino a 5.000.000 di euro;

20% per i ricavi superiori a 5.000.000 di euro e fino a 10.000.000 di euro;

per i soggetti che hanno ricevuto il contributo “automatico” e pari al:

90%per ricavi non superiori a 100.000 euro;

70% per ricavi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;

50% per ricavi superiori a 400.000 euro e fino a 1.000.000 di euro;

40% per ricavi superiori a 1.000.000 di euro e fino a 5.000.000 di euro;

30% per i ricavi superiori a 5.000.000 di euro e fino a 10.000.000 di euro

fruizione

Il contributo potrà essere fruito con accredito su c/c o quale credito da compensare con il modello F24. La scelta operata tuttavia sarà irrevocabile e valida per l’intero ammontare del contributo

 

 

Contributo “maggiorato”

soggetti interessati

È riconosciuto sia ai soggetti che hanno già beneficiato del contributo del “Decreto Sostegni” sia ai soggetti che non ne hanno beneficiato. In particolare si rivolge agli:

– esercenti attività d’impresa;

– esercenti attività di lavoro autonomo;

– titolari di reddito agrario;

– contribuenti forfetari e minimi;

purché aventi partita Iva attiva al 26 maggio 2021

requisiti

Per poterne beneficiare è necessario aver conseguito:

– ricavi 2019 non superiori a 10.000.000 di euro;

– peggioramento del risultato economico dell’esercizio 2020

in misura pari o superiore alla percentuale che sarà individuata da apposito Decreto

operazioni comprese nel calcolo

Il contributo sarà determinato applicando una specifica percentuale, individuata dal Mef alla differenza tra il risultato dell’esercizio 2020 rispetto al 2019.

Tale differenza va considerata al netto dei contributi a fondo perduto già ottenuti e non potrà essere superiore a 150.000 euro

importo

Per ottenere il contributo sarà necessario presentare apposita domanda telematica entro 30 giorni dalla data di attivazione della procedura.

Per tale tipologia di contributo la domanda potrà essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta 2020 sia presentata entro il 10 settembre 2021

fruizione

Il contributo potrà essere fruito con accredito su c/c o quale credito da compensare con il modello F24. La scelta operata tuttavia sarà irrevocabile e valida per l’intero ammontare del contributo

I contributi a fondo perduto non sono tassati ai fini dell’imposte sui redditi e Irap e non rilevano ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi.

Regime sanzionatorio

Nel caso in cui il contributo non sia spettante in tutto o in parte l’Agenzia provvederà a erogare le sanzioni nella misura che va dal 100% al 200%, ad applicare interessi in percentuale pari al 4% annuo.

Viene inoltre prevista la reclusione da 6 mesi a 3 anni per indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato.

Share Button