Con la L. 104/2024 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 19 luglio 2024 e in vigore dal 3 agosto 2024), vengono apportate significative modifiche all’impianto normativo recato sia dal D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore) sia dal D.Lgs. 112/2017, provvedimento quest’ultimo che reca la disciplina dell’ente di Terzo settore commerciale per definizione, l’impresa sociale.
Il provvedimento, rubricato “Disposizioni in materia di politiche sociale e di enti del terzo settore”, si compone di soli 8 articoli e introduce modifiche anche ad altre disposizioni normative, tra le quali il codice civile, ma sempre con riguardo a tematiche di carattere sociale.
Vediamo pertanto di dare conto delle disposizioni contenute negli articoli che vanno da 4 a 8 in quanto direttamente riferibili al mondo del Terzo settore.
Modifiche al Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017)
Disposizioni modificate | Contenuto della modifica |
Articolo 6, comma 1 | Anche per gi Ets iscritti nel Rasd viene fatta salva l’applicazione della disposizione contenuta dell’articolo 9, comma 1-bis, D.Lgs. 36/2021 che esclude dal computo delle attività secondarie alcune tipologie di proventi a condizione che gli stessi siano impiegati nell’attività di interesse generale sportiva dilettantistica |
Articolo 11, comma 3 | Per le imprese sociali costituite in forma di associazione o fondazione l’iscrizione nella sezione speciale del registro imprese è efficace ai fini dell’acquisto della personalità giuridica ex articolo 22, CTS |
Articolo 13, commi 2 – 2bis (new) – 3 E 5 | Viene innalzato da 220.000 a 300.000 euro il limite entro il quale gli Ets possono redigere il bilancio nella forma del rendiconto per cassa.
Per gli Ets con entrate non superiori a 60.000 euro è possibile predisporre il rendiconto per cassa con indicazione delle entrate e delle uscite in forma aggregata. Viene prevista per gli Ets aventi natura commerciale, diversi dalle imprese sociali, la possibilità di redigere il bilancio secondo gli schemi obbligatori previsti per gli Ets in luogo degli schemi obbligatori previsti dal codice civile. |
Articolo 24, comma 4 | Viene meglio formulata la disposizione che consente agli Ets costituiti in forma di associazione di prevedere l’espressione del voto in assemblea dei soci con modalità sia elettronica sia per corrispondenza. |
Articolo 30, comma 2 | Vengono innalzati i limiti al superamento dei quali ricorre l’obbligo di nominare l’organo di controllo:
– da 110.000 a 150.000 euro per il totale dell’attivo; – da 220.000 a 300.000 euro per il totale delle entrate; – da 5 a 7 unità per i dipendenti occupati in media |
Articolo 31, comma 1 | Vengono innalzati i limiti al superamento dei quali ricorre l’obbligo di nominare l’organo di revisione:
– da 1.100.000 a 1.500.000 euro per il totale dell’attivo; – da 2.200.000 a 3.000.000 di euro per il totale delle entrate; – da 12 a 20 unità per i dipendenti occupati in media |
Articolo 36, comma 1,
2° periodo |
Per le associazioni di promozione sociale viene incrementata da 5 a 20 la percentuale del numero di associati che definisce il numero delle risorse dipendenti o di lavoro autonomo che l’Aps può assumere, precisando tuttavia che deve restare ferma la prevalenza dell’attività di volontariato degli associati o aderenti prevista dall’articolo 35, comma 1 |
Articolo 41, comma 2-bis (new) | Per le reti associative viene disciplinato il caso di riduzione al di sotto del minimo del numero di associativi, prevedendo che il mancato reintegro entro l’anno prevede la cancellazione della rete associativa dalla specifica sezione del Runts |
Articolo 47, comma 1 | Viene previsto che la domanda di iscrizione nel Runts possa essere fatta anche da un delegato del rappresentante legale dell’ente o della rete associativa a cui l’ente aderisca |
Articolo 48, commi 3 e 4 | Viene sostituto il termine del 30 giugno per il deposito dei bilanci nel Runts ora stabilendo un nuovo termine di 180 giorni, con un nuovo termine di 60 giorni dall’approvazione del bilancio per gli Ets aventi natura commerciale.
Per il caso del mancato o incompleto deposito di atti il termine di 180 giorni previsto per la diffida ad adempiere da parte degli uffici Runts viene ora modificato in un termine non inferiore a 30 giorni |
Articolo 87, comma 3 | Nella disposizione che disciplina gli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili degli Ets vengono armonizzati i riferimenti al nuovo comma 2-bis dell’articolo 13, CTS (rendiconto per cassa con entrate/uscite in forma aggregata) |
Articolo 89, comma 15-bis (new) | Viene introdotta la possibilità di iscriversi al Runts per le associazioni fra militari in congedo e dei pensionati iscritte all’albo di cui al D.P.R. 90/2010 (Testo unico disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare), venendo altresì fornita una specifica definizione di strumentalità ai fini della individuazione delle attività diverse di cui all’articolo 6, CTS |
Articolo 101, comma 8 | Vengono aggiunte ulteriori fattispecie alla disposizione che prevede – per le Onlus – che l’iscrizione nel Runts non integra ipotesi di scioglimento dell’ente. In particolare, non subiscono le conseguenze negative derivanti dalla perdita della qualifica di Onlus i trust dotati di tale qualifica nonché le Onlus che in quanto soggette a direzione e coordinamento di enti pubblici non possono assumere la qualifica di Ets. |
Modifiche alla disciplina dell’impresa sociale (D.Lgs. 112/2017)
Disposizioni modificate | Contenuto della modifica |
Articolo 16, comma 1,
1° periodo |
Viene rivista in termine fisso e non come tetto massimo la quota del 3% degli utili netti annuali che le imprese sociali devono destinare al fondo per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali |
Modifiche al D.Lgs. 346/1990 (Testo unico imposta sulle successioni e donazioni)
Disposizioni modificate | Contenuto della modifica |
Articolo 36, comma 5-bis (new) | Vengono esclusi dalla responsabilità solidale gli Ets beneficiari di trasferimenti ereditari laddove esonerati dall’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni e dell’imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell’articolo 3, D.Lgs. 346/1990 e dell’articolo 82, comma 2, CTS |
Modifiche alle disposizioni del codice civile
Disposizioni modificate | Contenuto della modifica |
Articolo 705, comma 3 (new) | Viene introdotta una specifica previsione in tema di apposizione di sigilli e inventario da parte dell’esecutore testamentario quando chiamati all’eredità sono unicamente persone giuridiche private senza scopo di lucro ed enti del Terzo settore (Ets). È prevista l’emanazione di un D.M. per stabilire criteri e modalità della garanzia prevista dal nuovo comma |
Infine, con l’articolo 6 della recente L. 104/2024 viene disposta l’abrogazione dell’articolo 10, L. 106/2016, con conseguente estinzione – entro 60 giorni dall’entrata in vigore della citata L. 104/2024 e secondo la procedura allegata dal D.P.R. 28 luglio 2017 – della Fondazione Italia Sociale.
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