Il D.Lgs. 87/2024 ha apportato alcune modifiche all’articolo 13, D.Lgs. 472/1997 che regola l’istituto del cosiddetto “ravvedimento operoso”, che si applicheranno a decorrere dalle violazioni commesse dal 1° settembre 2024.
Le principali novità della Riforma interessano:
- la riduzione delle sanzioni a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 219/2023 e del D.Lgs. 13/2024;
- l’applicazione del cumulo giuridico ove più conveniente del cumulo materiale.
Non viene modificato l’ambito di applicazione del ravvedimento operoso e le casistiche in cui invece ne è preclusa l’applicazione (quali l’avvenuta notifica di avvisi di liquidazione e di accertamento).
La riduzione delle sanzioni previste per i tributi erariali
L’articolo 13, D.Lgs. 472/1997 prevede per le violazioni inerenti omessi o tardivi versamenti commesse entro il 31 agosto 2024, il seguente meccanismo di riduzione delle sanzioni applicabili, esposto nella tabella per i casi riferiti a tributi erariali amministrati dall’Agenzia delle entrate.
Sanzione | Ritardo | Sanzione da ravvedimento |
15% | Dal 1° al 14° giorno successivo alla scadenza originaria | Dallo 0,1% al 1,4% (0,1% per ogni giorno successivo alla scadenza originaria) |
15% | Dal 15° al 30° giorno successivo alla scadenza originaria | 1,5% |
15% | Dal 31° al 90° giorno successivo alla scadenza originaria | 1,67% |
30% | Dal 91° giorno al termine di 1 anno dalla violazione o entro il termine della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione | 3,75% |
30% | Entro 2 anni dalla violazione o entro il termine della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è commessa la violazione | 4,29% |
30% | Oltre 2 anni dalla violazione o oltre il termine della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è commessa la violazione | 5% |
Il nuovo testo normativo in vigore per le violazioni commesse dalla data del 1° settembre 2024 sancisce che la sanzione ordinaria per omesso o tardivo versamento venga abbassata dal 30% al 25%.
Dal 1° settembre 2024 in avanti non viene, inoltre, più prevista la differenza di riduzione delle sanzioni da ravvedimento operoso tra ciò che viene regolarizzato prima di 2 anni dalla violazione e ciò che viene regolarizzato dopo 2 anni dalla violazione (è prevista una riduzione da 1/7 della sanzione del 25%).
Sanzione | Ritardo | Sanzione da ravvedimento |
12,5% | Dal 1° al 14° giorno successivo alla scadenza originaria | Dallo 0,0833% al 1,166% (0,0833% per ogni giorno successivo alla scadenza originaria) |
12,5% | Dal 15° al 30° giorno successivo alla scadenza originaria | 1,25% |
12,5% | Dal 31° al 90° giorno successivo alla scadenza originaria | 1,39% |
25% | Dal 91° giorno al termine di 1 anno dalla violazione o entro il termine della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione | 3,125% |
25% | Dopo il termine di 1 anno dalla violazione o dopo il termine della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione | 3,57% |
Nulla è mutato riguardo la fruizione del ravvedimento operoso per i tributi erariali: l’assenza, alla data di effettuazione del versamento regolarizzato, di notifiche di atti di liquidazione o di accertamento e di comunicazioni di irregolarità relative ai controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni è la condizione soggettiva da verificare per potere applicare le sanzioni ridotte e sanare l’omesso o tardivo versamento.
Vanno, inoltre, sempre conteggiati gli interessi maturati dalla data della scadenza originaria alla data dell’effettivo versamento (al tasso di interesse legale approvato annualmente).
L’applicazione del cumulo giuridico laddove più conveniente del cumulo materiale
Limitatamente alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024 viene introdotta la possibilità per il contribuente di applicare la sanzione unica prevista dall’articolo 12, D.Lgs. 472/1997. Sarà consentito applicare il ravvedimento operoso non più su ogni singola violazione bensì applicando il cumulo giuridico in relazione al singolo tributo e al singolo periodo di imposta.
La sanzione unica da ravvedimento operoso su cui applicare la percentuale di riduzione potrà essere calcolata anche mediante l’utilizzo di apposita funzionalità che sarà messa a disposizione da parte dell’Agenzia delle entrate.
Ricordiamo che lo Studio Benedetti Dottori Commercialisti rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti ed approfondimenti: per qualsiasi necessità contattateci direttamente a mezzo mail.