Il primo dei decreti emanati dal nuovo Governo contiene svariate disposizioni di interesse per privati ed imprese, alcune delle quali dovranno attendere l’emanazione di normativa secondaria o di regolamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Si propone di seguito, in forma di rappresentazione schematica, un elenco delle principali novità ritenute di interesse generale.

  ARGOMENTO

CONTENUTO

Nuova Legge

Sabatini

(articolo 2)

Le Piccole e Medie Imprese (Pmi), come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003

Æ possono accedere a finanziamenti e contributi a tasso agevolato per l’acquisto, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica a uso produttivo

Æ l’importo massimo complessivo dei finanziamenti è pari a 2,5 mld di euro, incrementabili fino a 5 nel caso si rinvengano ulteriori risorse disponibili

Æ i finanziamenti, che possono avere una durata massima di 5 anni, sono concessi, entro il 31 dicembre 2016, da parte delle banche che aderiranno a una delle convenzioni previste dalla norma

Æ il finanziamento massimo agevolabile per singola Pmi ammonta a un massimo di 2 milioni, anche frazionati in più iniziative di acquisto

Æ alle imprese che fruiranno dell’agevolazione, il Mise concederà un contributo, rapportato agli interessi calcolati sui finanziamenti ottenuti

Æ con decreto del Mef verranno stabiliti requisiti e condizioni di accesso ai contributi, misura massima degli stessi, modalità di erogazione, attività di controllo e modalità di raccordo con il finanziamento agevolato

Æ i finanziamenti possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo Pmi di cui all’art.2, co.100 della L. n.662/96, nella misura massima dell’80% dell’ammontare del finanziamento

Eliminata la

previsione del

modello 770 mensile

(articolo 51)

Viene meno l’obbligo, per i sostituti d’imposta tenuti al rilascio della certificazione di cui all’art.4, co.6-ter e 6-quater, del regolamento di cui al DPR n.322/98, di procedere all’invio in forma telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui all’art.3, co.2-bis e 3, del DPR n.322/98, del modello 770, nel termine dell’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.

Va precisato che tale disposizione non è mai entrata in vigore.

Negato il rimborso

Iva alle agenzie di

viaggio extraUe

(art.55)

L’art.74-ter, co.3 del DPR n.633/72 deve essere interpretato nel senso che non spetta alle agenzia di viaggio extraUe il rimborso del’Iva assolta su cessioni di beni e prestazioni di servizi a diretto vantaggio dei viaggiatori. Sono fatti salvi i rimborsi erogati al 22 giugno 2013.
Modifiche alla responsabilità solidale dell’appaltatore (art.50) Viene parzialmente abrogato quanto previsto dalla legge di conversione di conversione del D.L. n.78/10 in tema di responsabilità solidale nei contratti di appalto, che aveva modificato integralmente il co.28 dell’art.35 del D.L. n.223/06. La modifica ha l’effetto di eliminare la responsabilità solidale per quanto riguarda l’Iva.
Rinvio della

Tobin Tax

(articolo 56)

A mezzo dell’integrale sostituzione del co.497 dell’art.1 della L. n.228/12 vien posticipato il versamento della Tobin tax che slitta dal 16 luglio al 16 ottobre. Inoltre, l’entrata in vigore dell’imposta sui derivati entra in vigore a decorrere dal 1° settembre 2013.
Abbassati i limiti

della Robin Tax

(art.5, co.1)

Per effetto delle modifiche apportate all’art.81, co.16 del D.L. n.112/08, convertita in legge n.133/08, l’addizionale del 6,5% dell’Ires, conosciuta come Robin tax, si applica alle società con un volume di ricavi superiore a 3 milioni di euro (prima erano 10) e un reddito imponibile superiore a €300.000 (prima era 1 milione).

Si ricorda come l’addizionale si applichi ai soggetti che operano nei settori di seguito indicati:

a)  ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

b) raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di  petrolio liquefatto e gas naturale;

c)  produzione, trasmissione e dispacciamento, distribuzione o commercializzazione dell’energia elettrica;

c-bis)  trasporto o distribuzione del gas naturale.

Nel caso di soggetti operanti anche in settori diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) la disposizione del primo periodo si applica qualora i ricavi relativi ad attività riconducibili ai predetti settori siano prevalenti rispetto all’ammontare complessivo  dei ricavi conseguiti.

Novità nel settore

della nautica

Noleggio occasionale di imbarcazioni (art.23, co.1)

Viene ampliato l’ambito di applicazione del regime forfettario di tassazione con aliquota pari al 20% previsto per il noleggio delle imbarcazioni in maniera occasionale dall’art.59-ter del D.L. n.1/12. Infatti, se da un lato viene individuato in 40 giorni il limite massimo temporale affinché il noleggio risulti occasionale, dall’altro viene eliminato il limite quantitativo che era previsto in €30.000.

Tassa sulle imbarcazioni (art.23, co.2)

Viene rimodulata la tassa sulle imbarcazioni introdotta, a decorrere dal 2012, dall’art.16 del D.L. n.201/11, prevedendone in primis la non debenza per quelle di lunghezza fino a 14 metri. In particolare, essa non è più dovute per le imbarcazioni fino a 14 mt. Inoltre, viene diminuita la misura per le imbarcazioni di lunghezza compresa tra i 14,01 e i 17 metri, che diventa pari a €870 e per quelle da 17,01 a 20 metri che scontano una tassa pari a €1.300.

Tassa di ancoraggio (art.22)

Le autorità portuali possono stabilire variazioni in aumento, fino al massimo del doppio, o diminuzione, fino all’azzeramento, delle tasse di ancoraggio e portuale. Nell’ipotesi di riduzione in misura superiore al 70%, il tributo non può essere pagato con la modalità dell’abbonamento annuale.

Modificata la

disciplina del

concordato preventivo

(articolo 82)

Sono apportate alcune modifiche alla disciplina del cosiddetto concordato preventivo con riserva, a tutela dei creditori delle società istanti.

Viene introdotto all’art.161, co.6 della L.F. l’obbligo di allegazione, nel ricorso  contenente la domanda di concordato, non solo dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, ma anche dell’elenco nominativo dei creditori con specifica indicazione dei crediti a ciascuno spettanti. In altri termini vengono richieste le stesse informazioni previste per il concordato definitivo.

 

Obbligatorietà della mediazione civile e commerciale

(art.84)

Viene rilanciato l’istituto della mediazione civile e commerciale, introdotto con il D.Lgs. n.28/10 che diviene condizione di procedibilità per la domanda giudiziale. Rientrano nella disciplina le controversie in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato ,affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e diffamazione a mezzo stampa, contratti assicurativi, bancari e finanziari, mentre ne sono escluse quelle aventi a oggetto i danni derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti e quelli per i procedimenti di consulenza tecnica preventiva di cui all’art.696 c.p.c..

I tempi tecnici per la riuscita della conciliazione vengono ridotti da 4 a 3 mesi, trascorsi inutilmente i quali è possibile esperire l’azione giudiziale. In tale ultima sede, il giudice, dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo può desumere argomenti a prova nel giudizio. Al contrario, in caso di accordo è necessaria la sottoscrizione del verbale da parte degli avvocati delle parti, che d’ora in poi potranno svolgere l’attività di mediazione senza preventivi corsi, essendo sufficiente l’iscrizione al relativo albo. Vengono modificate anche le spese del procedimento, infatti, quando dal primo incontro il procedimento si conclude con un mancato accordo, l’importo massimo delle indennità di mediazione varia da un minimo di €60 per liti di valore fino a €1.000 a un massimo di €200 per le liti di valore superiore a €50.000

Novità in tema di

riscossione

 

Prolungamento rateazione (art.52, co.1 lett.a e co.3)

Per effetto del nuovo comma 1-quinquies nel corpo dell’art.19 del DPR n.602/73 è introdotta la possibilità di chiedere la rateazione fino a un numero massimo di 120 rate mensili dei debiti tributari riscossi mediante ruolo, nel caso in cui il debitore versi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica. Tale situazione si verifica al ricorrere congiunto delle seguenti condizioni:

a.  accertata impossibilità per il contribuente di assolvere al pagamento del debito tributario secondo un piano di rateazione ordinario e

b. valutazione della solvibilità del contribuente in relazione al piano di rateazione concedibile.

Le modalità di attuazione saranno stabilite con un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze da emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in oggetto.

Decadenza dalla rateazione (art.52, co.1 lett.a)

Per effetto delle modifiche apportate all’art.19, co.3 del DPR n.602/73 il contribuente decade dalla rateazione concordato in caso di mancato pagamento di 8 rate nel corso della rateazione, anche non consecutive.

Vendita dei beni pignorati (art.52, co.1 lett.b e c)

Viene modificata la disciplina relativa alla vendita dei beni oggetto di pignoramento che, per effetto delle modifiche apportate all’art.53, co.1 del DPR n.602/73, perde efficacia non più trascorsi 120 giorni senza che sia effettuato il primo incanto, bensì 200. In particolare, sono introdotte nuove regole per quanto riguarda la possibilità concessa dal co.2-bis al debitore di procedere alla vendita del bene pignorato o ipotecato con il consenso dell’Agente della riscossione. Il nuovo co.2-ter prevede che la vendita deve avere luogo entro i 5 giorni antecedenti la data fissata per la prima vendita all’incanto, mentre il successivo nuovo co.2-quater dispone che in caso di insuccesso della vendita e necessità di procedere al secondo incanto, il debitore può, entro il giorno precedente a tale incanto, procedere alla vendita del bene al prezzo stabilito agli artt.69 e 81.

  Pignoramento beni strumentali (art.52, co.1 lett.d)

Per effetto dell’integrale sostituzione del co.1 dell’art.62 del DPR n.602/73, è prevista la pignorabilità nel limite di 1/5 dei beni di cui all’art.515, co.3 del c.p.c. (strumenti, oggetti e libri indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere del debitore) a condizione che il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall’ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appaia sufficiente per la soddisfazione del credito. La previsione si rende applicabile anche se il debitore è costituito in forma societaria e in ogni caso se nell’attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro.

Nel caso di pignoramento dei beni strumentali di cui sopra, il nuovo co.1-bis prevede che custode sia sempre il debitore stesso e che il primo incanto non possa aver luogo prima che siano trascorsi 300 giorni dal pignoramento che perde efficacia se, nel termine di 360 giorni dalla sua esecuzione non ha luogo il primo incanto.

Pignoramento crediti verso terzi (art.52, co.1 lett.e e f)

Per effetto delle modifiche apportare all’art.72-bis del DPR n.602/73 viene elevato da 15 a 60 giorni il termine, che decorre dalla notifica dell’atto di pignoramento, entro cui il debitore del pignorato deve adempiere al versamento diretto nei confronti del concessionario della riscossione. Si ricorda come sono fatti salvi i crediti  pensionistici e quanto previsto dall’art.545, co.4, 5 e 6 c.p.c. e dall’art.72-ter sempre del DPR n.602/73.

Inoltre, per effetto del nuovo co.2-bis dell’art.72-ter, in caso di accredito degli stipendi, salari o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento sul c/c del debitore, gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all’ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo.

Espropriazione immobili (art.52 co.1, lett.g e h)

Viene fatto divieto di espropriazione dell’unico immobile, ad uso abitativo, posseduto dal debitore che vi risiede anagraficamente. Restano comunque pignorabili le abitazione di lusso come definita dal decreto 2 agosto 1969 e quelle ricomprese nelle categorie catastali A/8 e A/9. In tutti gli altri casi è ammesso l’esproprio a condizione che l’importo complessivo del credito per il quale si procede superi €120.000. In tal caso, l’espropriazione può avere inizio se è stata iscritta ipoteca di cui all’art.77 del DPR n.602/73 e sono decorsi almeno 6 mesi senza che il debito sia stato estinto. Proprio in merito all’iscrizione ipotecaria di cui all’art.77, viene precisato che l’iscrizione della garanzia, può avvenire anche quando non si siano verificate le condizioni per procedere all’esproprio, a condizione che l’importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a €20.000.

Equitalia (art.53)

Viene posticipato l’originario termine del 1° luglio 2013 al 31 dicembre 2013 entro cui i comuni non potranno più  utilizzare Equitalia ai fini della riscossione dei tributi.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

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