Con la Legge di Bilancio per l’anno 2018 (L. 205/2017), allo scopo di contrastare il fenomeno delle indebite compensazioni di crediti d’imposta, il Legislatore ha introdotto un nuovo comma 49-ter all’articolo 37, D.L. 223/2006 che permette all’Agenzia delle entrate di sospendere, fino a un periodo massimo di 30 giorni, l’esecuzione dei modelli di pagamento F24 che contengono compensazioni che presentano profili di rischio. Per l’effettiva applicazione di tale previsione si attendeva un provvedimento direttoriale che doveva definire i criteri e le modalità con le quali procedere alla richiamata sospensione dei modelli di pagamento.

È quindi con il provvedimento direttoriale protocollo n. 195385/2018 dello scorso 28 agosto che l’Agenzia delle entrate comunica l’avvio di questa disciplina, nel rispetto dei 60 giorni previsti dallo Statuto del Contribuente, a decorrere dal prossimo 29 ottobre 2018 e precisa i criteri e le modalità di attuazione della citata procedura di sospensione.

Criteri per la selezione dei modello F24 che presentano profili di rischio

 

  1. a) tipologia dei debiti pagati
  2. b) tipologia dei crediti compensati
  3. c) coerenza dei dati indicati nel modello F24
  4. d) dati presenti nell’Anagrafe Tributaria o resi disponibili da altri enti pubblici, afferenti ai soggetti indicati nel modello F24
  5. e) analoghe compensazioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nel modello F24
  6. f) pagamento di debiti iscritti a ruolo (disciplina articolo 31, D.L. 78/2010)

 

Le indicazioni di maggior rilievo sono certamente quelle legate agli effetti che si producono in capo al contribuente qualora l’esito del controllo automatizzato sia positivo (nel senso che non vengono individuati profili di rischio) piuttosto che negativo (ovvero si riscontrano problemi nell’utilizzo in compensazione dei crediti fiscali all’interno del modello F24).

In questi casi il provvedimento dell’Agenzia delle entrate prevede che:

  • se all’esito del controllo automatizzato il credito risulta correttamente utilizzato, oppure decorrono 30 giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento senza che venga eccepito alcunché dall’ufficio (silenzio-assenso), la delega si intende correttamente presentata e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data indicata nel file inviato;
  • se all’esito del controllo automatizzato il credito non risulta correttamente utilizzato, la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano come non effettuati. In questo caso la sospensione riguarda l’intero contenuto del modello F24 e quindi non si considerano versati anche i tributi per i quali si è comunque provveduto a un versamento (è il caso della presentazione di modelli F24 che prevedono una compensazione solo parziale).

Durante il periodo di sospensione, quindi, non viene effettuato alcun addebito sul conto corrente indicato nel file telematico dell’eventuale saldo positivo del modello F24 e può essere richiesto l’annullamento della delega di pagamento secondo le ordinarie procedure telematiche messe a disposizione dall’Agenzia delle entrate. Se poi all’esito delle verifiche effettuate, l’Agenzia delle entrate rileva che il credito non è stato correttamente utilizzato, comunica lo scarto del modello F24 al soggetto che ha inviato il file telematico, tramite apposita ricevuta, indicandone anche la relativa motivazione. Come detto, pertanto, tutti i pagamenti e le compensazioni contenuti nel modello F24 scartato si considerano quindi non eseguiti.

Sempre nel periodo di sospensione, e prima che siano intervenuti lo scarto o lo sblocco della delega di pagamento, infine, il contribuente può inviare all’Agenzia delle entrate gli elementi informativi ritenuti necessari per la finalizzazione della delega sospesa. Tali elementi sono utilizzati dall’Agenzia delle entrate ai fini del controllo dell’utilizzo del credito compensato.

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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