Dopo che lo scorso anno il termine di invio delle dichiarazioni venne rinviato da appositi provvedimenti emessi in corso d’anno, dal 2018 il 31 ottobre è divenuto il termine ordinario per l’invio dei modelli dichiarativi relativi al periodo d’imposta 2017 (per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).

Entro tale data lo studio provvederà, in qualità di intermediario abilitato, a trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate le dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2017 già predisposte negli scorsi mesi.

L’ampliamento dei termini produce effetti anche per i ravvedimenti, le integrazioni e le correzioni delle dichiarazioni.

 

Ulteriore documentazione relativa al periodo d’imposta 2017 per integrazione dichiarazioni

In relazione alle persone fisiche, va rammentato che nel caso in cui il contribuente fosse in possesso di ulteriore documentazione relativa al periodo d’imposta 2017 (redditi, oneri deducibili e detraibili, etc.) in precedenza non consegnata allo Studio, entro la scadenza del 31 ottobre 2018 sarà possibile integrare le informazioni contenute nel modello Redditi 2018, cosicché detta dichiarazione possa essere inviata correttamente.

Allo stesso modo, sarà ancora possibile entro tale data predisporre la dichiarazione per il 2017 qualora in precedenza si sia ritenuto di non predisporla. L’invio delle dichiarazioni entro il termine ordinario di presentazione evita l’applicazione delle sanzioni previste per l’omessa o tardiva (quest’ultima possibile nei 90 giorni successivi alla scadenza ordinaria) presentazione della dichiarazione.

Saranno ovviamente applicabili le sanzioni per i versamenti d’imposta non effettuati, qualora dalla dichiarazione dovesse risultare un debito d’imposta.

 

Qualora non si sia ancora provveduto a ravvedere i parziali/omessi versamenti di Irpef, Ires e Irap non eseguiti per l’anno 2017, sarà possibile farlo anche in data successiva a quella del termine di presentazione della dichiarazione (31 ottobre 2018); va comunque segnalato che oltre tale data le sanzioni saranno superiori, in quanto parametrate al ritardo di versamento.

 

Integrazione di dichiarazioni di anni precedenti

Si ricorda, inoltre, che entro il prossimo 31 ottobre 2018 sarà possibile integrare anche le dichiarazioni relative a periodi d’imposta precedenti.

Ad esempio, qualora il contribuente dovesse recuperare la documentazione relativa a un onere deducibile o detraibile pagato nel 2016, potrà presentare il modello Redditi 2017 integrativo e indicare in esso il credito da riportare nella successiva dichiarazione, Redditi 2018 al fine di poter così recuperare lo stesso in compensazione tramite modello F24.

 

Si ricorda che con la pubblicazione in G.U. del D.L. 193/2016 è a oggi possibile presentare una nuova dichiarazione a favore del contribuente anche dopo il termine di presentazione della dichiarazione successiva. Risulta di fatto riscritta la normativa in tema di dichiarazioni integrative, contenuta nell’articolo 2, commi 8 e 8-bis, D.P.R. 322/1998: secondo la novellata norma vige il principio della ritrattabilità della dichiarazione sia a favore che a sfavore del contribuente entro i termini di decadenza dell’azione di accertamento, fatta salva l’applicazione delle sanzioni e delle disposizioni in tema di ravvedimento operoso.

 

Analoga integrazione è possibile anche nel caso in cui vi sia la necessità di presentare una dichiarazione che riporta un maggior reddito o una maggiore imposta; in tal caso sarà possibile azionare la disciplina del ravvedimento operoso, riducendo le sanzioni dovute, per sanare insufficienti versamenti effettuati in relazione a tale annualità.

 

Investimenti all’estero

Il quadro RW del modello Redditi deve essere compilato, ai fini del monitoraggio fiscale, dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione; la compilazione di tale quadro permette anche di dichiarare, ove dovuto, il debito relativo all’Imposta sul valore degli immobili all’estero (Ivie) e all’Imposta sul valore dei prodotti finanziari dei conti correnti detenuti all’estero (Ivafe).

Qualora non fosse già stato fatto, coloro che detengono investimenti all’estero alla data del 31 dicembre 2017, sia finanziari (conti correnti, partecipazioni in società, etc.) che patrimoniali (immobili, imbarcazioni, oggetti d’arte, etc.), sono invitati a comunicarlo tempestivamente allo Studio al fine di inserire il dato nella dichiarazione che sarà inviata entro il prossimo 31 ottobre.

 

Visto di conformità imposte dirette

I contribuenti che attraverso il modello F24 utilizzano in compensazione orizzontale i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’Irap per importi superiori a 5.000 euro annui, devono richiedere l’apposizione del visto di conformità.

L’apposizione del visto di conformità si rende necessaria per coloro che intendono utilizzare (o che hanno utilizzato) crediti esposti su dichiarazioni relative al periodo di imposta 2017. Pertanto, la semplice esistenza del credito sopra soglia (se non utilizzato in compensazione o utilizzato per importi non eccedenti i 5.000 euro) non è di per sé elemento che obbliga all’apposizione del visto.

In caso di mancata apposizione del visto, ove necessario, verrà applicata una sanzione del 30% ad ogni versamento effettuato in violazione di tale obbligo. L’infedele attestazione dei controlli da parte del soggetto che appone il visto o la sottoscrizione è invece punita con una sanzione pari alla somma dell’imposta, degli interessi e della sanzione del 30%. Si ricorda, infine, che in generale il soggetto che appone il visto è anche obbligato alla trasmissione telematica della dichiarazione, tranne l’ipotesi in cui si provveda alla sottoscrizione da parte del revisore contabile.

 

Correzione del modello 730

L’articolo 6, D.Lgs. 175/2014 ha modificato la disciplina del visto di conformità infedele, introducendo il legittimo affidamento dei contribuenti che si rivolgono ai Caf o ai professionisti abilitati per la presentazione della dichiarazione dei redditi con il modello 730, con conseguente definitività del loro rapporto con il Fisco. Nel caso di contestazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria, il Caf e il professionista abilitato sono tenuti al pagamento di un importo corrispondente alla somma dell’imposta, degli interessi e della sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente, salvo il caso di condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. Qualora successivamente alla trasmissione della dichiarazione e prima dell’eventuale comunicazione di irregolarità, il Caf e il professionista si dovessero accorgere di aver commesso errori in relazione al visto rilasciato e quindi trasmettono una dichiarazione rettificativa del contribuente, ovvero una comunicazione in rettifica se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, la loro responsabilità è limitata alla sola sanzione (mentre imposta ed interessi saranno a carico del contribuente).

Diverso è il caso in cui il 730 sia stato correttamente presentato, ma successivamente alla presentazione il contribuente si accorge di aver dimenticato di fornire qualche documento. In tal caso il visto di conformità è stato correttamente apposto ed il Caf/professionista non avrà alcuna responsabilità.

La correzione di un 730 validamente presentato può avvenire attraverso diverse modalità:

  • se l’integrazione della dichiarazione comporta un maggiore credito, un minor debito (quindi una rettifica sostanziale) o un’imposta invariata (quando vengono corretti dati che non impattano sulla liquidazione dell’imposta) la rettifica è a favore del contribuente (ad esempio si deve aggiungere una spesa medica precedentemente non inserita). Tale rettifica può avvenire alternativamente tramite un modello 730 integrativo da presentare entro il 25 ottobre, ovvero attraverso un modello Redditi (in quest’ultimo caso la correzione può avvenire anche successivamente al 25 ottobre);
  • al contrario, se l’integrazione della dichiarazione comporta un minor credito o un maggior debito, si tratta di una modifica a favore dell’Amministrazione finanziaria (ad esempio, si devono indicare dei canoni di locazione di un immobile precedentemente non dichiarati). In questo caso la correzione potrà avvenire unicamente tramite il modello Redditi.

 

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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