Come noto a partire dal 1° gennaio 2017, per effetto della introduzione del nuovo spesometro trimestrale, era stato soppresso l’obbligo di presentazione del modello INTRASTAT riservato alla comunicazione degli acquisti sia di beni che di servizi. Con decisione dell’Agenzia delle entrate, congiuntamente con l’Agenzia delle dogane e l’Istat tale soppressione intrastat, formalizzata nel recente decreto milleproroghe, viene differita di un anno e quindi rinviata al 1° gennaio 2018.

L’effetto che ne deriva è il permanere per i contribuenti dell’obbligo di trasmissione sia degli intrastat vendite che degli intrastat acquisti.

Le scadenze cui inviare i modelli intrastat non sono variate, resta quindi in vigore l’obbligo di invio dei modelli intrastat con cadenza mensile o trimestrale a seconda che risulti superato il limite dei 50.000 euro, più precisamente la scadenza di invio sarà:

 

Mensile Soggetti che negli ultimi 4 trimestri e per ciascuna categoria di operazioni (beni o servizi) hanno superato il limite trimestrale di 50.000 euro
Trimestrale Soggetti che negli ultimi 4 trimestri e per ciascuna categoria di operazioni (beni o servizi) non hanno superato il limite trimestrale di 50.000 euro

 

L’invio intrastat deve avvenire entro il giorno 25 del mese o trimestre di riferimento, da cui, nel caso di invio trimestrale le scadenze saranno:

 

I trimestre 25 aprile
II trimestre 25 luglio
III trimestre 25 ottobre
IV trimestre 25 gennaio anno successivo

 

Diversamente in caso di scadenza mensile:

 

Gennaio 25 febbraio
Febbraio 25 marzo
Marzo 25 aprile
Aprile 25 maggio
Maggio 25 giugno
Giugno 25 luglio
Luglio 25 agosto
Agosto 25 settembre
Settembre 25 ottobre
Ottobre 25 novembre
Novembre 25 dicembre
Dicembre 25 gennaio anno successivo

 

  Tali scadenze sono rinviate al giorno lavorativo seguente se cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.

 

Va ricordato che i contribuenti tenuti alla presentazione intrastat trimestrale possono comunque optare per la presentazione dei modelli intrastat con cadenza mensile, la scelta è vincolante per l’intero anno.

 

Si ricorda, infine, che il differimento della soppressione intrastat ha avuto effetti anche in relazione agli acquisti posti in essere durate lo scorso mese di gennaio 2017, anche per essi infatti i soggetti con periodicità mensile dovevano provvedere all’invio dei modelli vendite e acquisti entro lo scorso 27 febbraio 2017 (in quanto il 25 cadeva di sabato).

In considerazione del ripristino dell’adempimento intrastat a ridosso di questa prima scadenza riguardante i mensili, il direttore dell’Agenzia delle entrate Rossella Orlandi ha opportunamente comunicato che in caso di ritardato invio non si darà luogo all’applicazione di sanzioni.

 

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Share Button