Con l’inizio del “periodo dichiarativo” ovvero la compilazione dei modelli di dichiarazione riguardanti l’anno d’imposta 2020, si apre anche la stagione degli Isa, quegli indicatori sintetici di affidabilità fiscale giunti oramai alla terza edizione che hanno rimpiazzato l’ultraventennale disciplina dei precedenti studi di settore.

In attuazione della previsione contenuta nell’articolo 148 del DL 34/2020, che ha introdotto la possibilità di individuare ulteriori cause di esclusione dagli Isa per i periodi d’imposta 2020 e 2021, in data 2 febbraio 2021 è stato emanato il Decreto con il quale il Mef ha introdotto le seguenti fattispecie soggettive:

Nuove cause di esclusione (con obbligo di compilazione del modello Isa)

  • soggetti che per il periodo d’imposta 2020, rispetto al periodo d’imposta precedente, hanno subito una diminuzione di almeno il 33% dei ricavi o dei compensi;

  • soggetti che hanno aperto la partita iva dal 1° gennaio 2019;

  • soggetti che esercitano, in via prevalente, le attività economiche individuate dai codici di attività riportati nell’allegato 1 del citato D.M. 2 febbraio 2021 (occorre tenere presente che questo allegato 1 – causa refuso – è stato “sostituito” dall’allegato 11 al D.M. 30 aprile 2021 di cui diciamo oltre).

Successivamente, con un nuovo Decreto del Mef datato 30 aprile 2021 sono state individuate ulteriori fattispecie di esclusione dall’applicazione degli Isa, questa volta riconducibili a specifici codici di attività Ateco riportati nell’allegato 12 del citato D.M..

L’aspetto operativo che va rimarcato con riferimento a questi nuovi casi di “esclusione” dall’applicazione degli Isa è, tuttavia, la previsione da parte dei contribuenti dell’obbligo di compilazione del modello, nonostante allo stesso venga sostanzialmente assegnata una valenza “statistica”.

Accanto a questo onere di compilazione del modello si aggiunge, purtroppo, un ulteriore elemento negativo rappresentato dalla impossibilità in questi casi di poter accedere ai benefici del cosiddetto “regime premiale” in caso di “buona pagella Isa” (si rimanda, a questo proposito, alla specifica informativa pubblicata nel precedente numero di maggio), attesa la sostanziale irrilevanza dei dati evidenziati nei modelli che condurranno, verosimilmente, ad un esito di incalcolabilità del software ISA2021.

Compilazione semplificata per le nuove esclusioni

Con la recentissima circolare 6/E del 4 giugno 2021 l’Agenzia delle entrate ha precisato al paragrafo 3.2 che i soggetti interessati dalle nuove cause di esclusione dovute al Covid-19 in precedenza descritte potranno evitare di acquisire dal cassetto fiscale i dati storici “precalcolati”, limitandosi quindi alla sola compilazione del modello Isa.

Oltre ai descritti elementi di novità nella disciplina degli Isa riferiti alla stagione 2020, possiamo osservare che nella disciplina Isa sono comunque presenti ulteriori situazioni di esclusione in relazione alle quali occorre distinguere tra:

  • quelle che comunque comportano un obbligo di compilazione ancorché “statistico (al pari delle descritte esclusioni determinatesi a seguito dell’emergenza Covid)

  • quelle che al contrario determinano un esonero pressoché “totale” che coinvolge non solo l’esito del software di calcolo ma anche la compilazione del modello stesso.

Vediamo, quindi, di distinguere le ipotesi che integrano le 2 fattispecie.

Cause di esclusione senza obbligo di compilazione del modello Isa

  • contribuenti che hanno iniziato l’attività nel corso del periodo d’imposta;

  • contribuenti che hanno cessato l’attività nel corso del periodo d’imposta;

  • contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi Isa;

  • contribuenti che non si trovano in condizioni di normale svolgimento dell’attività;

  • contribuenti forfettari, minimi e altri che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;

  • contribuenti con categoria reddituale diversa da quella per la quale è stato approvato l’Isa e, quindi, prevista nel quadro dei dati contabili contenuto nel modello Isa approvato per l’attività esercitata;

  • Enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito d’impresa ai sensi dell’articolo 80 Codice Terzo settore (caso non ancora attivo);

  • Organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario ai sensi dell’articolo 86 Codice Terzo settore (caso non ancora attivo);

  • Imprese sociali di cui al D.Lgs. 112/2017 (caso non ancora attivo);

  • società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi;

  • soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa le attività di “Trasporto con taxi” – codice attività 49.32.10 e di “Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente” – codice attività 49.32.20, di cui all’Isa BG72U;

  • corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui all’Isa BG77U.

Tra le categorie sopra elencate merita un ulteriore approfondimento l’ipotesi dei “contribuenti che non si trovano in condizioni di normale svolgimento dell’attività” posto che in essa potrebbero trovare spazio le ipotesi più diversificate. Infatti, nelle “Istruzioni Parte Generale” alla compilazione dei modelli ISA2021 viene riportata una elencazione che si precisa essere “a titolo esemplificativo” e che, quindi, può certamente essere integrata da altre fattispecie ritenute in condizioni di normale svolgimento dell’attività.

Esemplificazioni di casi di non normale svolgimento dell’attività

  • periodo in cui l’impresa è in liquidazione ordinaria, oppure in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;

  • periodo in cui l’impresa non ha ancora iniziato l’attività produttiva prevista dall’oggetto sociale (ad esempio, costruzione impianto protratta oltre il primo periodo d’imposta per cause indipendenti dalla volontà dell’imprenditore, mancato rilascio autorizzazioni amministrative, attività di ricerca propedeutica allo svolgimento dell’attività produttiva);

  • periodo in cui si è verificata l’interruzione dell’attività per tutto il periodo d’imposta a causa della ristrutturazione di tutti i locali in cui viene esercitata l’attività;

  • periodo in cui l’imprenditore individuale o la società hanno ceduto in affitto l’unica azienda;

  • periodo in cui il contribuente ha sospeso l’attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla CCIAA;

  • modifica in corso d’anno dell’attività esercitata (laddove attività cessata e iniziata siano contraddistinte da codici attività non compresi nello stesso Isa);

  • professionisti, il periodo in cui si è verificata l’interruzione dell’attività per la maggior parte dell’anno a causa di provvedimenti disciplinari;

  • caso di eventi sismici:

  • se vi sono danni ai locali destinati all’attività d’impresa o di lavoro autonomo, tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili (attestati dalle relative perizie tecniche o dall’esito dei controlli della protezione civile) e non più idonei all’uso;

  • se vi sono danni rilevanti alle scorte di magazzino (certificabile a seguito di apposita perizia tecnica) tali da causare la sospensione prolungata del ciclo produttivo;

  • per i contribuenti che, successivamente all’evento sismico, indipendentemente dai danni subiti, non hanno potuto accedere ai locali di esercizio dell’attività in quanto ricadenti in aree di divieto assoluto d’accesso per la maggior parte del periodo d’imposta successivo al terremoto;

  • per i contribuenti che hanno subito una riduzione significativa, se non la sospensione dell’attività, in quanto aventi come unico o principale cliente un soggetto ubicato nell’area del sisma il quale, a sua volta, a causa degli eventi sismici ha interrotto l’attività per la maggior parte del periodo d’imposta successivo al terremoto.

Altre cause di esclusione con obbligo di compilazione del modello Isa

  • imprese c.d. multiattività;

  • soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo Iva.

Relativamente ai contribuenti multiattività in precedenza elencati le “Istruzioni Parte Generale” alla compilazione dei modelli ISA2021 precisano che l’esclusione dal calcolo col software ISA2021 (pur con l’obbligo di compilazione del modello) riguarda solo i soggetti che esercitano due o più attività d’impresa, non rientranti nel medesimo Isa, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività “non prevalenti” (comprensive delle eventuali attività complementari previste dallo specifico Isa) superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati.

Al fine di verificare questa condizione occorre compilare il relativo prospetto nel quale indicare:

  • al rigo 1, il codice Isa e il totale dei ricavi derivanti dalle attività rientranti nell’Isa afferente all’attività prevalente;

  • al rigo 2, il codice attività e i relativi ricavi, derivanti dall’attività secondaria (è quella associata al maggior ammontare dei ricavi derivanti dalla attività che non è compresa nell’Isa per cui si presenta il modello);

  • al rigo 3, i ricavi derivanti dalle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi, al netto del prezzo corrisposto al fornitore (si tratta degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, dei ricavi derivanti dalla gestione di ricevitorie; dalla vendita di schede e ricariche telefoniche, schede e ricariche prepagate per la visione di programmi pay per view, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; dalla gestione di concessionarie superenalotto, lotto, dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici anche su supporti audiovideomagnetici, la riscossione di bollo auto, canone rai e multe);

  • al rigo 4, i ricavi derivanti da attività non indicate nei righi precedenti.

Specifiche indicazioni sono fornite nelle istruzioni dei singoli Isa nei casi in cui, nei decreti ministeriali di approvazione degli stessi, è previsto un trattamento particolare delle attività complementari. Gli Isa per i quali sono previste tali particolarità sono: BD12U, BG36U; BG37U; BG44U; BG54U; BG60U; BM13U; BM80U; BM85U.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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