L’Agenzia delle entrate, con provvedimento del 15 gennaio 2020, ha reso disponibile la versione definitiva della Certificazione Unica 2020, meglio nota come CU, da utilizzare per attestare, da parte dei sostituti di imposta, relativamente al 2019, i redditi di lavoro dipendente e assimilati, di lavoro autonomo, le provvigioni e i redditi diversi, i contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi.

La CU 2020, inoltre, deve essere presentata anche dai soggetti che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l’applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all’Inps, come le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all’estero assicurati in Italia.

Novità

Fino al modello CU2019 era presente un solo codice sul campo 6, del quadro delle certificazioni di lavoro autonomo, che identifica generalmente gli altri redditi non soggetti a ritenuta ovvero esenti (codice 7). A decorrere dal modello CU2020 tale codice è stato sdoppiato in 2 distinti codici: – codice 7 per gli altri redditi non soggetti a ritenuta; – codice 8 per i redditi esenti o le somme che non costituiscono reddito. Con il codice 8 vanno indicati tutti i rimborsi spese (somme che non costituiscono reddito) e tutte le somme che costituiscono reddito per il percipiente, ma sono esenti da imposta (il codice 8 dovrebbe essere utilizzato per indicare, ad esempio, i bolli su fatture dei professionisti riaddebitati ai clienti). In base a tale impostazione, nel caso di percipienti in regime forfetario che riaddebitano il bollo su fattura occorrerebbe indicare con il codice 7 l’importo dei compensi corrisposti non soggetti a ritenuta, e con il codice 8 l’importo dei bolli riaddebitati, compilando, in tal modo, due distinti righi nel modello dichiarativo.

Termini

La CU 2020 si articola in 2 diverse certificazioni:

  • il modello sintetico, da consegnare ai sostituiti entro il 31 marzo;
  • il modello ordinario, più corposo in quanto prevede alcune informazioni precedentemente incluse nel modello 770, da trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate.
Come lo scorso anno il termine di invio delle certificazioni all’Agenzia delle entrate differisce a seconda delle informazioni che vengono certificate: qualora la CU contenga informazioni da includere nella dichiarazione precompilata del percipiente (ad esempio, le informazioni riguardanti redditi di lavoro dipendente e assimilato), la scadenza di invio all’Agenzia delle entrate è fissata al 7 marzo;per le certificazioni che non comprendono dati da inserire nella dichiarazione precompilata, ovvero per le certificazioni contenenti solo redditi esenti, la scadenza di invio è fissata al 31 ottobre, ossia la medesima scadenza del modello 770 (termine introdotto dalla L. 205/2017, mentre negli anni precedenti il differimento avveniva a seguito di specifico provvedimento).

Composizione della certificazione

Il modello ordinario da inviare all’Agenzia delle entrate è composto dai seguenti quadri:

  • frontespizio, dove trovano spazio le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all’impegno alla presentazione telematica;
  • quadro CT, nel quale vengono indicate, se non già comunicate in precedenza, le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modello 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle entrate. Il quadro CT deve essere compilato solamente dai sostituti d’imposta che non hanno presentato il modello per la “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modello 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle entrate” e che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente;
  • Certificazione Unica 2020, nella quale vengono riportati, in 2 sezioni distinte, i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e le certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Nelle istruzioni per la compilazione viene precisato che è consentito suddividere il flusso telematico inviando, oltre il frontespizio ed eventualmente il quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente e assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Il modello sintetico, invece, è composto da 3 parti:

  • dati anagrafici, per l’indicazione dei dati del soggetto che rilascia la certificazione e di quelli relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme, compresi quindi i lavoratori autonomi;
  • certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale;
  • certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Novità del Modello CU 2020

Nel modello CU 2020 viene introdotto un nuovo campo ove riportare i dati dei premi di risultato relativi ad anni precedenti, in particolare viene previsto un campo apposito da compilarsi qualora l’anno di effettuazione dell’opzione di conversione del premio di risultato in welfare aziendale non coincide con il periodo d’imposta in cui avviene l’erogazione dei benefit.

Vengono poi introdotti 3 nuovi campi nei quali gestire la detassazione del Trattamento di Fine Servizio variabile sulla base del momento in cui il trattamento viene corrisposto rispetto alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

La CU 2020 comprende anche una nuova sezione per i redditi prodotti dalle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d’Italia per i quali tutti i redditi, diversi da quelli d’impresa, prodotti in euro, concorrono a formare il reddito complessivo al netto di una riduzione pari al 30%, con un abbattimento minimo di 26.000 euro.

Sono poi previsti appositi campi per il rimpatrio dei lavoratori previsto dalla Legge di Bilancio 2020.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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