L’articolo 5, commi da 1 a 11, D.L. 41/2021 prevede che i titolari di partita Iva che hanno una riduzione di almeno il 30% del volume di affari del periodo di imposta 2020 rispetto al volume di affari del periodo di imposta precedente, possono fruire di una definizione agevolata di quanto emergente dai controlli automatizzati delle dichiarazioni relativamente a:

  • somme dovute relativamente al periodo di imposta 2017 ai sensi dell’articolo 36-bis,P.R. 600/1973 e dell’articolo 54-bis, D.P.R. 633/1972 elaborate ma non ancora notificate da parte dell’Agenzia delle entrate in quanto oggetto di sospensione;
  • somme dovute relativamente al periodo di imposta 2018 ai sensi dell’articolo 36-bis,P.R. 600/1973 e dell’articolo 54-bis, D.P.R. 633/1972 elaborate o da elaborare entro il 31 dicembre 2021 ma non ancora notificate da parte dell’Agenzia delle entrate.

Sarà l’Agenzia delle entrate ad individuare i contribuenti (qualsiasi titolare di partita Iva ancora attiva) a cui verrà inviata via pec o con raccomandata con avviso di ricevimento la proposta di definizione con l’importo ridotto da versare. Con uno o più provvedimenti direttoriali dell’Agenzia delle entrate saranno definite le modalità con cui sarà data attuazione alla presente definizione agevolata.

 

L’individuazione delle somme che possono essere oggetto della definizione agevolata

La definizione agevolata consiste nell’abbattimento delle sanzioni e delle somme aggiuntive richieste con le comunicazioni di irregolarità: l’Agenzia delle entrate selezionerà i contribuenti potenzialmente interessati confrontando il volume di affari dalle dichiarazioni Iva presentate per il periodo di imposta 2020 ovvero, per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione Iva annuale, considerando l’ammontare dei ricavi e/o compensi risultante dalle dichiarazioni dei redditi relative al periodo di imposta 2020 (in questo secondo caso, pertanto, l’eventuale proposta di definizione agevolata potrà essere spedita solo dopo la trasmissione telematica del modello Redditi).

 

Gli avvisi di liquidazione

 

·         L’articolo 36-bis, D.P.R. 600/1973 prevede, ai fini delle imposte sul reddito, dei contributi, dei premi, e dei rimborsi dovuti, che l’Amministrazione finanziaria controlli gli errori materiali (compresi il calcolo delle deduzioni, delle detrazioni e dei crediti di imposta), la rispondenza dei versamenti con la dichiarazione, correggendo eventuali differenze e liquidando gli eventuali imposte, premi e contributi dovuti.

·         L’articolo 54-bis, D.P.R. 633/1972 prevede, ai fini Iva, che l’Amministrazione finanziaria controlli gli errori materiali e la rispondenza dei versamenti con la dichiarazione annuale e le liquidazioni periodiche, correggendo gli errori materiali commessi e liquidando l’eventuale imposta dovuta.

Si ritiene che, non essendo in possesso dell’Agenzia delle entrate i dati necessari per individuare i soggetti interessati dalla riduzione del volume di affari fino al mese di maggio (il termine per la spedizione delle dichiarazioni Iva relativa al 2020 è fissato al 30 aprile 2021, mentre il termine per la spedizione del modello Redditi è fissato al 30 novembre 2021) le comunicazioni ai soggetti interessati saranno spedite nel secondo semestre dell’anno in corso.

 

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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