Nei commi che vanno da 28 a 34, articolo 1 della Legge di Bilancio 2019 il Legislatore introduce un’agevolazione rivolta

  • ai soggetti Ires (società di capitali, enti commerciali e non commerciali, quest’ultimi con riferimento alle attività commerciali esercitate) e
  • ai soggetti Irpef (ditte individuali, società in nome collettivo e accomandita semplice, tanto in regime di contabilità ordinaria che semplificata)

che prevede una detassazione degli utili accantonati commisurata alla effettuazione di investimenti in beni strumentali e all’assunzione di nuovo personale dipendente.

Questa nuova agevolazione si pone idealmente come “sostitutiva” dell’ACE, l’aiuto alla crescita economica, abrogata dalla stessa Legge di Bilancio 2019 e alla disciplina del superammortamento cessata al 31 dicembre 2018.

La disposizione, alquanto articolata nelle modalità applicative, prevede che a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (e quindi dal 2019 nel caso di esercizio coincidente con l’anno solare) l’Ires e l’Irpef vengano ridotte di nove punti percentuali in relazione agli utili accantonati a riserve diverse da quelle “non disponibili” (prevalentemente trattasi di riserve derivanti da processi valutativi) nel limite dell’importo derivante dalla sommatoria di

  • investimenti in beni strumentali materiali nuovi
  • costo del personale dipendente assunto a tempo determinato e indeterminato.

Il comma 29 del citato articolo fornisce poi una serie di definizioni relative ai concenti di “riserve di utili non disponibili” e “investimento” utili al non semplice calcolo dell’agevolazione, oltre a definire la rilevanza della variabile relativa al costo del personale.

In altre parole, l’agevolazione scatta al verificarsi di più di un requisito: non basta infatti effettuare degli accantonamenti di utili a riserva, ma è necessario che contemporaneamente siano operati degli investimenti in beni strumentali ovvero si proceda ad un incremento della forza lavoro.

 

  • Nozione di “riserve di utili non disponibili”

Si considerano riserve di utili non disponibili le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell’articolo 2433, cod. civ. in quanto derivanti da processi di valutazione. Rilevano gli utili realizzati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 e accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili, al netto delle riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti

 

  • Nozione di “investimento”

Si intende la realizzazione di nuovi impianti nel territorio dello Stato, il completamento di opere sospese, l’ampliamento, la riattivazione, l’ammodernamento di impianti esistenti e l’acquisto di beni strumentali materiali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria, destinati a strutture situate nel territorio dello Stato. Sono esclusi gli investimenti in immobili e in veicoli di cui all’articolo 164, comma 1, lettera b-bis), Tuir. Per ciascun periodo d’imposta, l’ammontare degli investimenti è determinato in base all’importo degli ammortamenti dei beni strumentali materiali, acquisiti a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, deducibili a norma dell’articolo 102, Tuir, nei limiti dell’incremento del costo complessivo fiscalmente riconosciuto di tutti i beni strumentali materiali, ad eccezione di quelli di cui al periodo precedente, assunto al lordo delle quote di ammortamento dei beni strumentali materiali nuovi dedotte nell’esercizio, rispetto al costo complessivo fiscalmente riconosciuto di tutti i beni strumentali materiali, ad eccezione di quelli di cui al periodo precedente, assunto al netto delle relative quote di ammortamento dedotte, del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018;

 

Per quanto riguarda il costo del personale dipendente, lo stesso rileva in ciascun periodo d’imposta, a condizione che tale personale sia destinato per la maggior parte del periodo d’imposta a strutture produttive localizzate nel territorio dello Stato e che si verifichi l’incremento del numero complessivo medio dei lavoratori dipendenti impiegati nell’esercizio di attività commerciali rispetto al numero dei lavoratori dipendenti assunti al 30 settembre 2018, nel limite dell’incremento complessivo del costo del personale classificabile nelle voci di cui all’articolo 2425, comma 1, lettera b), n. 9) e 14), cod. civ. rispetto a quello del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018. Tenendo inoltre presente delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359, cod. civ. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Viene poi prevista al comma 30 una non semplice gestione delle “eccedenze”, al fine di riportare al successivo periodo d’imposta i parametri non utilizzati (utili, investimenti, personale), nelle 3 situazioni di seguito indicate:

  • la parte di utili accantonati a riserva e degli importi corrispondenti alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale eccedente il reddito complessivo netto dichiarato;
  • la parte di utili accantonati a riserva eccedente l’importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale;
  • la parte dell’importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale eccedente gli utili accantonati a riserva.

Specifiche previsioni sono poi riservate alle particolari modalità di calcolo dell’agevolazione nei casi in cui i soggetti Ires dovessero:

  • partecipare al consolidato nazionale disciplinato dagli articoli che vanno da 117 a 129, Tuir;
  • optare per la cosiddetta “trasparenza grande” di cui all’articolo 115, Tuir.

Per espressa previsione, infine, la presente agevolazione risulta cumulabile con altri benefici eventualmente concessi al soggetto interessato, a eccezione di quelli che prevedono regimi forfettari di determinazione del reddito.

 

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